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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12120/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il Tribunale di Brescia, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscere la fungibilità della misura dell'obbligo di dimora con gli arresti domiciliari; Rilevato che con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione di legge in relazione all'art. 657 cod. pen. in quanto l'obbligo di dimora, associato all'obbligo di presentazione alla p.g. tutti i giorni nonché al divieto di espatrio e a quello di allontanarsi dalle ore 20.30 di ogni giorno alle 7,00 di quello successivo sarebbero equiparabili agli arresti domiciliari; Rilevato che con il secondo motivo si chiede di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 657 cod. pen. in relazione alla disparità che ci sarebbe con quanto previsto dagli artt. 168 bis e 657 bis cod. pen.; Rilevato che la doglianza oggetto del primo motivo di ricorso è manifestamente infondata in quanto il giudice dell'esecuzione, facendo corretto riferimento alla giurisprudenza di legittimità sul punto ha dato conto delle ragioni per le quali l'imposizione anche cumulativa delle misure non ha determinato una restrizione della libertà personale paragonabile a quella degli arresti domiciliari, ciò anche con riferimento al divieto di allontanarsi, previsto per le sole ore notturne (Sez. 1, n. 40070 del 05/06/2023, Chialina, Rv. 285129 - 01; Sez. 1, n. 10062 del 25/2/2020, Dines, n.m.Sez. 1, n. 36231 del 08/11/2016, dep. 2017, Curea, Rv. 271043-01); