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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 marzo 2023

Cassazione n. 39732/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla parte civile Monastero delle Benedettine di S. Maria del [OSCURATO:PERSONA] di Vico avverso la sentenza del 06/07/2021 della Corte di appello di Perugia. visti gli atti del procedimento a carico di:

1. [OSCURATO:PERSONA] Ruggero [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. PASSERI [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

3. PASSERI Maurizio [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] visto il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Fulvio BALDI, che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore della parte civile, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e depositato comparsa conclusionale e nota spese. lette le conclusioni del difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 27 luglio 2020, il Tribunale di Perugia ha condannato Ruggero [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] PASSERI e Maurizio PASSERI per aver commesso i reati di truffa tentata e truffa consumata descritti alla lettera E) del capo di imputazione ed al contempo ha dichiarato non doversi procedere in relazione ai reati di cui ai capi A), B), C), D), F) e G) in quanto estinti per intervenuta prescrizione.

2. I predetti imputati hanno proposto appello avverso detta sentenza, lamentando l'insussistenza degli elementi costitutivi dei reati di truffa in relazione ai quali erano stati condannati alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione ed euro 1.200,00 di multa.

3. Con sentenza deliberata in data 6 luglio 2021, la Corte di Appello di Perugia, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Perugia, ha assolto gli imputati perché il fatto non sussiste.

4. [OSCURATO:PERSONA] delle Benedettine di S. Maria del Fonte, parte civile costituita, propone ricorso per cassazione a mezzo del suo difensore, avverso detta sentenza di assoluzione.

5. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione, la violazione dell'art. 640 cod. pen.

Il giudice di primo grado, con motivazione approfondita ed ineccepibile in punto di logica, avrebbe correttamente ritenuto la consumazione del reato di truffa di cui al capo E) dell'imputazione in considerazione del fatto che le condotte dilatorie poste in essere dagli imputati avrebbero avuto l'effetto di ritardare le azioni di recupero che avrebbero scongiurato l'emissione del decreto ingiuntivo in danno della parte civile e di impedire l'ammissione del credito vantato dal Monastero nella procedura di concordato preventivo attivata dalla ditta F.11i Passeri ai sensi dell'art. 160 legge fallimentare.

La Corte territoriale avrebbe ritenuto insussistente il reato in questione senza indicare le prove poste a fondamento della propria decisione.

6. Il ricorrente lamenta, con il secondo motivo di impugnazione, travisamento della prova nonché mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione alla pronuncia assolutoria per il reato di tentata truffa descritto nel capo E) dell'imputazione La Corte di merito avrebbe erroneamente ritenuto che i pagamenti parziali effettuati dalla parte civile non rientrerebbero nel reato contestato al capo E), senza tener conto che detta contestazione contiene un espresso riferimento al capo D) della rubrica.

Secondo la ricostruzione difensiva, la condotta posta in essere dagli imputati (attivazione di un decreto ingiuntivo nella piena consapevolezza dell'assoluta infondatezza delle proprie pretese creditorie) costituirebbe una strategia processuale abusiva idonea a perfezionare gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 640 cod. pen.

La piena consapevolezza delle proprie inadempienze contrattuali e della insussistenza di pretese creditorie lecite nei confronti della parte civile comproverebbe inequivocabilmente la sussistenza del dolo del reato di truffa; le condotte posta in essere gli imputati sarebbero, /d'i/ ()culi, finalizzate a procurarsi un ingiusto profitto consistente nel ritardare l'esercizio delle azioni legali di recupero da parte della persona offesa, come argomentato in modo esaustivo ed ineccepibile dal primo giudice.

7. Il ricorrente lamenta, con il terzo motivo di impugnazione, travisamento della prova, mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione e violazione del principio della motivazione rafforzata.

La Corte di merito si sarebbe limitata ad offrire una diversa lettura complessiva del materiale istruttorio, senza una specifica indicazione delle evidenze ritenute decisive e senza confutare in alcun modo le plurime emergenze istruttorie poste dal primo giudice a fondamento della sua decisione.

La motivazione impugnata non sarebbe connotata dalla necessaria intensità persuasiva idonea a superare le argomentazioni della pronuncia di primo grado, rappresentando al più una discutibile ipotesi alternativa.

8. La ricorrente lamenta, con il quarto motivo di impugnazione, la violazione dell'art. 537 cod. proc. pen.

La Corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare la falsità dei documenti indicati ai capi B) e C) dichiarati prescritti dal primo giudice, in considerazione dell'univoco orientamento giurisprudenziale secondo cui, in caso di dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è comunque necessario procedere all'accertamento dell'eventuale falsità del documento ai fini previsti dall'art. 537 cod. proc. pen.

