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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 maggio 2026

Cassazione n. 12233/2026

Testo disponibile della fonte

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o [OSCURATO:PERSONA], domiciliata pressoquest’ultimo;ricorrente principaleMiriade s.p.a., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Ciccariello e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];ricorrente principalecontroValentino s.p.a., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Guglielmetti, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA],domiciliata presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e ricorrente incidentaleavverso la sentenza n. 146/2024 depositata il 17 gennaio 2024 dellaSez.

I – RG 6553/2024camera di consiglio 27.3.2026 1Numero registro generale 6553/2024Numero sezionale 1432/2026Numero di raccolta generale 12233/2026Data pubblicazione 01/05/2026Corte di appello di Milano.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 marzo 2026dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].1. ─ [OSCURATO:SOCIETA]. ha agito in giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].p.a. lamentando la contraffazione del segno «[OSCURATO:SOCIETA]» nei punti divendita della convenuta.

Ha esposto che in base a un accordo conclusonel 1978 con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., accordo finalizzato a disciplinarel’uso dei propri segni e quelli della detta società, non era consentito aquest’ultima di usare «il nome [OSCURATO:SOCIETA] da solo, come nome-base onome unico su nessuna insegna, tenda, vetrina, oppure su qualsiasialtra cosa che serva ad indicare un negozio al dettaglio, un magazzinooppure una boutique».

L’istante ha rilevato che [OSCURATO:PERSONA] era societàaccessori e pelletteria; ha dedotto che la medesima era licenziataria diMario [OSCURATO:SOCIETA]. e che contrassegnava i propri esercizicommerciali col nome «[OSCURATO:SOCIETA]».

L’attrice ha dunque lamentato lacontraffazione dei propri marchi e l’illecito concorrenziale connesso allaviolazione dei diritti sui propri segni distintivi, anche in ragione diquanto convenuto nel richiamato accordo del 1979; ha chiestopronunciarsi l’inibitoria e la condanna di controparte al risarcimento deldanno.[OSCURATO:PERSONA] si è costituita; è inoltre intervenuta in giudizio MarioValentino.Il Tribunale di Milano ha accolto le domande attrici, senza tuttaviadisporre la misura accessoria della pubblicazione della sentenza, anorma degli artt. 126 c.p.i. e 2600, comma 2, c.c..2. ─ Tutte le parti hanno impugnato la sentenza di primo grado.La Corte di appello di Milano, con pronuncia del 17 gennaio 2024,Sez.

I – RG 6553/2024camera di consiglio 27.3.2026 2Numero registro generale 6553/2024Numero sezionale 1432/2026Numero di raccolta generale 12233/2026Data pubblicazione 01/05/2026ha parzialmente accolto i gravami di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]: hadichiarato la contraffazione del segno «[OSCURATO:SOCIETA]» posta in essere daMiriade «nei suoi negozi nelle sole vetrofanie» e ha quindi circoscrittol’inibitoria a tale condotta; ha invece respinto l’appello incidentale diValentino s.p.a. diretto ad ottenere la pubblicazione della pronuncia.In breve, il Giudice distrettuale ha anzitutto rilevato che, in baseall’accordo di coesistenza del 1979, era stato stabilito che MarioValentino potesse usare e registrare il nome «[OSCURATO:SOCIETA]» e sfruttare,senza restrizioni, il marchio «[OSCURATO:PERSONA]», la firma del proprionome e le lettere MV, mentre a [OSCURATO:SOCIETA] restava riservato l’usogenerale e «senza restrizioni» del nome «[OSCURATO:SOCIETA]», fatte salve lespecifiche regolamentazioni dettate in favore di [OSCURATO:PERSONA].

LaCorte ha aggiunto che l’accordo contemplava specifiche limitazioniqualora il nome «[OSCURATO:SOCIETA]» venisse utilizzato quale «insegna, tenda,vetrina oppure su qualsiasi altra cosa che serva ad indicare un negozioal dettaglio, un magazzino oppure una boutique»: in particolare, l’art.20 dell’accordo prevedeva che [OSCURATO:PERSONA] non potesse impiegare«con e per le modalità appena specificate» il nome «[OSCURATO:SOCIETA]» da solo,«come nome base o nome unico», mentre secondo l’art. 21 Valentinonon avrebbe potuto «usare, con e per le medesime finalità», un segnoche includesse la parola ‘[OSCURATO:SOCIETA]’ per contraddistinguere unqualunque esercizio la cui attività precipua fosse «la vendita di calzaturee/o di prodotti in pelle» e similari.La Corte di merito ha quindi precisato che le richiamatedisposizioni erano vincolanti anche per i «successori delle parti negliinteressi, nelle licenze e/o nelle assegnazioni», onde [OSCURATO:PERSONA] poteva concedere a terzi suoi licenziatari il diritto di utilizzare ilnome «[OSCURATO:SOCIETA]» quale insegna o altro elemento distintivo dei punti divendita.Si legge, ancora, nella sentenza, che il nome «[OSCURATO:SOCIETA]»risultava presente nelle vetrine e negli allestimenti interni degli eserciziSez.

I – RG 6553/2024camera di consiglio 27.3.2026 3Numero registro generale 6553/2024Numero sezionale 1432/2026Numero di raccolta generale 12233/2026Data pubblicazione 01/05/2026commerciali di [OSCURATO:PERSONA]: in particolare, il segno «[OSCURATO:PERSONA]»risultava apposto su vetrofanie, su immagini pubblicitarie poste nellevetrine ed esposte verso l’esterno, mentre all’interno del punto divendita lo stesso segno compariva sia in elenchi di marchicommercializzati dalla convenuta su licenza, sia in cima alle scaffalatureinterne al negozio stesso.Posto che, in base alle disposizioni dell’accordo, era fatto «divietoa [OSCURATO:PERSONA] di utilizzare quale insegna, tenda etc. il solo nome‘[OSCURATO:SOCIETA]’ per contraddistinguere un esercizio commerciale,indipendentemente dall’oggetto della merce commercializzata nelnegozio», la Corte di appello ha ritenuto che l’apposizione del segno«[OSCURATO:SOCIETA]» come vetrofania risultasse vietata.

Ha esposto che taleconclusione si imponeva avendo riguardo alle finalità del divieto oggettodella pattuizione intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]: finalitàconsistente nel «vietare a [OSCURATO:PERSONA] di sfruttare la notorietà delmarchio ‘[OSCURATO:SOCIETA]’ per invogliare il consumatore ad entrare nel negozioe di impedire, pertanto, a [OSCURATO:PERSONA] di utilizzare il solo nomeValentino per reclamizzare negozi ove viene venduta merce provenienteda [OSCURATO:PERSONA]»; secondo il Giudice distrettuale, per tale motivol’art. 20 dell’accordo non si era limitato a richiamare la sola insegna,ma aveva «inteso estendere il divieto a qualunque altro aspetto idoneoad attirare l’attenzione del pubblico il quale, vedendo il nome delmarchio ‘[OSCURATO:SOCIETA]’, in genere associato a prodotti di abbigliamento,[era] ragionevolmente indotto a ritenere di potere trovare all’internodei negozi [OSCURATO:PERSONA] tale tipo di merce».Di contro, l’accostamento del nome ‘[OSCURATO:SOCIETA]’ a prodotti specificiposti all’interno del punto di vendita non violava, ad avviso della Corte,la disposizione sopra richiamata poiché l’indicazione non era riferita aun negozio al dettaglio, a un magazzino o a una boutique, bensì aprodotti.

Ha rilevato [OSCURATO:PERSONA] di appello che, infatti, «gli scaffali internispecificamente dedicati ai vari prodotti venduti delle più svariateSez.

I – RG 6553/2024camera di consiglio 27.3.2026 4Numero registro generale 6553/2024Numero sezionale 1432/2026Numero di raccolta generale 12233/2026Data pubblicazione 01/05/2026marche, non possono essere considerati come autonomi punti venditae […] pertanto il cartello ‘[OSCURATO:SOCIETA]’ collocato all’apice degli stessi nonpuò essere equiparato ad una insegna o a ‘una qualsiasi altra cosa’finalizzata a identificare un negozio (ancorché in senso lato)».3. — Avverso la pronuncia di appello hanno proposto ricorso percassazione sia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con due impugnazioni diidentico contenuto, sia [OSCURATO:SOCIETA]..

Ogni parte ha fatto valerecinque motivi di censura. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] hanno depositatomemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. — Il primo motivo dei due ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e Miriadeprospetta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 20 c.p.i., 9 reg.UE 1001/2017 e dell’art. 1372 c.c..

Si rileva che l’accordo noncomportava alcuna limitazione dei diritti di [OSCURATO:PERSONA], i quali nontrovavano la loro fonte in tale atto di autonomia privata, quanto,piuttosto, nella registrazione dei marchi.

Si deduce che gli unici marchi«[OSCURATO:SOCIETA]» per borse erano quelli di titolarità di [OSCURATO:PERSONA], eoggetto della licenza, e che i marchi della controparte, su cui l’azioneera basata, oltre ad essere successivi, riguardavano o segni diversi,risalenti rispettivamente al 2001 e al 2008, o erano apposti su prodottidifferenti da quelli commercializzati da [OSCURATO:PERSONA].Col secondo mezzo, svolto in via subordinata rispetto al primo, lenominate ricorrenti lamentano la violazione o falsa applicazione degliartt. 20 c.p.i. e 9 reg.

UE 1001/2017.

Viene dedotto che la Corte dimerito avrebbe dovuto constatare che la controparte non poteva farvalere il suo diritto di marchio in relazione all’uso del segno «[OSCURATO:SOCIETA]»per contraddistinguere negozi di borse e articoli di pelletteria.Il terzo motivo dei due ricorsi oppone la nullità della sentenza odel procedimento per violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4 e 156,comma 2, c.p.c..

Secondo le ricorrenti, con riguardo al tema dellacontraffazione dei marchi la Corte di appello avrebbe fornito unaSez.

I – RG 6553/2024camera di consiglio 27.3.2026 5Numero registro generale 6553/2024Numero sezionale 1432/2026Numero di raccolta generale 12233/2026Data pubblicazione 01/05/2026motivazione apparente.Il quarto motivo dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] hannola stessa titolazione di quello che precede: nullità della sentenza o delprocedimento per violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4 e 156,comma 2, c.p.c..

La motivazione della sentenza quanto allacontraffazione sarebbe, ad avviso delle società istanti, affetta damanifesta contraddittorietà, in quanto la Corte di appello avrebbe primadato atto che sulle vetrine dell’esercizio commerciale di [OSCURATO:PERSONA] eraapposto il segno «[OSCURATO:PERSONA]» e poi evidenziato che l’apposizionedel marchio «[OSCURATO:SOCIETA]» aveva avuto luogo «senza riferimento alcunoad un prodotto specifico».

Si deduce che l’uso del segno «ValentinoBags» avrebbe dovuto ritenersi lecito avendo esso attinenza a unprodotto — le borse — per cui a [OSCURATO:PERSONA] era consentito l’uso del marchio«[OSCURATO:SOCIETA]».2. — I detti motivi, che vanno esaminati insieme per ragioni diconnessione, non hanno fondamento.È da osservare, anzitutto, che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonhanno chiarito se e come abbiano posto, nel giudizio di primo grado, laquestione relativa all’anteriorità dei marchi della seconda rispetto aquelli di [OSCURATO:SOCIETA] di cui era stata lamentata la contraffazione.

Poichétale questione afferisce, in definitiva, alla nullità dei marchi Valentinoper difetto di novità e poiché tale nullità non è rilevabile d’ufficio (Cass.28 febbraio 2018, n. 4771; Cass. 23 dicembre 1983, n. 7583; Cass. 7maggio 1983, n. 3109), la relativa eccezione, in base all’art. 167 c.p.c.,doveva proporsi, a pena di decadenza, con la comparsa di risposta inprimo grado.

La censura, in quanto mancante di alcuna precisarappresentazione dello svolgimento di una tale attività processuale, èdunque da considerarsi priva di specificità, e per tale ragioneinammissibile.Ciò detto, i cosiddetti accordi di coesistenza, con i quali si intendarisolvere un conflitto tra marchi reciprocamente indipendenti eSez.

I – RG 6553/2024camera di consiglio 27.3.2026 6Numero registro generale 6553/2024Numero sezionale 1432/2026Numero di raccolta generale 12233/2026Data pubblicazione 01/05/2026disciplinare l'uso di marchi interferenti per l'identità o la confondibilitàdei segni o dei prodotti, non hanno carattere dispositivo, in quanto nondanno luogo ad un trasferimento dei diritti di esclusiva del titolare delmarchio e neppure alla costituzione di un diritto più limitato di quellospettante al titolare del marchio in favore di un soggetto diverso, mahanno efficacia meramente obbligatoria inter partes (Cass. 10 ottobre2008, n. 24909; cfr. pure Cass. 8 agosto 2023, n. 24099, nonmassimata in CED).Ora, la società [OSCURATO:PERSONA], quale parte dell'accordo del 1979,non può di certo assumere esserle inopponibile la disposizione che fadivieto di apporre il nome [OSCURATO:SOCIETA] sulla vetrina di un negozio aldettaglio.[OSCURATO:PERSONA] è poi certamente estranea al richiamato accordo.

Gliaccordi di coesistenza, secondo quanto in precedenza chiaritoproducono solo effetti di carattere obbligatorio: in tal senso la clausolan. 15 del detto accordo, secondo cui quest’ultimo «sarà consideratovincolante per i successori delle parti, negli interessi, nelle licenze e/onelle assegnazioni», non ha sicuramente effetto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],giusta l’art. 1372, comma 2, c.c..Si deve però notare che secondo la Corte territoriale,l’apposizione del marchio «[OSCURATO:SOCIETA]» senza riferimento ad alcunprodotto specifico «significa, indipendentemente dal fatto che talenominativo sia indicato assieme ad altri marchi, volere comunicare alconsumatore che in quel negozio vengono venduti beni e prodottiprovenienti da [OSCURATO:SOCIETA]., di talché il pubblico risultaingannevolmente attratto da questo messaggio»; ha quindi operato unaccertamento quanto all’attitudine confusoria del segno: el’apprezzamento del giudice del merito sulla confondibilità, o meno, deimarchi costituisce un giudizio di fatto se sorretto da motivazioneimmune da vizi logici e giuridici (Cass. 13 marzo 2017, n. 6382; Cass.28 febbraio 2006, n. 4405).Sez.

I – RG 6553/2024camera di consiglio 27.3.2026 7Numero registro generale 6553/2024Numero sezionale 1432/2026Numero di raccolta generale 12233/2026Data pubblicazione 01/05/2026Censure motivazionali, quanto al richiamato giudizio di fatto,sono sviluppate dalle ricorrenti principali col terzo e col quarto motivodi impugnazione: ma esse non meritano condivisione.E anzitutto da escludere che la motivazione sull’effetto confusoriopossa dirsi apparente.

Rammentato che è tale quella motivazione che,benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile ilfondamento della decisione, perché recante argomentazioniobbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dalgiudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosilasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetichecongetture (Cass. Sez.

U. 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. 1 marzo2022, n. 6758; Cass. 23 maggio 2019, n. 13977), va osservato che laCorte di merito ha dato conto, come si è visto, di ciò: il marchio«[OSCURATO:SOCIETA]» apposto sulle vetrine dei punti di vendita di [OSCURATO:PERSONA] eraidoneo a ingenerare nel pubblico il convincimento che in detti esercizifossero commercializzati prodotti della famosa casa di moda: e tanto èsufficiente per escludere il vizio denunciato.Non ricorre nemmeno la contraddittorietà lamentata col quartomezzo.

Nella pronuncia è spiegato che l’effetto confusorio discendedall’«apposizione del marchio ‘[OSCURATO:SOCIETA]’ sulle vetrofanie, senzariferimento alcuno ad un prodotto specifico».

Come è ovvio, ilriferimento «ad un prodotto specifico» non è integrato dalla genericalocuzione «[OSCURATO:PERSONA]», la quale è stata reputata giustamenteinidonea ad orientare il consumatore facendogli acquisire una precisaconsapevolezza del fatto che all’interno dell’esercizio commerciale nonfossero venduti prodotti «[OSCURATO:SOCIETA]».Occorre osservare, poi, che della questione vertente sulladiversità dei segni e dei prodotti, di cui si è in precedenza fatto cenno,la sentenza impugnata non parla, né le ricorrenti deducono alcunchéquanto alla prospettazione di essa in sede di merito: come è noto, ovecon il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non viSez.

I – RG 6553/2024camera di consiglio 27.3.2026 8Numero registro generale 6553/2024Numero sezionale 1432/2026Numero di raccolta generale 12233/2026Data pubblicazione 01/05/2026sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, alfine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità dellacensura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi algiudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienzadel ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizioprecedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte dicontrollare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare ilmerito della suddetta questione (Cass. 1 luglio 2024, n. 18018; Cass.9 agosto 2018, n. 20694).

D’altro canto, a fronte dell’accertato effettoconfusorio determinato dalla presenza del nome «[OSCURATO:SOCIETA]» sullevetrine degli esercizi commerciali gestiti da [OSCURATO:PERSONA], poco conta che isegni in conflitto non siano pienamente coincidenti e che i marchi dellacontroricorrente ai ricorsi principali siano stati registrati per prodottidiversi da quelli di pelletteria: conta che il consumatore, secondoquanto insindacabilmente accertato in sede di merito, sia spinto a fareingresso nell’esercizio commerciale credendo di potervi acquistareprodotti dello stilista [OSCURATO:PERSONA].La censura di cui al secondo motivo attiene, infine, al giudizio difatto: sintomaticamente, le ricorrenti lamentano la violazione o falsaapplicazione degli artt. 20 c.p.i. e 9 reg.

UE 1001/2017, ma nonsviluppano le loro doglianze in modo rituale; l'onere di specificità deimotivi, sancito dall'art. 366, n. 4, c.p.c., impone al ricorrente chedenunci il vizio di cui all'art. 360, n. 3, c.p.c., a pena d'inammissibilitàdella censura, non solo di indicare le norme di legge di cui intendelamentare la violazione, ma anche di esaminarne il contenuto precettivoe di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenzaimpugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine didimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo (Cass.Sez.

U. 28 ottobre 2020, n. 23745; Cass. 6 luglio 2021, n. 18998).3. — Col quinto motivo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si dolgono dellaviolazione o falsa applicazione degli artt. 20, 12, 13 e 156 c.p.i., 7, 8 eSez.

I – RG 6553/2024camera di consiglio 27.3.2026 9Numero registro generale 6553/2024Numero sezionale 1432/2026Numero di raccolta generale 12233/2026Data pubblicazione 01/05/20269 reg.

UE 1001/2017.

Contestano l’assunto per cui il segno «[OSCURATO:SOCIETA]»comunicherebbe sempre ai consumatori il dato della provenienza delprodotto da [OSCURATO:SOCIETA]..4. — Il motivo è inammissibile.Anch’esso investe una valutazione che è riservata al giudice delmerito.

La censura è basata su di un argomento (la circostanza per cuil’espressione «Bags» nel marchio «[OSCURATO:PERSONA]» costituisca «unriferimento esplicito e inequivocabile a un prodotto specifico») che infatto è stato escluso, implicitamente, ma inequivocabilmente, dallaCorte di merito.5. ― Col primo motivo del ricorso incidentale di [OSCURATO:SOCIETA]si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1365c.c., 20 e 22 c.p.i., nonché dell’art. 9 reg.

UE 1001/2017.

Il motivoinveste l’interpretazione delle disposizioni dell’accordo di coesistenzaposte a fondamento della decisione.

Assume la ricorrente non esserepresente nell’accordo alcuna clausola che autorizzasse [OSCURATO:PERSONA],e quindi [OSCURATO:PERSONA], quale avente causa di [OSCURATO:PERSONA], a utilizzare ilsegno «[OSCURATO:SOCIETA]» nelle modalità contestate.

Spiega che l’accordoaveva voluto impedire che fossero operati da parte di [OSCURATO:PERSONA] del segno, diversi da quelli consentiti per contraddistinguerecalzature e articoli di pelletteria prodotti da [OSCURATO:PERSONA], chepotessero frustrare lo scopo anticonfusorio, per il quale l’accordo stessofu concluso.

Ad avviso della ricorrente, nell’attività interpretativa svoltadalla Corte di appello era possibile riscontrare una violazione dell’art.1363 c.c.: il fatto che l’art. 20 non fosse applicabile alla fattispecie, nonsignificava che l’uso del segno «[OSCURATO:SOCIETA]» fosse consentito a MarioValentino, stante la riserva generale stabilita in favore di essa istante,e relativa all’uso del segno «[OSCURATO:SOCIETA]», contenuta nell’art. 21dell’accordo: la Corte, dunque, «non avrebbe dovuto arrestarsi all’art.20, senza compiere alcun coordinamento logico-sistematico con ilcomplessivo contenuto delle pattuizioni in cui quella previsione eraSez.

I – RG 6553/2024camera di consiglio 27.3.2026 10Numero registro generale 6553/2024Numero sezionale 1432/2026Numero di raccolta generale 12233/2026Data pubblicazione 01/05/2026inserita, ovvero astraendo dalle altre disposizioni, in ossequio al canonedella interpretazione sistematica». [OSCURATO:PERSONA] di appello avrebbe inparticolare mancato di considerare la specifica regolamentazionederogatoria contenuta nell’art. 3, il quale attribuiva a [OSCURATO:PERSONA],e dunque ai suoi licenziatari, la facoltà di usare il segno «[OSCURATO:SOCIETA]»esclusivamente su determinate merci, e non quindi su cartelli appostiin spazi di vendita o aree di negozio dedicate alla conservazione edesposizione dei prodotti.

Atteso poi il carattere esemplificativo dellacasistica indicata nell’art. 20, la Corte territoriale nella propriainterpretazione avrebbe anche violato il canone dell’art. 1365 c.c.,escludendo che la disposizione si riferisse ai «cartelli» affissi sulle paretie sugli scaffali all’interno dei negozi.6. — La Corte territoriale ha definito l’appello reputando chel’accordo di coesistenza fosse applicabile, oltre che alla contraente MarioValentino, a [OSCURATO:PERSONA], nella sua veste di licenziataria.

L’efficacia dellaconvenzione nei confronti di quest’ultima società è in questa sede dilegittimità controversa, in quanto è stata contestata col primo motivodei due ricorsi principali.

Può prescindersi, qui, da quanto già osservatosul punto specifico dell’opponibilità dell’accordo a [OSCURATO:PERSONA], dal momentoche gli argomenti spesi nel presente motivo, al pari di quelli fatti valerecol successivo mezzo di censura, pure vertente sull’interpretazionedell’accordo, vanno comunque disattesi.La Corte di merito ha valorizzato, nella sua decisione, sia il criteriodell’interpretazione letterale, conferendo rilievo al fatto che l’art. 20dell’accordo di coesistenza faceva riferimento all’uso del nomeValentino quale «insegna, tenda, vetrina oppure su qualsiasi altra cosache serva ad indicare un negozio al dettaglio, un magazzino oppure unaboutique» — locuzione, questa, che evidentemente non comprendequanto è usato all’interno del punto di vendita per contrassegnare iprodotti commercializzati —, sia quello che impone di apprezzare «lacomune intenzione delle parti»: ha infatti spiegato, come si è visto, cheSez.

I – RG 6553/2024camera di consiglio 27.3.2026 11Numero registro generale 6553/2024Numero sezionale 1432/2026Numero di raccolta generale 12233/2026Data pubblicazione 01/05/2026la disposizione era finalizzata ad escludere che [OSCURATO:PERSONA] della notorietà del marchio «[OSCURATO:SOCIETA]» attirandol’attenzione del pubblico con l’uso di segni presenti all’esternodell’esercizio commerciale e sollecitando in tal modo il consumatore afare ingresso nel punto di vendita sul falso presupposto che ivi fosserocommercializzati prodotti recanti, appunto, il marchio «[OSCURATO:SOCIETA]».Non appare concludente la doglianza incentrata sulla mancataconsiderazione della clausola di cui all’art. 3 del contratto e, quindi, sulmancato rispetto della regola ermeneutica per cui le clausole siinterpretano «le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna ilsenso che risulta dal complesso dell’atto».

La detta disposizionedell’accordo è stata specificamente presa in considerazione dalla Cortedi merito, la quale ha osservato che, nel quadro della regolamentazionedella coesistenza dei segni, risultava essere consentito a MarioValentino di utilizzare il nome «[OSCURATO:SOCIETA]» per le calzature e altri articoliin pelle nei limiti segnati dalla clausola.

Il non aver ritenuto decisivo lospecifico contenuto della detta clausola, nel quadro dell’operazioneinterpretativa, si spiega col fatto che essa si riferisce alla registrazionee all’uso, da parte della società [OSCURATO:PERSONA], di marchi recanti ilnome «[OSCURATO:SOCIETA]» (o altre espressioni letterali evocative di tale segno):la disposizione si occupa, cioè, di disciplinare l’apposizione di tali marchisui prodotti o sulle confezioni della nominata controricorrente, non divietare l’indicazione, all’interno nei punti di vendita, di mercicommercializzate da [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del settoremerceologico della pelletteria.

Il disinteresse della Corte di appellorispetto a tale clausola risulta essere del resto coerente con le difesesvolte dalle parti nel corso del giudizio: infatti, né la sentenzaimpugnata, né il ricorso per cassazione rivelano che [OSCURATO:SOCIETA] avesselamentato che l’esposizione di cartelli recanti l’espressione «ValentinoBags» fosse contraria alla prescrizione del cit. art. 3; è anzi da notarecome nell’impugnazione odierna (pag. 44) la ricorrente incidentaleSez.

I – RG 6553/2024camera di consiglio 27.3.2026 12Numero registro generale 6553/2024Numero sezionale 1432/2026Numero di raccolta generale 12233/2026Data pubblicazione 01/05/2026deduca che il segno «[OSCURATO:PERSONA]» non sia apposto sui prodotti diMario [OSCURATO:SOCIETA] e non possa quindi rivestire la funzione di marchio.

Indefinitiva, alla Corte territoriale non può imputarsi di aver disatteso laregola dell’interpretazione sistematica del contratto per il mancatoesplicito apprezzamento della clausola in questione: come si è detto, lapronuncia mostra che la disposizione è stata tenuta in conto, anche seessa non è stata considerata di fatto rilevante sul piano ermeneutico; etale profilo non è sindacabile in sede di legittimità.Alla Corte di merito non può nemmeno addebitarsi di avermancato di valorizzare la disposizione di cui all’art. 21 dell’accordo, inforza del quale alle [OSCURATO:PERSONA] era stato attribuito il diritto diusare il nome «[OSCURATO:SOCIETA]» senza restrizioni di alcun genere, salvo chein contravvenzione di alcuna delle disposizioni previste dall’accordostesso.

Tale clausola, che è stata specificamente menzionata dalla Cortedi merito, non è stata parimenti reputata dirimente ai fini dellaregolamentazione della fattispecie controversa: e ciò in quanto essa,con tutta evidenza, riconosce alla ricorrente incidentale la facoltà diusare il segno «[OSCURATO:SOCIETA]», ma nulla stabilisce quanto alla possibilità diidentificare i prodotti di [OSCURATO:PERSONA] all’interno dei punti di venditadi questa o dei suoi licenziatari.

E, come si è visto, la Corte territorialeha ritenuto che la restrizione all’uso del segno «[OSCURATO:SOCIETA]» valesse peri segni distintivi dei punti di vendita (in ragione della capacità attrattivadi essi nei confronti del consumatore), non anche per l’indicazione deiprodotti «[OSCURATO:PERSONA]» commercializzati al loro interno.La censura fondata sul valore solo esemplificativo dell’elencazionecontenuta nell’art. 20 dell’accordo, poi, non coglie nel segno, in quantola società ricorrente non può pretendere di estendere la previsione delladisposizione contrattuale oltre il limite dell’accertata intenzione delleparti (intenzione definita, si ripete, dall’obiettivo di escludere che ilpubblico fosse indotto ad entrare nel punto di vendita perché attrattodalla presenza, all’esterno, del segno «[OSCURATO:SOCIETA]»).

Infatti, l’art. 1365Sez.

I – RG 6553/2024camera di consiglio 27.3.2026 13Numero registro generale 6553/2024Numero sezionale 1432/2026Numero di raccolta generale 12233/2026Data pubblicazione 01/05/2026c.c. consente l’interpretazione estensiva di clausole contrattuali, seinadeguate per difetto dell’espressione letterale rispetto alla volontàdelle parti, tradottasi in un contenuto carente rispetto all’intenzione,sicché l’esclusione, da tali clausole, di casi non espressamente previstiva attuata dall’interprete tenendo presenti le conseguenze normalivolute dalle parti con l’elencazione esemplificativa dei casi menzionationde verificare, alla stregua del criterio di ragionevolezza imposto dallanorma, se sia possibile ricomprendere nella previsione contrattualeipotesi non contemplate nell’esemplificazione (Cass. 13 aprile 2017, n.9560; Cass. 20 gennaio 1983, n. 539).Per il resto, occorre osservare che l’interpretazione dell’accordodi coesistenza si sottrae a censura, dal momento che il sindacato dilegittimità non può investire il risultato interpretativo in sé, cheappartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito(Cass. 9 aprile 2021, n. 9461; Cass. 26 maggio 2016, n. 10891), né lecensure vertenti sull’interpretazione del negozio possono risolversi nellamera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quellaaccolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve esserel’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibiliinterpretazioni: sicché, quando di una clausola contrattuale sonopossibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che avevaproposto l' interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi insede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra (Cass. 27giugno 2018, n. 16987; Cass. 28 novembre 2017, n. 28319).È infine inammissibile la censura di violazione e falsa applicazionedegli artt. 20, 22 c.p.i. e 9 reg.

UE 1001/2017: la detta violazione èinfatti prospettata quale mera conseguenza degli asseriti vizi in cui laCorte territoriale sarebbe incorsa nell’interpretazione dell’accordo (cfr.pag. 38 del ricorso e non — come sarebbe stato necessario (Cass. 15dicembre 2014, n. 26307; Cass. 24 ottobre 2007 n. 22348) — avendoriguardo all'erronea interpretazione delle richiamate norme giuridiche.Sez.

I – RG 6553/2024camera di consiglio 27.3.2026 14Numero registro generale 6553/2024Numero sezionale 1432/2026Numero di raccolta generale 12233/2026Data pubblicazione 01/05/20267. — Il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:SOCIETA] oppone, ancora,la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1365 c.c. 20e 22 c.p.i., 9 reg.

UE 1001/2017.

La censura è fondata sull’esito di unarbitrato irrituale — c.d. lodo Anelli — conclusosi dopo la pronuncia dellasentenza impugnata.

Ci si duole di ciò: la sentenza, non avendo potutoesaminare la pronuncia arbitrale, sarebbe pervenuta aun’interpretazione delle pattuizioni dell’accordo di coesistenza, rilevantiper la definizione della causa, che risultava contrastante con ladeterminazione arbitrale, avente valore vincolante per la parte.

Il lodoarbitrale sarebbe quindi suscettibile di esame, da parte di questa Corte,quale factum superveniens.8. — Il motivo è inammissibile.Il fatto che il lodo sia successivo alla pubblicazione della sentenzaimpugnata lascia comprendere che quest’ultima non possa essereaffetta dai vizi denunciati: come è chiaro, la Corte territoriale era tenutaa confrontarsi con quanto ad essa sottoposto dalle parti, non certo colvaticinio di futuri scenari.

Non pertinente è, poi il richiamo al factumsuperveniens.

Se è vero che il factum superveniens, in quantoequiparabile allo ius superveniens, e idoneo a incidere sull'oggetto dellalite, è deducibile nel giudizio di legittimità se il contenuto dellasituazione giuridica controversa ha avuto una definitiva modificazione ese non è richiesto alcun accertamento del fatto medesimo (così Cass.23 settembre 2024, n. 25396; in tema pure Cass. 24 novembre 2020,n. 26757, citata da parte ricorrente), è altrettanto vero che una qualchevalorizzazione del lodo arbitrale di cui trattasi dipendedall’accertamento di fatto dei suoi contenuti: accertamento in questasede chiaramente precluso.

Si consideri, inoltre, che stante la naturanegoziale e non giurisdizionale dell’arbitrato irrituale, in linea diprincipio esso rileva come fatto e non provvedimento giurisdizionale, dacui l’inidoneità nella specie ad incidere sul giudizio di fatto del giudicedel merito.Sez.

I – RG 6553/2024camera di consiglio 27.3.2026 15Numero registro generale 6553/2024Numero sezionale 1432/2026Numero di raccolta generale 12233/2026Data pubblicazione 01/05/20269. — Col terzo motivo del ricorso incidentale in esame si lamentala violazione e falsa applicazione degli artt. 2568 e 2569 c.c., 1, 7 e 13c.p.i..

La doglianza è incentrata sull’affermazione, contenuta nellasentenza impugnata, per cui le indicazioni contenute in cartelli appostiall’interno del negozio non poteva essere equiparata a un’insegna,servendo a indicare precisi prodotti.

Si deduce che l’insegna identifica ilbene aziendale presso il quale o mediante il quale si offre un prodottodi commercio e che, ove i cartelli «[OSCURATO:PERSONA]» non si potesseroqualificare come insegna, «allora tale uso dovrebbe necessariamenteessere ricondotto alla categoria dei c.d. segni distintivi atipici, ai sensidell’art. 1 c.p.i.».10. — Il motivo è inammissibile.La Corte di appello ha fondato la propria decisione sull’estensionea [OSCURATO:PERSONA], quale licenziataria di [OSCURATO:PERSONA], dell’efficacia dellepattuizioni contenute nell’accordo di coesistenza del 1979.

Rispetto atale convenzione risulta assorbente il rilievo per cui, in baseall’interpretazione del detto accordo, il divieto fatto a [OSCURATO:PERSONA] diusare il segno «[OSCURATO:SOCIETA]» con riferimento ai punti di vendita riguardavale insegne e quanto utilizzato per distinguere «un negozio al dettaglio,un magazzino oppure una boutique», non anche gli spazi espositiviinterni.

Altra questione è se [OSCURATO:PERSONA] debba rispondere dell’uso del segno«[OSCURATO:SOCIETA]» non già come licenziataria, e quindi avente causa di MarioValentino, che era parte dell’accordo di coesistenza, ma in ragione dellenorme, in tema di concorrenza sleale e di segni distintivi, che vietanola contraffazione. [OSCURATO:PERSONA], per aggredire la decisione impugnatada questo versante avrebbe dovuto proporre uno specifico motivo dicensura vertente sull’ambito di operatività dell’accordo, assumendo chelo stesso non si applicava a [OSCURATO:PERSONA], la quale, per questo, rispondevadella violazione delle norme indicate in rubrica.

In mancanza, pococonta il dato della qualificazione, sul piano dei segni distintivi, deicartelli recanti la scritta «[OSCURATO:PERSONA]», visto che l’interpretazioneSez.

I – RG 6553/2024camera di consiglio 27.3.2026 16Numero registro generale 6553/2024Numero sezionale 1432/2026Numero di raccolta generale 12233/2026Data pubblicazione 01/05/2026dell’accordo operata dalla Corte territoriale è nel senso dell’esistenza diun divieto concernente le sole indicazioni visibili all’esterno del locale(tali, come si è detto, da indurre il consumatore a farvi ingresso).11. — Il quarto motivo censura la sentenza impugnata per laviolazione e falsa applicazione degli artt. 112, 333, 334 e 343 c.p.c..Lamenta la società ricorrente che l’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] intempestivo: allo stesso, in quanto adesivo, non potrebbeapplicarsi la regolamentazione dettata per le impugnazioni incidentalitardive.12. — Il motivo è infondato.L'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quandoriveste le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la partedestinataria dell'impugnazione principale, in ragione del fatto chel'interesse alla sua proposizione può sorgere dall'impugnazioneprincipale o da un'impugnazione incidentale tardiva (Cass. Sez.

U. 28marzo 2024, n. 8486; Cass. 9 dicembre 2024, n. 31679).13. — Col quinto mezzo si denuncia la violazione e falsaapplicazione dell’art. 276 c.p.c., o in alternativa dell’art. 112 c.p.c., oancora dell’art. 345 c.p.c..

Si lamenta che la Corte di appello non si siapronunciata sulla dedotta di tardività dell’eccezione sollevata col primomotivo di gravame delle società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], circal’anteriorità del marchio concesso in licenza alla prima rispetto ai marchi«[OSCURATO:SOCIETA]» azionati in giudizio: eccezione che è stata disattesa per laritenuta irrilevanza della questione, «posto che la licenza è stataconcessa negli anni 2000 e, pertanto, in epoca ben successivaall’accordo del 1979».14. — Il motivo deve considerarsi inammissibile per sopravvenutacarenza di interesse, visto che il primo motivo dei ricorsi di MarioValentino e [OSCURATO:PERSONA], vertente sull’anteriorità dei marchi «[OSCURATO:SOCIETA]» (ecioè sul tema che si deduce essere stato tardivamente introdotto), èstato disatteso.Sez.

I – RG 6553/2024camera di consiglio 27.3.2026 17Numero registro generale 6553/2024Numero sezionale 1432/2026Numero di raccolta generale 12233/2026Data pubblicazione 01/05/2026Si osserva, per completezza che, come è stato di recentecondivisibilmente osservato, «non può trovare seguito, nei suoiassolutizzanti presupposti, l’orientamento espresso da Cass. Sez.

U. 12maggio 2017, n. 11799, che ha ravvisato un vizio di error in procedendonella decisione per saltum del merito pretermettendo l’esame diquestioni a monte di rito, in quanto il relativo omesso esame sarebbein violazione dell’art. 276 c.p.c.»: tale soluzione — è stato precisato —«non troverebbe comunque adeguato riscontro neppure nello stessodato normativo evocato, atteso che l’inderogabilità non transita(così Cass. Sez.

U. 29 agosto 2025, n. 24172, in motivazione).

È daescludere, d’altro canto, che sul punto possa ravvisarsi il vizio di omessapronuncia: infatti, il mancato esame, da parte del giudice del merito, diuna questione puramente processuale non può dar luogo ad omissionedi pronuncia, configurandosi quest'ultima nella sola ipotesi di mancatoesame di domande o eccezioni di merito (Cass. 16 ottobre 2024, n.26913; Cass. 14 marzo 2018, n. 6174).

Tutto questo sta a significareche, in ogni caso, la Corte non è incorsa in errore per il sol fatto di averpretermesso la decisione sulla questione pregiudiziale di rito relativaall’intempestività della richiamata eccezione.15. — In conclusione, vanno respinti sia i ricorsi principali, siaquello incidentale.16. ― In ragione della soccombenza reciproca dei contendenti lespese del giudizio di legittimità vanno compensate per l’intero.

P.Q.MLa Corterigetta i ricorsi proposti; compensa le spese di giudizio; ai sensidell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti tutte,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloSez.

I – RG 6553/2024camera di consiglio 27.3.2026 18Numero registro generale 6553/2024Numero sezionale 1432/2026Numero di raccolta generale 12233/2026Data pubblicazione 01/05/2026stabilito per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª SezioneCivile, in data 27 marzo 2026.

Il PresidenteDott.

Enrico ScodittiSez.

I – RG 6553/2024camera di consiglio 27.3.2026 19

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o [OSCURATO:PERSONA], domiciliata pressoquest’ultimo;ricorrente principaleMiriade s.p.a., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Ciccariello e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];ricorrente principalecontroValentino s.p.a., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Guglielmetti, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA],domiciliata presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e ricorrente incidentaleavverso la sentenza n. 146/2024 depositata il 17 gennaio 2024 dellaSez. I – RG 6553/2024camera di consiglio 27.3.2026 1Numero registro generale 6553/2024Numero sezionale 1432/2026Numero di raccolta generale 12233/2026Data pubblicazione 01/05/2026Corte di appello di Milano.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 marzo 2026dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].1. ─ [OSCURATO:SOCIETA]. ha agito in giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].p.a. lamentando la contraffazione del segno «[OSCURATO:SOCIETA]» nei punti divendita della convenuta. Ha esposto che in base a un accordo conclusonel 1978 con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., accordo finalizzato a disciplinarel’uso dei propri segni e quelli della detta società, non era consentito aquest’ultima di usare «il nome [OSCURATO:SOCIETA] da solo, come nome-base onome unico su nessuna insegna, tenda, vetrina, oppure su qualsiasialtra cosa che serva ad indicare un negozio al dettaglio, un magazzinooppure una boutique». L’istante ha rilevato che [OSCURATO:PERSONA] era societàaccessori e pelletteria; ha dedotto che la medesima era licenziataria diMario [OSCURATO:SOCIETA]. e che contrassegnava i propri esercizicommerciali col nome «[OSCURATO:SOCIETA]». L’attrice ha dunque lamentato lacontraffazione dei propri marchi e l’illecito concorrenziale connesso allaviolazione dei diritti sui propri segni distintivi, anche in ragione diquanto convenuto nel richiamato accordo del 1979; ha chiestopronunciarsi l’inibitoria e la condanna di controparte al risarcimento deldanno.[OSCURATO:PERSONA] si è costituita; è inoltre intervenuta in giudizio MarioValentino.Il Tribunale di Milano ha accolto le domande attrici, senza tuttaviadisporre la misura accessoria della pubblicazione della sentenza, anorma degli artt. 126 c.p.i. e 2600, comma 2, c.c..2. ─ Tutte le parti hanno impugnato la sentenza di primo grado.La Corte di appello di Milano, con pronuncia del 17 gennaio 2024,Sez. I – RG 6553/2024camera di consiglio 27.3.2026 2Numero registro generale 6553/2024Numero sezionale 1432/2026Numero di raccolta generale 12233/2026Data pubblicazione 01/05/2026ha parzialmente accolto i gravami di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]: hadichiarato la contraffazione del segno «[OSCURATO:SOCIETA]» posta in essere daMiriade «nei suoi negozi nelle sole vetrofanie» e ha quindi circoscrittol’inibitoria a tale condotta; ha invece respinto l’appello incidentale diValentino s.p.a. diretto ad ottenere la pubblicazione della pronuncia.In breve, il Giudice distrettuale ha anzitutto rilevato che, in baseall’accordo di coesistenza del 1979, era stato stabilito che MarioValentino potesse usare e registrare il nome «[OSCURATO:SOCIETA]» e sfruttare,senza restrizioni, il marchio «[OSCURATO:PERSONA]», la firma del proprionome e le lettere MV, mentre a [OSCURATO:SOCIETA] restava riservato l’usogenerale e «senza restrizioni» del nome «[OSCURATO:SOCIETA]», fatte salve lespecifiche regolamentazioni dettate in favore di [OSCURATO:PERSONA]. LaCorte ha aggiunto che l’accordo contemplava specifiche limitazioniqualora il nome «[OSCURATO:SOCIETA]» venisse utilizzato quale «insegna, tenda,vetrina oppure su qualsiasi altra cosa che serva ad indicare un negozioal dettaglio, un magazzino oppure una boutique»: in particolare, l’art.20 dell’accordo prevedeva che [OSCURATO:PERSONA] non potesse impiegare«con e per le modalità appena specificate» il nome «[OSCURATO:SOCIETA]» da solo,«come nome base o nome unico», mentre secondo l’art. 21 Valentinonon avrebbe potuto «usare, con e per le medesime finalità», un segnoche includesse la parola ‘[OSCURATO:SOCIETA]’ per contraddistinguere unqualunque esercizio la cui attività precipua fosse «la vendita di calzaturee/o di prodotti in pelle» e similari.La Corte di merito ha quindi precisato che le richiamatedisposizioni erano vincolanti anche per i «successori delle parti negliinteressi, nelle licenze e/o nelle assegnazioni», onde [OSCURATO:PERSONA] poteva concedere a terzi suoi licenziatari il diritto di utilizzare ilnome «[OSCURATO:SOCIETA]» quale insegna o altro elemento distintivo dei punti divendita.Si legge, ancora, nella sentenza, che il nome «[OSCURATO:SOCIETA]»risultava presente nelle vetrine e negli allestimenti interni degli eserciziSez. I – RG 6553/2024camera di consiglio 27.3.2026 3Numero registro generale 6553/2024Numero sezionale 1432/2026Numero di raccolta generale 12233/2026Data pubblicazione 01/05/2026commerciali di [OSCURATO:PERSONA]: in particolare, il segno «[OSCURATO:PERSONA]»risultava apposto su vetrofanie, su immagini pubblicitarie poste nellevetrine ed esposte verso l’esterno, mentre all’interno del punto divendita lo stesso segno compariva sia in elenchi di marchicommercializzati dalla convenuta su licenza, sia in cima alle scaffalatureinterne al negozio stesso.Posto che, in base alle disposizioni dell’accordo, era fatto «divietoa [OSCURATO:PERSONA] di utilizzare quale insegna, tenda etc. il solo nome‘[OSCURATO:SOCIETA]’ per contraddistinguere un esercizio commerciale,indipendentemente dall’oggetto della merce commercializzata nelnegozio», la Corte di appello ha ritenuto che l’apposizione del segno«[OSCURATO:SOCIETA]» come vetrofania risultasse vietata. Ha esposto che taleconclusione si imponeva avendo riguardo alle finalità del divieto oggettodella pattuizione intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]: finalitàconsistente nel «vietare a [OSCURATO:PERSONA] di sfruttare la notorietà delmarchio ‘[OSCURATO:SOCIETA]’ per invogliare il consumatore ad entrare nel negozioe di impedire, pertanto, a [OSCURATO:PERSONA] di utilizzare il solo nomeValentino per reclamizzare negozi ove viene venduta merce provenienteda [OSCURATO:PERSONA]»; secondo il Giudice distrettuale, per tale motivol’art. 20 dell’accordo non si era limitato a richiamare la sola insegna,ma aveva «inteso estendere il divieto a qualunque altro aspetto idoneoad attirare l’attenzione del pubblico il quale, vedendo il nome delmarchio ‘[OSCURATO:SOCIETA]’, in genere associato a prodotti di abbigliamento,[era] ragionevolmente indotto a ritenere di potere trovare all’internodei negozi [OSCURATO:PERSONA] tale tipo di merce».Di contro, l’accostamento del nome ‘[OSCURATO:SOCIETA]’ a prodotti specificiposti all’interno del punto di vendita non violava, ad avviso della Corte,la disposizione sopra richiamata poiché l’indicazione non era riferita aun negozio al dettaglio, a un magazzino o a una boutique, bensì aprodotti. Ha rilevato [OSCURATO:PERSONA] di appello che, infatti, «gli scaffali internispecificamente dedicati ai vari prodotti venduti delle più svariateSez. I – RG 6553/2024camera di consiglio 27.3.2026 4Numero registro generale 6553/2024Numero sezionale 1432/2026Numero di raccolta generale 12233/2026Data pubblicazione 01/05/2026marche, non possono essere considerati come autonomi punti venditae […] pertanto il cartello ‘[OSCURATO:SOCIETA]’ collocato all’apice degli stessi nonpuò essere equiparato ad una insegna o a ‘una qualsiasi altra cosa’finalizzata a identificare un negozio (ancorché in senso lato)».3. — Avverso la pronuncia di appello hanno proposto ricorso percassazione sia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con due impugnazioni diidentico contenuto, sia [OSCURATO:SOCIETA].. Ogni parte ha fatto valerecinque motivi di censura. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] hanno depositatomemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. — Il primo motivo dei due ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e Miriadeprospetta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 20 c.p.i., 9 reg.UE 1001/2017 e dell’art. 1372 c.c.. Si rileva che l’accordo noncomportava alcuna limitazione dei diritti di [OSCURATO:PERSONA], i quali nontrovavano la loro fonte in tale atto di autonomia privata, quanto,piuttosto, nella registrazione dei marchi. Si deduce che gli unici marchi«[OSCURATO:SOCIETA]» per borse erano quelli di titolarità di [OSCURATO:PERSONA], eoggetto della licenza, e che i marchi della controparte, su cui l’azioneera basata, oltre ad essere successivi, riguardavano o segni diversi,risalenti rispettivamente al 2001 e al 2008, o erano apposti su prodottidifferenti da quelli commercializzati da [OSCURATO:PERSONA].Col secondo mezzo, svolto in via subordinata rispetto al primo, lenominate ricorrenti lamentano la violazione o falsa applicazione degliartt. 20 c.p.i. e 9 reg. UE 1001/2017. Viene dedotto che la Corte dimerito avrebbe dovuto constatare che la controparte non poteva farvalere il suo diritto di marchio in relazione all’uso del segno «[OSCURATO:SOCIETA]»per contraddistinguere negozi di borse e articoli di pelletteria.Il terzo motivo dei due ricorsi oppone la nullità della sentenza odel procedimento per violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4 e 156,comma 2, c.p.c.. Secondo le ricorrenti, con riguardo al tema dellacontraffazione dei marchi la Corte di appello avrebbe fornito unaSez. I – RG 6553/2024camera di consiglio 27.3.2026 5Numero registro generale 6553/2024Numero sezionale 1432/2026Numero di raccolta generale 12233/2026Data pubblicazione 01/05/2026motivazione apparente.Il quarto motivo dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] hannola stessa titolazione di quello che precede: nullità della sentenza o delprocedimento per violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4 e 156,comma 2, c.p.c.. La motivazione della sentenza quanto allacontraffazione sarebbe, ad avviso delle società istanti, affetta damanifesta contraddittorietà, in quanto la Corte di appello avrebbe primadato atto che sulle vetrine dell’esercizio commerciale di [OSCURATO:PERSONA] eraapposto il segno «[OSCURATO:PERSONA]» e poi evidenziato che l’apposizionedel marchio «[OSCURATO:SOCIETA]» aveva avuto luogo «senza riferimento alcunoad un prodotto specifico». Si deduce che l’uso del segno «ValentinoBags» avrebbe dovuto ritenersi lecito avendo esso attinenza a unprodotto — le borse — per cui a [OSCURATO:PERSONA] era consentito l’uso del marchio«[OSCURATO:SOCIETA]».2. — I detti motivi, che vanno esaminati insieme per ragioni diconnessione, non hanno fondamento.È da osservare, anzitutto, che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonhanno chiarito se e come abbiano posto, nel giudizio di primo grado, laquestione relativa all’anteriorità dei marchi della seconda rispetto aquelli di [OSCURATO:SOCIETA] di cui era stata lamentata la contraffazione. Poichétale questione afferisce, in definitiva, alla nullità dei marchi Valentinoper difetto di novità e poiché tale nullità non è rilevabile d’ufficio (Cass.28 febbraio 2018, n. 4771; Cass. 23 dicembre 1983, n. 7583; Cass. 7maggio 1983, n. 3109), la relativa eccezione, in base all’art. 167 c.p.c.,doveva proporsi, a pena di decadenza, con la comparsa di risposta inprimo grado. La censura, in quanto mancante di alcuna precisarappresentazione dello svolgimento di una tale attività processuale, èdunque da considerarsi priva di specificità, e per tale ragioneinammissibile.Ciò detto, i cosiddetti accordi di coesistenza, con i quali si intendarisolvere un conflitto tra marchi reciprocamente indipendenti eSez. I – RG 6553/2024camera di consiglio 27.3.2026 6Numero registro generale 6553/2024Numero sezionale 1432/2026Numero di raccolta generale 12233/2026Data pubblicazione 01/05/2026disciplinare l'uso di marchi interferenti per l'identità o la confondibilitàdei segni o dei prodotti, non hanno carattere dispositivo, in quanto nondanno luogo ad un trasferimento dei diritti di esclusiva del titolare delmarchio e neppure alla costituzione di un diritto più limitato di quellospettante al titolare del marchio in favore di un soggetto diverso, mahanno efficacia meramente obbligatoria inter partes (Cass. 10 ottobre2008, n. 24909; cfr. pure Cass. 8 agosto 2023, n. 24099, nonmassimata in CED).Ora, la società [OSCURATO:PERSONA], quale parte dell'accordo del 1979,non può di certo assumere esserle inopponibile la disposizione che fadivieto di apporre il nome [OSCURATO:SOCIETA] sulla vetrina di un negozio aldettaglio.[OSCURATO:PERSONA] è poi certamente estranea al richiamato accordo. Gliaccordi di coesistenza, secondo quanto in precedenza chiaritoproducono solo effetti di carattere obbligatorio: in tal senso la clausolan. 15 del detto accordo, secondo cui quest’ultimo «sarà consideratovincolante per i successori delle parti, negli interessi, nelle licenze e/onelle assegnazioni», non ha sicuramente effetto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],giusta l’art. 1372, comma 2, c.c..Si deve però notare che secondo la Corte territoriale,l’apposizione del marchio «[OSCURATO:SOCIETA]» senza riferimento ad alcunprodotto specifico «significa, indipendentemente dal fatto che talenominativo sia indicato assieme ad altri marchi, volere comunicare alconsumatore che in quel negozio vengono venduti beni e prodottiprovenienti da [OSCURATO:SOCIETA]., di talché il pubblico risultaingannevolmente attratto da questo messaggio»; ha quindi operato unaccertamento quanto all’attitudine confusoria del segno: el’apprezzamento del giudice del merito sulla confondibilità, o meno, deimarchi costituisce un giudizio di fatto se sorretto da motivazioneimmune da vizi logici e giuridici (Cass. 13 marzo 2017, n. 6382; Cass.28 febbraio 2006, n. 4405).Sez. I – RG 6553/2024camera di consiglio 27.3.2026 7Numero registro generale 6553/2024Numero sezionale 1432/2026Numero di raccolta generale 12233/2026Data pubblicazione 01/05/2026Censure motivazionali, quanto al richiamato giudizio di fatto,sono sviluppate dalle ricorrenti principali col terzo e col quarto motivodi impugnazione: ma esse non meritano condivisione.E anzitutto da escludere che la motivazione sull’effetto confusoriopossa dirsi apparente. Rammentato che è tale quella motivazione che,benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile ilfondamento della decisione, perché recante argomentazioniobbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dalgiudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosilasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetichecongetture (Cass. Sez. U. 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. 1 marzo2022, n. 6758; Cass. 23 maggio 2019, n. 13977), va osservato che laCorte di merito ha dato conto, come si è visto, di ciò: il marchio«[OSCURATO:SOCIETA]» apposto sulle vetrine dei punti di vendita di [OSCURATO:PERSONA] eraidoneo a ingenerare nel pubblico il convincimento che in detti esercizifossero commercializzati prodotti della famosa casa di moda: e tanto èsufficiente per escludere il vizio denunciato.Non ricorre nemmeno la contraddittorietà lamentata col quartomezzo. Nella pronuncia è spiegato che l’effetto confusorio discendedall’«apposizione del marchio ‘[OSCURATO:SOCIETA]’ sulle vetrofanie, senzariferimento alcuno ad un prodotto specifico». Come è ovvio, ilriferimento «ad un prodotto specifico» non è integrato dalla genericalocuzione «[OSCURATO:PERSONA]», la quale è stata reputata giustamenteinidonea ad orientare il consumatore facendogli acquisire una precisaconsapevolezza del fatto che all’interno dell’esercizio commerciale nonfossero venduti prodotti «[OSCURATO:SOCIETA]».Occorre osservare, poi, che della questione vertente sulladiversità dei segni e dei prodotti, di cui si è in precedenza fatto cenno,la sentenza impugnata non parla, né le ricorrenti deducono alcunchéquanto alla prospettazione di essa in sede di merito: come è noto, ovecon il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non viSez. I – RG 6553/2024camera di consiglio 27.3.2026 8Numero registro generale 6553/2024Numero sezionale 1432/2026Numero di raccolta generale 12233/2026Data pubblicazione 01/05/2026sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, alfine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità dellacensura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi algiudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienzadel ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizioprecedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte dicontrollare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare ilmerito della suddetta questione (Cass. 1 luglio 2024, n. 18018; Cass.9 agosto 2018, n. 20694). D’altro canto, a fronte dell’accertato effettoconfusorio determinato dalla presenza del nome «[OSCURATO:SOCIETA]» sullevetrine degli esercizi commerciali gestiti da [OSCURATO:PERSONA], poco conta che isegni in conflitto non siano pienamente coincidenti e che i marchi dellacontroricorrente ai ricorsi principali siano stati registrati per prodottidiversi da quelli di pelletteria: conta che il consumatore, secondoquanto insindacabilmente accertato in sede di merito, sia spinto a fareingresso nell’esercizio commerciale credendo di potervi acquistareprodotti dello stilista [OSCURATO:PERSONA].La censura di cui al secondo motivo attiene, infine, al giudizio difatto: sintomaticamente, le ricorrenti lamentano la violazione o falsaapplicazione degli artt. 20 c.p.i. e 9 reg. UE 1001/2017, ma nonsviluppano le loro doglianze in modo rituale; l'onere di specificità deimotivi, sancito dall'art. 366, n. 4, c.p.c., impone al ricorrente chedenunci il vizio di cui all'art. 360, n. 3, c.p.c., a pena d'inammissibilitàdella censura, non solo di indicare le norme di legge di cui intendelamentare la violazione, ma anche di esaminarne il contenuto precettivoe di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenzaimpugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine didimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo (Cass.Sez. U. 28 ottobre 2020, n. 23745; Cass. 6 luglio 2021, n. 18998).3. — Col quinto motivo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si dolgono dellaviolazione o falsa applicazione degli artt. 20, 12, 13 e 156 c.p.i., 7, 8 eSez. I – RG 6553/2024camera di consiglio 27.3.2026 9Numero registro generale 6553/2024Numero sezionale 1432/2026Numero di raccolta generale 12233/2026Data pubblicazione 01/05/20269 reg. UE 1001/2017. Contestano l’assunto per cui il segno «[OSCURATO:SOCIETA]»comunicherebbe sempre ai consumatori il dato della provenienza delprodotto da [OSCURATO:SOCIETA]..4. — Il motivo è inammissibile.Anch’esso investe una valutazione che è riservata al giudice delmerito. La censura è basata su di un argomento (la circostanza per cuil’espressione «Bags» nel marchio «[OSCURATO:PERSONA]» costituisca «unriferimento esplicito e inequivocabile a un prodotto specifico») che infatto è stato escluso, implicitamente, ma inequivocabilmente, dallaCorte di merito.5. ― Col primo motivo del ricorso incidentale di [OSCURATO:SOCIETA]si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1365c.c., 20 e 22 c.p.i., nonché dell’art. 9 reg. UE 1001/2017. Il motivoinveste l’interpretazione delle disposizioni dell’accordo di coesistenzaposte a fondamento della decisione. Assume la ricorrente non esserepresente nell’accordo alcuna clausola che autorizzasse [OSCURATO:PERSONA],e quindi [OSCURATO:PERSONA], quale avente causa di [OSCURATO:PERSONA], a utilizzare ilsegno «[OSCURATO:SOCIETA]» nelle modalità contestate. Spiega che l’accordoaveva voluto impedire che fossero operati da parte di [OSCURATO:PERSONA] del segno, diversi da quelli consentiti per contraddistinguerecalzature e articoli di pelletteria prodotti da [OSCURATO:PERSONA], chepotessero frustrare lo scopo anticonfusorio, per il quale l’accordo stessofu concluso. Ad avviso della ricorrente, nell’attività interpretativa svoltadalla Corte di appello era possibile riscontrare una violazione dell’art.1363 c.c.: il fatto che l’art. 20 non fosse applicabile alla fattispecie, nonsignificava che l’uso del segno «[OSCURATO:SOCIETA]» fosse consentito a MarioValentino, stante la riserva generale stabilita in favore di essa istante,e relativa all’uso del segno «[OSCURATO:SOCIETA]», contenuta nell’art. 21dell’accordo: la Corte, dunque, «non avrebbe dovuto arrestarsi all’art.20, senza compiere alcun coordinamento logico-sistematico con ilcomplessivo contenuto delle pattuizioni in cui quella previsione eraSez. I – RG 6553/2024camera di consiglio 27.3.2026 10Numero registro generale 6553/2024Numero sezionale 1432/2026Numero di raccolta generale 12233/2026Data pubblicazione 01/05/2026inserita, ovvero astraendo dalle altre disposizioni, in ossequio al canonedella interpretazione sistematica». [OSCURATO:PERSONA] di appello avrebbe inparticolare mancato di considerare la specifica regolamentazionederogatoria contenuta nell’art. 3, il quale attribuiva a [OSCURATO:PERSONA],e dunque ai suoi licenziatari, la facoltà di usare il segno «[OSCURATO:SOCIETA]»esclusivamente su determinate merci, e non quindi su cartelli appostiin spazi di vendita o aree di negozio dedicate alla conservazione edesposizione dei prodotti. Atteso poi il carattere esemplificativo dellacasistica indicata nell’art. 20, la Corte territoriale nella propriainterpretazione avrebbe anche violato il canone dell’art. 1365 c.c.,escludendo che la disposizione si riferisse ai «cartelli» affissi sulle paretie sugli scaffali all’interno dei negozi.6. — La Corte territoriale ha definito l’appello reputando chel’accordo di coesistenza fosse applicabile, oltre che alla contraente MarioValentino, a [OSCURATO:PERSONA], nella sua veste di licenziataria. L’efficacia dellaconvenzione nei confronti di quest’ultima società è in questa sede dilegittimità controversa, in quanto è stata contestata col primo motivodei due ricorsi principali. Può prescindersi, qui, da quanto già osservatosul punto specifico dell’opponibilità dell’accordo a [OSCURATO:PERSONA], dal momentoche gli argomenti spesi nel presente motivo, al pari di quelli fatti valerecol successivo mezzo di censura, pure vertente sull’interpretazionedell’accordo, vanno comunque disattesi.La Corte di merito ha valorizzato, nella sua decisione, sia il criteriodell’interpretazione letterale, conferendo rilievo al fatto che l’art. 20dell’accordo di coesistenza faceva riferimento all’uso del nomeValentino quale «insegna, tenda, vetrina oppure su qualsiasi altra cosache serva ad indicare un negozio al dettaglio, un magazzino oppure unaboutique» — locuzione, questa, che evidentemente non comprendequanto è usato all’interno del punto di vendita per contrassegnare iprodotti commercializzati —, sia quello che impone di apprezzare «lacomune intenzione delle parti»: ha infatti spiegato, come si è visto, cheSez. I – RG 6553/2024camera di consiglio 27.3.2026 11Numero registro generale 6553/2024Numero sezionale 1432/2026Numero di raccolta generale 12233/2026Data pubblicazione 01/05/2026la disposizione era finalizzata ad escludere che [OSCURATO:PERSONA] della notorietà del marchio «[OSCURATO:SOCIETA]» attirandol’attenzione del pubblico con l’uso di segni presenti all’esternodell’esercizio commerciale e sollecitando in tal modo il consumatore afare ingresso nel punto di vendita sul falso presupposto che ivi fosserocommercializzati prodotti recanti, appunto, il marchio «[OSCURATO:SOCIETA]».Non appare concludente la doglianza incentrata sulla mancataconsiderazione della clausola di cui all’art. 3 del contratto e, quindi, sulmancato rispetto della regola ermeneutica per cui le clausole siinterpretano «le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna ilsenso che risulta dal complesso dell’atto». La detta disposizionedell’accordo è stata specificamente presa in considerazione dalla Cortedi merito, la quale ha osservato che, nel quadro della regolamentazionedella coesistenza dei segni, risultava essere consentito a MarioValentino di utilizzare il nome «[OSCURATO:SOCIETA]» per le calzature e altri articoliin pelle nei limiti segnati dalla clausola. Il non aver ritenuto decisivo lospecifico contenuto della detta clausola, nel quadro dell’operazioneinterpretativa, si spiega col fatto che essa si riferisce alla registrazionee all’uso, da parte della società [OSCURATO:PERSONA], di marchi recanti ilnome «[OSCURATO:SOCIETA]» (o altre espressioni letterali evocative di tale segno):la disposizione si occupa, cioè, di disciplinare l’apposizione di tali marchisui prodotti o sulle confezioni della nominata controricorrente, non divietare l’indicazione, all’interno nei punti di vendita, di mercicommercializzate da [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del settoremerceologico della pelletteria. Il disinteresse della Corte di appellorispetto a tale clausola risulta essere del resto coerente con le difesesvolte dalle parti nel corso del giudizio: infatti, né la sentenzaimpugnata, né il ricorso per cassazione rivelano che [OSCURATO:SOCIETA] avesselamentato che l’esposizione di cartelli recanti l’espressione «ValentinoBags» fosse contraria alla prescrizione del cit. art. 3; è anzi da notarecome nell’impugnazione odierna (pag. 44) la ricorrente incidentaleSez. I – RG 6553/2024camera di consiglio 27.3.2026 12Numero registro generale 6553/2024Numero sezionale 1432/2026Numero di raccolta generale 12233/2026Data pubblicazione 01/05/2026deduca che il segno «[OSCURATO:PERSONA]» non sia apposto sui prodotti diMario [OSCURATO:SOCIETA] e non possa quindi rivestire la funzione di marchio. Indefinitiva, alla Corte territoriale non può imputarsi di aver disatteso laregola dell’interpretazione sistematica del contratto per il mancatoesplicito apprezzamento della clausola in questione: come si è detto, lapronuncia mostra che la disposizione è stata tenuta in conto, anche seessa non è stata considerata di fatto rilevante sul piano ermeneutico; etale profilo non è sindacabile in sede di legittimità.Alla Corte di merito non può nemmeno addebitarsi di avermancato di valorizzare la disposizione di cui all’art. 21 dell’accordo, inforza del quale alle [OSCURATO:PERSONA] era stato attribuito il diritto diusare il nome «[OSCURATO:SOCIETA]» senza restrizioni di alcun genere, salvo chein contravvenzione di alcuna delle disposizioni previste dall’accordostesso. Tale clausola, che è stata specificamente menzionata dalla Cortedi merito, non è stata parimenti reputata dirimente ai fini dellaregolamentazione della fattispecie controversa: e ciò in quanto essa,con tutta evidenza, riconosce alla ricorrente incidentale la facoltà diusare il segno «[OSCURATO:SOCIETA]», ma nulla stabilisce quanto alla possibilità diidentificare i prodotti di [OSCURATO:PERSONA] all’interno dei punti di venditadi questa o dei suoi licenziatari. E, come si è visto, la Corte territorialeha ritenuto che la restrizione all’uso del segno «[OSCURATO:SOCIETA]» valesse peri segni distintivi dei punti di vendita (in ragione della capacità attrattivadi essi nei confronti del consumatore), non anche per l’indicazione deiprodotti «[OSCURATO:PERSONA]» commercializzati al loro interno.La censura fondata sul valore solo esemplificativo dell’elencazionecontenuta nell’art. 20 dell’accordo, poi, non coglie nel segno, in quantola società ricorrente non può pretendere di estendere la previsione delladisposizione contrattuale oltre il limite dell’accertata intenzione delleparti (intenzione definita, si ripete, dall’obiettivo di escludere che ilpubblico fosse indotto ad entrare nel punto di vendita perché attrattodalla presenza, all’esterno, del segno «[OSCURATO:SOCIETA]»). Infatti, l’art. 1365Sez. I – RG 6553/2024camera di consiglio 27.3.2026 13Numero registro generale 6553/2024Numero sezionale 1432/2026Numero di raccolta generale 12233/2026Data pubblicazione 01/05/2026c.c. consente l’interpretazione estensiva di clausole contrattuali, seinadeguate per difetto dell’espressione letterale rispetto alla volontàdelle parti, tradottasi in un contenuto carente rispetto all’intenzione,sicché l’esclusione, da tali clausole, di casi non espressamente previstiva attuata dall’interprete tenendo presenti le conseguenze normalivolute dalle parti con l’elencazione esemplificativa dei casi menzionationde verificare, alla stregua del criterio di ragionevolezza imposto dallanorma, se sia possibile ricomprendere nella previsione contrattualeipotesi non contemplate nell’esemplificazione (Cass. 13 aprile 2017, n.9560; Cass. 20 gennaio 1983, n. 539).Per il resto, occorre osservare che l’interpretazione dell’accordodi coesistenza si sottrae a censura, dal momento che il sindacato dilegittimità non può investire il risultato interpretativo in sé, cheappartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito(Cass. 9 aprile 2021, n. 9461; Cass. 26 maggio 2016, n. 10891), né lecensure vertenti sull’interpretazione del negozio possono risolversi nellamera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quellaaccolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve esserel’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibiliinterpretazioni: sicché, quando di una clausola contrattuale sonopossibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che avevaproposto l' interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi insede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra (Cass. 27giugno 2018, n. 16987; Cass. 28 novembre 2017, n. 28319).