Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 luglio 2020

Cassazione n. 37842/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

Ricorso trattato ai sensi ex art 23, co. 8 del DL n. 137/20. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Roma con decisione del 6 luglio 2020 in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma (con giudizio abbreviato) del 16 ottobre 2019 ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal possesso della cocaina per grammi 49,5 per non aver commesso il fatto e qualificato il reato nel quinto comma dell'art. 73 T.U. stup. ha rideterminato la pena, relativamente alla sola detenzione di 2,2 grammi di cocaina, in anni 1 di reclusione ed C 3.000,00 di multa; reato commesso 1'11 giugno 2019.

2. Ricorre in cassazione l'imputato, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'ad 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2.

1. Vizio della motivazione sulla responsabilità per il possesso di 2,2, grammi di cocaina.

I verbalizzanti rinvenivano lo stupefacente appeso ad un albero (in due ovuli) e non risulta possibile ritenere, con certezza, che a nascondere lo stesso sia stato proprio l'imputato.

La condotta del ricorrente potrebbe essere stata mal interpretata dalla P.G.

La Corte di appello correttamente accoglieva l'appello del ricorrente sulla cocaina in possesso di [OSCURATO:PERSONA] (per grammi 49,5), riconoscendo l'estraneità del ricorrente, ma errava nell'affermazione di responsabilità per la cocaina (2,2, gr, appesi con due ovuli ad un albero), senza una certezza delle prove. 2.

2. Vizio della motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta recidiva.

La Corte di appello si è limitata a considerare i numerosi precedenti del ricorrente e la misura di sicurezza della libertà vigilata applicata a [OSCURATO:PERSONA]; tale motivazione non rispetta i criteri per l'applicazione della recidiva, ovvero l'effettiva pericolosità del ricorrente (Cassazione S.U. 2010 n. 35783, Rv. 247838).

Ha chiesto pertanto l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso risulta inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi, e per genericità; inoltre articolato in fatto, ripropone gli stessi argomenti dell'atto di appello senza critiche specifiche alla decisione impugnata, chiede una rivalutazione del fatto non consentita in sede di legittimità

4. Sull'affermazione della responsabilità per la cocaina rinvenuta appesa con due ovuli sull'albero la sentenza impugnata adeguatamente rileva, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, come gli operatori di P.G. hanno direttamente visto lo scambio della cocaina tra [OSCURATO:PERSONA] ed il ricorrente e poi questi, dopo aver posizionato la sostanza in un contenitore cilindrico, la occultava nell'albero (nel quale la P.G. poi la rinveniva e sequestrava, 2,2 gr. di cocaina).

Il ricorso sul punto risulta estremamente generico. 5.

Relativamente alla valutazione della recidiva la decisione impugnata, motiva correttamente rilevando come "in nessun modo possa essere esclusa la recidiva contestata, risultando il Poggi condannato innumerevoli volte per reati molto gravi ed anche, nel tempo, sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata ed alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S.

Condanne e misure di sicurezza e di prevenzione che non hanno sortito effetto alcuno sul Poggi che ha continuato a commettere reati dimostrando una pervicacia ed abitualità nel delinquere".

Del resto, sull'applicazione della recidiva, sarebbe valida anche una motivazione implicita: «L'applicazione della recidiva facoltativa contestata richiede uno specifico onere motivazionale da parte del giudice, che, tuttavia, può essere adempiuto anche implicitamente, ove si dia conto della ricorrenza dei requisiti di , riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto implicita la motivazione della ritenuta recidiva, desumendola dal richiamo operato nella sentenza alla negativa personalità dell'imputato, quale evincibile dall'altissima pericolosità sociale della condotta da costui posta in essere)» (Sez. 6, n. 20271 del 27/04/2016 - dep. 16/05/2016, Duse ed altri, Rv. 26713001).

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Ricorso trattato ai sensi ex art 23, co. 8 del DL n. 137/20. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma con decisione del 6 luglio 2020 in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma (con giudizio abbreviato) del 16 ottobre 2019 ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal possesso della cocaina per grammi 49,5 per non aver commesso il fatto e qualificato il reato nel quinto comma dell'art. 73 T.U. stup. ha rideterminato la pena, relativamente alla sola detenzione di 2,2 grammi di cocaina, in anni 1 di reclusione ed C 3.000,00 di multa; reato commesso 1'11 giugno 2019. 2. Ricorre in cassazione l'imputato, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'ad 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Vizio della motivazione sulla responsabilità per il possesso di 2,2, grammi di cocaina. I verbalizzanti rinvenivano lo stupefacente appeso ad un albero (in due ovuli) e non risulta possibile ritenere, con certezza, che a nascondere lo stesso sia stato proprio l'imputato. La condotta del ricorrente potrebbe essere stata mal interpretata dalla P.G. La Corte di appello correttamente accoglieva l'appello del ricorrente sulla cocaina in possesso di [OSCURATO:PERSONA] (per grammi 49,5), riconoscendo l'estraneità del ricorrente, ma errava nell'affermazione di responsabilità per la cocaina (2,2, gr, appesi con due ovuli ad un albero), senza una certezza delle prove. 2. 2. Vizio della motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta recidiva. La Corte di appello si è limitata a considerare i numerosi precedenti del ricorrente e la misura di sicurezza della libertà vigilata applicata a [OSCURATO:PERSONA]; tale motivazione non rispetta i criteri per l'applicazione della recidiva, ovvero l'effettiva pericolosità del ricorrente (Cassazione S.U. 2010 n. 35783, Rv. 247838). Ha chiesto pertanto l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi, e per genericità; inoltre articolato in fatto, ripropone gli stessi argomenti dell'atto di appello senza critiche specifiche alla decisione impugnata, chiede una rivalutazione del fatto non consentita in sede di legittimità 4. Sull'affermazione della responsabilità per la cocaina rinvenuta appesa con due ovuli sull'albero la sentenza impugnata adeguatamente rileva, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, come gli operatori di P.G. hanno direttamente visto lo scambio della cocaina tra [OSCURATO:PERSONA] ed il ricorrente e poi questi, dopo aver posizionato la sostanza in un contenitore cilindrico, la occultava nell'albero (nel quale la P.G. poi la rinveniva e sequestrava, 2,2 gr. di cocaina). Il ricorso sul punto risulta estremamente generico. 5. Relativamente alla valutazione della recidiva la decisione impugnata, motiva correttamente rilevando come "in nessun modo possa essere esclusa la recidiva contestata, risultando il Poggi condannato innumerevoli volte per reati molto gravi ed anche, nel tempo, sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata ed alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. Condanne e misure di sicurezza e di prevenzione che non hanno sortito effetto alcuno sul Poggi che ha continuato a commettere reati dimostrando una pervicacia ed abitualità nel delinquere". Del resto, sull'applicazione della recidiva, sarebbe valida anche una motivazione implicita: «L'applicazione della recidiva facoltativa contestata richiede uno specifico onere motivazionale da parte del giudice, che, tuttavia, può essere adempiuto anche implicitamente, ove si dia conto della ricorrenza dei requisiti di , riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto implicita la motivazione della ritenuta recidiva, desumendola dal richiamo operato nella sentenza alla negativa personalità dell'imputato, quale evincibile dall'altissima pericolosità sociale della condotta da costui posta in essere)» (Sez. 6, n. 20271 del 27/04/2016 - dep. 16/05/2016, Duse ed altri, Rv. 26713001). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 37842/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris