Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 47148/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 2 giugno 1965; avverso la sentenza del 25 novembre 2021, della Corte d'appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente, che concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Oggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d'appello di Torino, confermando la condanna pronunciata in primo grado (riformata solo in punto di trattamento sanzionatorio), ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale perché, nella sua qualità di amministratore unico della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", dichiarata fallita il 9 luglio 2010, avrebbe distratto, occultato e dissipato beni della società (dettagliatamente indicati nel capo d'imputazione) ed avrebbe falsificato le scritture contabili annotando una fattura emessa per operazioni inesistenti ed effettuando false registrazioni per giustificare gli indebiti prelievi contestati.

2. Il ricorso, proposto dall'imputato, si compone di un unico motivo di censura, con il quale si deduce il vizio di motivazione nel quale sarebbe incorsa la corte d'appello nel ritenere tanto la natura distrattiva delle operazioni contestate, quanto la sussistenza di una concreta volontà di destinare le poste asseritannente distratte a finalità estranee a quelle proprie imprenditoriali.

In particolare:

2.1. con riferimento all'ordine di bonifico di 215.000 euro, la corte territoriale non spiegherebbe né come sarebbe pervenuta ad affermare l'assenza di giustificazioni del versamento, né perché le finalità sarebbero diverse da quelle inerenti alle finalità sociali, tanto più che il successivo trasferimento di detta somma in favore di altra società monegasca (intestata alla compagna del Sacco, amministratore della società israeliana, originaria destinataria del bonifico), sarebbe imputabile al solo destinatario e non già al ricorrente.

2.2. Analoghe considerazioni vengono offerte, poi, anche con riferimento alle ulteriori operazioni, tutte, secondo la difesa, riconducibili a pagamenti necessari per proseguire rapporti economici riconducibili alla società (segnatamente, quelli relativi ad un contratto di fornitura di uno stampo).

La conclusione alla quale sarebbe giunta la corte territoriale, secondo cui tali versamenti sarebbe in realtà tangenti, non troverebbe riscontro alcuno nel materiale istruttorio e troverebbe puntuale smentita nelle risultanze della consulenza tecnica di parte offerta in valutazione nel giudizio di primo grado, completamente pretermessa da questi giudici e dalla stessa corte d'appello.

2.3. La diversa ricostruzione dei termini fattuali delle singole operazioni darebbe, poi, conto anche dell'assenza di un'effettiva volontà distrattiva dell'Amerio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è complessivamente inammissibile, perché sollecita una diversa valutazione del materiale probatorio, che la corte distrettuale ha invece correttamente operato, sostenendola con motivazione coerente ai dati probatori richiamati e immune da vizi logici.

La corte d'appello ha dato conto delle ragioni (logiche e coerenti con i dati processuali richiamati e, quindi, in quanto tali, insindacabili nel giudizio di legittimità) alla luce delle quali ha ritenuto la finalità distrattiva di tutte le singole operazioni contestate, evidenziando, quanto al bonifico, l'anomalo percorso seguito dal trasferimento di denaro e il disconoscimento della relativa somma da parte dell'ipotetico beneficiario (che, anzi, chiedeva ed otteneva il fallimento della Ascom vantando un credito di oltre 400.000 euro), e per le altre, che sarebbero accreditamenti in favore di tale [OSCURATO:PERSONA], disposti a fronte di un rapporto che non risulta essere stato mai formalizzato e supportati, in contabilità, da fatture emesse successivamente in rettifica e rivolte a far quadrare in conti della società.

E l'artificiosità del dato contabile si sarebbe potuta misurare in modo tangibile con l'annotazione della fattura emessa per 250.000 euro nei confronti del cliente straniero [OSCURATO:PERSONA], riferita ad una commessa risalente nel tempo, contestata e, quindi, di fatto inesigibile, utilizzata al solo scopo di fare quadrare formalmente i conti.

Si sarebbe trattato, quindi, di condotte volontarie, anche se non intenzionalmente dirette a produrre il dissesto, di cui, tuttavia, l'Ameno avrebbe accettato il rischio.

A fronte di tutto ciò, le censure (peraltro non idonee ad incidere sulla ratio decidendi dei giudici di merito) si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, articolata sulla base di diversi parametri di ricostruzione e valutazione, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito.