È infine inammissibile la censura di violazione e falsa applicazionedegli artt. 20, 22 c.p.i. e 9 reg. UE 1001/2017: la detta violazione èinfatti prospettata quale mera conseguenza degli asseriti vizi in cui laCorte territoriale sarebbe incorsa nell’interpretazione dell’accordo (cfr.pag. 38 del ricorso e non — come sarebbe stato necessario (Cass. 15dicembre 2014, n. 26307; Cass. 24 ottobre 2007 n. 22348) — avendoriguardo all'erronea interpretazione delle richiamate norme giuridiche.Sez. I – RG 6553/2024camera di consiglio 27.3.2026 14Numero registro generale 6553/2024Numero sezionale 1432/2026Numero di raccolta generale 12233/2026Data pubblicazione 01/05/20267. — Il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:SOCIETA] oppone, ancora,la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1365 c.c. 20e 22 c.p.i., 9 reg. UE 1001/2017. La censura è fondata sull’esito di unarbitrato irrituale — c.d. lodo Anelli — conclusosi dopo la pronuncia dellasentenza impugnata. Ci si duole di ciò: la sentenza, non avendo potutoesaminare la pronuncia arbitrale, sarebbe pervenuta aun’interpretazione delle pattuizioni dell’accordo di coesistenza, rilevantiper la definizione della causa, che risultava contrastante con ladeterminazione arbitrale, avente valore vincolante per la parte. Il lodoarbitrale sarebbe quindi suscettibile di esame, da parte di questa Corte,quale factum superveniens.8. — Il motivo è inammissibile.Il fatto che il lodo sia successivo alla pubblicazione della sentenzaimpugnata lascia comprendere che quest’ultima non possa essereaffetta dai vizi denunciati: come è chiaro, la Corte territoriale era tenutaa confrontarsi con quanto ad essa sottoposto dalle parti, non certo colvaticinio di futuri scenari. Non pertinente è, poi il richiamo al factumsuperveniens. Se è vero che il factum superveniens, in quantoequiparabile allo ius superveniens, e idoneo a incidere sull'oggetto dellalite, è deducibile nel giudizio di legittimità se il contenuto dellasituazione giuridica controversa ha avuto una definitiva modificazione ese non è richiesto alcun accertamento del fatto medesimo (così Cass.23 settembre 2024, n. 25396; in tema pure Cass. 24 novembre 2020,n. 26757, citata da parte ricorrente), è altrettanto vero che una qualchevalorizzazione del lodo arbitrale di cui trattasi dipendedall’accertamento di fatto dei suoi contenuti: accertamento in questasede chiaramente precluso. Si consideri, inoltre, che stante la naturanegoziale e non giurisdizionale dell’arbitrato irrituale, in linea diprincipio esso rileva come fatto e non provvedimento giurisdizionale, dacui l’inidoneità nella specie ad incidere sul giudizio di fatto del giudicedel merito.Sez. I – RG 6553/2024camera di consiglio 27.3.2026 15Numero registro generale 6553/2024Numero sezionale 1432/2026Numero di raccolta generale 12233/2026Data pubblicazione 01/05/20269. — Col terzo motivo del ricorso incidentale in esame si lamentala violazione e falsa applicazione degli artt. 2568 e 2569 c.c., 1, 7 e 13c.p.i.. La doglianza è incentrata sull’affermazione, contenuta nellasentenza impugnata, per cui le indicazioni contenute in cartelli appostiall’interno del negozio non poteva essere equiparata a un’insegna,servendo a indicare precisi prodotti. Si deduce che l’insegna identifica ilbene aziendale presso il quale o mediante il quale si offre un prodottodi commercio e che, ove i cartelli «[OSCURATO:PERSONA]» non si potesseroqualificare come insegna, «allora tale uso dovrebbe necessariamenteessere ricondotto alla categoria dei c.d. segni distintivi atipici, ai sensidell’art. 1 c.p.i.».10. — Il motivo è inammissibile.La Corte di appello ha fondato la propria decisione sull’estensionea [OSCURATO:PERSONA], quale licenziataria di [OSCURATO:PERSONA], dell’efficacia dellepattuizioni contenute nell’accordo di coesistenza del 1979. Rispetto atale convenzione risulta assorbente il rilievo per cui, in baseall’interpretazione del detto accordo, il divieto fatto a [OSCURATO:PERSONA] diusare il segno «[OSCURATO:SOCIETA]» con riferimento ai punti di vendita riguardavale insegne e quanto utilizzato per distinguere «un negozio al dettaglio,un magazzino oppure una boutique», non anche gli spazi espositiviinterni. Altra questione è se [OSCURATO:PERSONA] debba rispondere dell’uso del segno«[OSCURATO:SOCIETA]» non già come licenziataria, e quindi avente causa di MarioValentino, che era parte dell’accordo di coesistenza, ma in ragione dellenorme, in tema di concorrenza sleale e di segni distintivi, che vietanola contraffazione. [OSCURATO:PERSONA], per aggredire la decisione impugnatada questo versante avrebbe dovuto proporre uno specifico motivo dicensura vertente sull’ambito di operatività dell’accordo, assumendo chelo stesso non si applicava a [OSCURATO:PERSONA], la quale, per questo, rispondevadella violazione delle norme indicate in rubrica. In mancanza, pococonta il dato della qualificazione, sul piano dei segni distintivi, deicartelli recanti la scritta «[OSCURATO:PERSONA]», visto che l’interpretazioneSez. I – RG 6553/2024camera di consiglio 27.3.2026 16Numero registro generale 6553/2024Numero sezionale 1432/2026Numero di raccolta generale 12233/2026Data pubblicazione 01/05/2026dell’accordo operata dalla Corte territoriale è nel senso dell’esistenza diun divieto concernente le sole indicazioni visibili all’esterno del locale(tali, come si è detto, da indurre il consumatore a farvi ingresso).11. — Il quarto motivo censura la sentenza impugnata per laviolazione e falsa applicazione degli artt. 112, 333, 334 e 343 c.p.c..Lamenta la società ricorrente che l’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] intempestivo: allo stesso, in quanto adesivo, non potrebbeapplicarsi la regolamentazione dettata per le impugnazioni incidentalitardive.12. — Il motivo è infondato.L'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quandoriveste le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la partedestinataria dell'impugnazione principale, in ragione del fatto chel'interesse alla sua proposizione può sorgere dall'impugnazioneprincipale o da un'impugnazione incidentale tardiva (Cass. Sez. U. 28marzo 2024, n. 8486; Cass. 9 dicembre 2024, n. 31679).13. — Col quinto mezzo si denuncia la violazione e falsaapplicazione dell’art. 276 c.p.c., o in alternativa dell’art. 112 c.p.c., oancora dell’art. 345 c.p.c.. Si lamenta che la Corte di appello non si siapronunciata sulla dedotta di tardività dell’eccezione sollevata col primomotivo di gravame delle società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], circal’anteriorità del marchio concesso in licenza alla prima rispetto ai marchi«[OSCURATO:SOCIETA]» azionati in giudizio: eccezione che è stata disattesa per laritenuta irrilevanza della questione, «posto che la licenza è stataconcessa negli anni 2000 e, pertanto, in epoca ben successivaall’accordo del 1979».14. — Il motivo deve considerarsi inammissibile per sopravvenutacarenza di interesse, visto che il primo motivo dei ricorsi di MarioValentino e [OSCURATO:PERSONA], vertente sull’anteriorità dei marchi «[OSCURATO:SOCIETA]» (ecioè sul tema che si deduce essere stato tardivamente introdotto), èstato disatteso.Sez. I – RG 6553/2024camera di consiglio 27.3.2026 17Numero registro generale 6553/2024Numero sezionale 1432/2026Numero di raccolta generale 12233/2026Data pubblicazione 01/05/2026Si osserva, per completezza che, come è stato di recentecondivisibilmente osservato, «non può trovare seguito, nei suoiassolutizzanti presupposti, l’orientamento espresso da Cass. Sez. U. 12maggio 2017, n. 11799, che ha ravvisato un vizio di error in procedendonella decisione per saltum del merito pretermettendo l’esame diquestioni a monte di rito, in quanto il relativo omesso esame sarebbein violazione dell’art. 276 c.p.c.»: tale soluzione — è stato precisato —«non troverebbe comunque adeguato riscontro neppure nello stessodato normativo evocato, atteso che l’inderogabilità non transita(così Cass. Sez. U. 29 agosto 2025, n. 24172, in motivazione). È daescludere, d’altro canto, che sul punto possa ravvisarsi il vizio di omessapronuncia: infatti, il mancato esame, da parte del giudice del merito, diuna questione puramente processuale non può dar luogo ad omissionedi pronuncia, configurandosi quest'ultima nella sola ipotesi di mancatoesame di domande o eccezioni di merito (Cass. 16 ottobre 2024, n.26913; Cass. 14 marzo 2018, n. 6174). Tutto questo sta a significareche, in ogni caso, la Corte non è incorsa in errore per il sol fatto di averpretermesso la decisione sulla questione pregiudiziale di rito relativaall’intempestività della richiamata eccezione.15. — In conclusione, vanno respinti sia i ricorsi principali, siaquello incidentale.16. ― In ragione della soccombenza reciproca dei contendenti lespese del giudizio di legittimità vanno compensate per l’intero. P.Q.MLa Corterigetta i ricorsi proposti; compensa le spese di giudizio; ai sensidell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti tutte,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloSez. I – RG 6553/2024camera di consiglio 27.3.2026 18Numero registro generale 6553/2024Numero sezionale 1432/2026Numero di raccolta generale 12233/2026Data pubblicazione 01/05/2026stabilito per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª SezioneCivile, in data 27 marzo 2026. Il PresidenteDott. Enrico ScodittiSez. I – RG 6553/2024camera di consiglio 27.3.2026 19
Sentenza Cassazione n. 12233/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris