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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 novembre 2021

Cassazione n. 10789/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] ( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 477, 482 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, meramente reiterative dei motivi d'appello, ai quali la Corte territoriale ha offerto analitica confutazione; in particolare, nel contestare l'accertamento della falsità della patente, il ricorrente si limita ad evidenziare l'assenza di accertamenti tecnici, oltre la constatazione comparativa dell'operante, senza introdurre elementi atti a confutare la non corrispondenza del corpo di reato con il modello di documento ufficiale; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, è manifestamente infondato, in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza (cfr. Sez. 5, n. 45255 del 27/10/2021, Samb, Rv. 282252) e del contributo causale prestato dall'imputato mediante messa a disposizione della propria fotografia; Rilevato che la questione inerente il iocus commissi delicti è stata proposta per la prima volta con il ricorso di legittimità ed è, pertanto, tardiva; Considerato che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 11 19 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] M es ichelli DEPOSITA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] ( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 477, 482 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, meramente reiterative dei motivi d'appello, ai quali la Corte territoriale ha offerto analitica confutazione; in particolare, nel contestare l'accertamento della falsità della patente, il ricorrente si limita ad evidenziare l'assenza di accertamenti tecnici, oltre la constatazione comparativa dell'operante, senza introdurre elementi atti a confutare la non corrispondenza del corpo di reato con il modello di documento ufficiale; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, è manifestamente infondato, in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza (cfr. Sez. 5, n. 45255 del 27/10/2021, Samb, Rv. 282252) e del contributo causale prestato dall'imputato mediante messa a disposizione della propria fotografia; Rilevato che la questione inerente il iocus commissi delicti è stata proposta per la prima volta con il ricorso di legittimità ed è, pertanto, tardiva; Considerato che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 11 19 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] M es ichelli DEPOSITA