La difesa ha sottolineato l'evidente interesse vantato dalla parte civile a tale declaratoria di falsità in considerazione del fatto che i predetti documenti sono stati posti a fondamento del decreto ingiuntivo e della procedura di concordato preventivo attivata dall'impresa F.11i Passeri.

9. In data 13 marzo 2023 il difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni con le quali ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

10. In data 8 giugno 2023 il difensore del ricorrente ha depositato comparsa conclusionale e nota spese. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono.

2. Il primo ed il secondo motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente avendo ad oggetto doglianze tra loro collegate inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio, sono generici e non consentiti in quanto articolati esclusivamente in fatto e, quindi, proposti al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.

2.1. L'apparato argonnentativo del provvedimento impugnato è immune da vizi logici rilevabili nella sede di legittimità.

La Corte territoriale, con motivazione articolata, congrua rispetto alle risultanze processuali nonché priva di illogicità, contraddizioni ed aporie, ha ritenuto le condotte poste in essere degli imputati inidonee a perfezionare gli artifici e raggiri necessari per la sussistenza dell'elemento materiale del reato di truffa; i giudici di appello hanno correttamente sottolineato, con percorso argomentativo convincente, la natura prettamente civilistica della controversia, sfociata in un «contenzioso giudiziario» (vedi pagg. da 15 a 17 della sentenza impugnata).

2.2. Il ricorso, a fronte della ricostruzione e della valutazione adottata dai giudici di appello, non offre la compiuta rappresentazione e dimostrazione, di alcuna evidenza (pretermessa ovvero infedelmente rappresentata dal giudicante) di per sé dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa, tale, cioè, da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, il costrutto argomentativo della decisione impugnata, per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati.

Il ricorrente, invocando in modo generico una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato di legittimità, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale e con le emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di appello.

Va, in proposito, ricordato che la Corte di Cassazione, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio, riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione (ex pluribus, Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628-01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F.; Rv. 280601 - 01).

3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. [OSCURATO:PERSONA] intende dare seguito al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della sentenza di primo grado, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato.

In ipotesi di progressione processuale non conforme il giudice di appello ha, quindi, l'onere di motivazione rafforzata, assumendo carattere generale il principio della necessaria ostensione di un percorso argomentativo dissenziente dotato di adeguata e maggiore persuasività. (Sez.

U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679 - 01; Sez.

U, n. 14800 del 21/12/2017, Troise, Rv. 272430- 01; Sez. 4, n. 24439 del 16/06/2021, Frigerio, Rv. 281404 - 01).

Diversamente da quanto affermato in modo del tutto generico ed apodittico dal ricorrente, la decisione di riforma oggetto di ricorso ha confutato specificamente le ragioni poste dal Tribunale a sostegno della condanna degli imputati ed ha dimostrato puntualmente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza riformata.

La Corte territoriale ha analiticamente scandito i segmenti logico-fattuali della complessiva vicenda idonei a dimostrare l'insussistenza del reato di cui al capo E) dell'imputazione con un percorso motivazionale convincente e privo di evidenti illogicità.

La completa ed approfondita motivazione oggetto di ricorso, sovrapponendosi integralmente alla sentenza di primo grado, contiene una dettagliata indicazione delle ragioni per cui le prove raccolte, alla luce della rinnovazione istruttoria, possano assumere una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, così conferendo alla decisione una forza persuasiva superiore (vedi pagg. da 15 a 17 della sentenza impugnata).

4. Il quarto motivo di ricorso non è consentito in sede di legittimità perché tardivamente proposto.

Dall'accesso agli atti emerge, infatti, che la doglianza con la quale il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 537 cod. proc. pen. conseguente alla mancata dichiarazione da parte del primo giudice della falsità dei documenti descritti nei capi B) e C) dell'imputazione è stata eccepita per la prima volta con il ricorso per cassazione proposto dalla parte civile.

L'acquiescenza della parte civile, che non ha proposto specifico appello sul capo della sentenza relativo alla mancata declaratoria di falsità dei documenti in questione da parte giudice di primo grado, ha determinato, pertanto, un giudicato parziale interno che non consente di proporre la questione in sede di legittimità, né di rilevare d'ufficio la violazione dell'art. 537 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 55947 del 20/07/2018, Trisorio, Rv. 274687 - 02).

Deve essere, peraltro, ribadito il principio di diritto secondo cui la dichiarazione della falsità di atti o documenti, omessa nella sentenza divenuta irrevocabile, può essere pronunciata in sede di incidente di esecuzione, a condizione che l'accertamento della falsità risulti dal testo della stessa sentenza (vedi Sez. 1, n. 20237 del 22/04/2013, Abate, Rv. 256175 — 01).

5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagame

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla parte civile Monastero delle Benedettine di S. Maria del [OSCURATO:PERSONA] di Vico avverso la sentenza del 06/07/2021 della Corte di appello di Perugia. visti gli atti del procedimento a carico di: 1. [OSCURATO:PERSONA] Ruggero [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. PASSERI [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. PASSERI Maurizio [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] visto il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Fulvio BALDI, che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore della parte civile, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e depositato comparsa conclusionale e nota spese. lette le conclusioni del difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 27 luglio 2020, il Tribunale di Perugia ha condannato Ruggero [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] PASSERI e Maurizio PASSERI per aver commesso i reati di truffa tentata e truffa consumata descritti alla lettera E) del capo di imputazione ed al contempo ha dichiarato non doversi procedere in relazione ai reati di cui ai capi A), B), C), D), F) e G) in quanto estinti per intervenuta prescrizione. 2. I predetti imputati hanno proposto appello avverso detta sentenza, lamentando l'insussistenza degli elementi costitutivi dei reati di truffa in relazione ai quali erano stati condannati alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione ed euro 1.200,00 di multa. 3. Con sentenza deliberata in data 6 luglio 2021, la Corte di Appello di Perugia, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Perugia, ha assolto gli imputati perché il fatto non sussiste. 4. [OSCURATO:PERSONA] delle Benedettine di S. Maria del Fonte, parte civile costituita, propone ricorso per cassazione a mezzo del suo difensore, avverso detta sentenza di assoluzione. 5. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione, la violazione dell'art. 640 cod. pen. Il giudice di primo grado, con motivazione approfondita ed ineccepibile in punto di logica, avrebbe correttamente ritenuto la consumazione del reato di truffa di cui al capo E) dell'imputazione in considerazione del fatto che le condotte dilatorie poste in essere dagli imputati avrebbero avuto l'effetto di ritardare le azioni di recupero che avrebbero scongiurato l'emissione del decreto ingiuntivo in danno della parte civile e di impedire l'ammissione del credito vantato dal Monastero nella procedura di concordato preventivo attivata dalla ditta F.11i Passeri ai sensi dell'art. 160 legge fallimentare. La Corte territoriale avrebbe ritenuto insussistente il reato in questione senza indicare le prove poste a fondamento della propria decisione. 6. Il ricorrente lamenta, con il secondo motivo di impugnazione, travisamento della prova nonché mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione alla pronuncia assolutoria per il reato di tentata truffa descritto nel capo E) dell'imputazione La Corte di merito avrebbe erroneamente ritenuto che i pagamenti parziali effettuati dalla parte civile non rientrerebbero nel reato contestato al capo E), senza tener conto che detta contestazione contiene un espresso riferimento al capo D) della rubrica. Secondo la ricostruzione difensiva, la condotta posta in essere dagli imputati (attivazione di un decreto ingiuntivo nella piena consapevolezza dell'assoluta infondatezza delle proprie pretese creditorie) costituirebbe una strategia processuale abusiva idonea a perfezionare gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 640 cod. pen. La piena consapevolezza delle proprie inadempienze contrattuali e della insussistenza di pretese creditorie lecite nei confronti della parte civile comproverebbe inequivocabilmente la sussistenza del dolo del reato di truffa; le condotte posta in essere gli imputati sarebbero, /d'i/ ()culi, finalizzate a procurarsi un ingiusto profitto consistente nel ritardare l'esercizio delle azioni legali di recupero da parte della persona offesa, come argomentato in modo esaustivo ed ineccepibile dal primo giudice. 7. Il ricorrente lamenta, con il terzo motivo di impugnazione, travisamento della prova, mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione e violazione del principio della motivazione rafforzata. La Corte di merito si sarebbe limitata ad offrire una diversa lettura complessiva del materiale istruttorio, senza una specifica indicazione delle evidenze ritenute decisive e senza confutare in alcun modo le plurime emergenze istruttorie poste dal primo giudice a fondamento della sua decisione. La motivazione impugnata non sarebbe connotata dalla necessaria intensità persuasiva idonea a superare le argomentazioni della pronuncia di primo grado, rappresentando al più una discutibile ipotesi alternativa. 8. La ricorrente lamenta, con il quarto motivo di impugnazione, la violazione dell'art. 537 cod. proc. pen. La Corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare la falsità dei documenti indicati ai capi B) e C) dichiarati prescritti dal primo giudice, in considerazione dell'univoco orientamento giurisprudenziale secondo cui, in caso di dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è comunque necessario procedere all'accertamento dell'eventuale falsità del documento ai fini previsti dall'art. 537 cod. proc. pen. La difesa ha sottolineato l'evidente interesse vantato dalla parte civile a tale declaratoria di falsità in considerazione del fatto che i predetti documenti sono stati posti a fondamento del decreto ingiuntivo e della procedura di concordato preventivo attivata dall'impresa F.11i Passeri. 9. In data 13 marzo 2023 il difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni con le quali ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 10. In data 8 giugno 2023 il difensore del ricorrente ha depositato comparsa conclusionale e nota spese. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. 2. Il primo ed il secondo motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente avendo ad oggetto doglianze tra loro collegate inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio, sono generici e non consentiti in quanto articolati esclusivamente in fatto e, quindi, proposti al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. 2.1. L'apparato argonnentativo del provvedimento impugnato è immune da vizi logici rilevabili nella sede di legittimità. La Corte territoriale, con motivazione articolata, congrua rispetto alle risultanze processuali nonché priva di illogicità, contraddizioni ed aporie, ha ritenuto le condotte poste in essere degli imputati inidonee a perfezionare gli artifici e raggiri necessari per la sussistenza dell'elemento materiale del reato di truffa; i giudici di appello hanno correttamente sottolineato, con percorso argomentativo convincente, la natura prettamente civilistica della controversia, sfociata in un «contenzioso giudiziario» (vedi pagg. da 15 a 17 della sentenza impugnata). 2.2. Il ricorso, a fronte della ricostruzione e della valutazione adottata dai giudici di appello, non offre la compiuta rappresentazione e dimostrazione, di alcuna evidenza (pretermessa ovvero infedelmente rappresentata dal giudicante) di per sé dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa, tale, cioè, da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, il costrutto argomentativo della decisione impugnata, per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati. Il ricorrente, invocando in modo generico una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato di legittimità, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale e con le emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di appello. Va, in proposito, ricordato che la Corte di Cassazione, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio, riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione (ex pluribus, Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628-01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F.; Rv. 280601 - 01). 3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. [OSCURATO:PERSONA] intende dare seguito al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della sentenza di primo grado, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato. In ipotesi di progressione processuale non conforme il giudice di appello ha, quindi, l'onere di motivazione rafforzata, assumendo carattere generale il principio della necessaria ostensione di un percorso argomentativo dissenziente dotato di adeguata e maggiore persuasività. (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679 - 01; Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, Troise, Rv. 272430- 01; Sez. 4, n. 24439 del 16/06/2021, Frigerio, Rv. 281404 - 01). Diversamente da quanto affermato in modo del tutto generico ed apodittico dal ricorrente, la decisione di riforma oggetto di ricorso ha confutato specificamente le ragioni poste dal Tribunale a sostegno della condanna degli imputati ed ha dimostrato puntualmente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza riformata. La Corte territoriale ha analiticamente scandito i segmenti logico-fattuali della complessiva vicenda idonei a dimostrare l'insussistenza del reato di cui al capo E) dell'imputazione con un percorso motivazionale convincente e privo di evidenti illogicità. La completa ed approfondita motivazione oggetto di ricorso, sovrapponendosi integralmente alla sentenza di primo grado, contiene una dettagliata indicazione delle ragioni per cui le prove raccolte, alla luce della rinnovazione istruttoria, possano assumere una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, così conferendo alla decisione una forza persuasiva superiore (vedi pagg. da 15 a 17 della sentenza impugnata). 4. Il quarto motivo di ricorso non è consentito in sede di legittimità perché tardivamente proposto. Dall'accesso agli atti emerge, infatti, che la doglianza con la quale il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 537 cod. proc. pen. conseguente alla mancata dichiarazione da parte del primo giudice della falsità dei documenti descritti nei capi B) e C) dell'imputazione è stata eccepita per la prima volta con il ricorso per cassazione proposto dalla parte civile. L'acquiescenza della parte civile, che non ha proposto specifico appello sul capo della sentenza relativo alla mancata declaratoria di falsità dei documenti in questione da parte giudice di primo grado, ha determinato, pertanto, un giudicato parziale interno che non consente di proporre la questione in sede di legittimità, né di rilevare d'ufficio la violazione dell'art. 537 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 55947 del 20/07/2018, Trisorio, Rv. 274687 - 02). Deve essere, peraltro, ribadito il principio di diritto secondo cui la dichiarazione della falsità di atti o documenti, omessa nella sentenza divenuta irrevocabile, può essere pronunciata in sede di incidente di esecuzione, a condizione che l'accertamento della falsità risulti dal testo della stessa sentenza (vedi Sez. 1, n. 20237 del 22/04/2013, Abate, Rv. 256175 — 01). 5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagame
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