Ed in quanto tali, non evidenziando profili di manifesta illogicità o contraddittorietà, sono inammissibili.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Casa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 2 giugno 1965; avverso la sentenza del 25 novembre 2021, della Corte d'appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente, che concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Oggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d'appello di Torino, confermando la condanna pronunciata in primo grado (riformata solo in punto di trattamento sanzionatorio), ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale perché, nella sua qualità di amministratore unico della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", dichiarata fallita il 9 luglio 2010, avrebbe distratto, occultato e dissipato beni della società (dettagliatamente indicati nel capo d'imputazione) ed avrebbe falsificato le scritture contabili annotando una fattura emessa per operazioni inesistenti ed effettuando false registrazioni per giustificare gli indebiti prelievi contestati. 2. Il ricorso, proposto dall'imputato, si compone di un unico motivo di censura, con il quale si deduce il vizio di motivazione nel quale sarebbe incorsa la corte d'appello nel ritenere tanto la natura distrattiva delle operazioni contestate, quanto la sussistenza di una concreta volontà di destinare le poste asseritannente distratte a finalità estranee a quelle proprie imprenditoriali. In particolare: 2.1. con riferimento all'ordine di bonifico di 215.000 euro, la corte territoriale non spiegherebbe né come sarebbe pervenuta ad affermare l'assenza di giustificazioni del versamento, né perché le finalità sarebbero diverse da quelle inerenti alle finalità sociali, tanto più che il successivo trasferimento di detta somma in favore di altra società monegasca (intestata alla compagna del Sacco, amministratore della società israeliana, originaria destinataria del bonifico), sarebbe imputabile al solo destinatario e non già al ricorrente. 2.2. Analoghe considerazioni vengono offerte, poi, anche con riferimento alle ulteriori operazioni, tutte, secondo la difesa, riconducibili a pagamenti necessari per proseguire rapporti economici riconducibili alla società (segnatamente, quelli relativi ad un contratto di fornitura di uno stampo). La conclusione alla quale sarebbe giunta la corte territoriale, secondo cui tali versamenti sarebbe in realtà tangenti, non troverebbe riscontro alcuno nel materiale istruttorio e troverebbe puntuale smentita nelle risultanze della consulenza tecnica di parte offerta in valutazione nel giudizio di primo grado, completamente pretermessa da questi giudici e dalla stessa corte d'appello. 2.3. La diversa ricostruzione dei termini fattuali delle singole operazioni darebbe, poi, conto anche dell'assenza di un'effettiva volontà distrattiva dell'Amerio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è complessivamente inammissibile, perché sollecita una diversa valutazione del materiale probatorio, che la corte distrettuale ha invece correttamente operato, sostenendola con motivazione coerente ai dati probatori richiamati e immune da vizi logici. La corte d'appello ha dato conto delle ragioni (logiche e coerenti con i dati processuali richiamati e, quindi, in quanto tali, insindacabili nel giudizio di legittimità) alla luce delle quali ha ritenuto la finalità distrattiva di tutte le singole operazioni contestate, evidenziando, quanto al bonifico, l'anomalo percorso seguito dal trasferimento di denaro e il disconoscimento della relativa somma da parte dell'ipotetico beneficiario (che, anzi, chiedeva ed otteneva il fallimento della Ascom vantando un credito di oltre 400.000 euro), e per le altre, che sarebbero accreditamenti in favore di tale [OSCURATO:PERSONA], disposti a fronte di un rapporto che non risulta essere stato mai formalizzato e supportati, in contabilità, da fatture emesse successivamente in rettifica e rivolte a far quadrare in conti della società. E l'artificiosità del dato contabile si sarebbe potuta misurare in modo tangibile con l'annotazione della fattura emessa per 250.000 euro nei confronti del cliente straniero [OSCURATO:PERSONA], riferita ad una commessa risalente nel tempo, contestata e, quindi, di fatto inesigibile, utilizzata al solo scopo di fare quadrare formalmente i conti. Si sarebbe trattato, quindi, di condotte volontarie, anche se non intenzionalmente dirette a produrre il dissesto, di cui, tuttavia, l'Ameno avrebbe accettato il rischio. A fronte di tutto ciò, le censure (peraltro non idonee ad incidere sulla ratio decidendi dei giudici di merito) si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, articolata sulla base di diversi parametri di ricostruzione e valutazione, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. Ed in quanto tali, non evidenziando profili di manifesta illogicità o contraddittorietà, sono inammissibili. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Casa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somm
Sentenza Cassazione n. 47148/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris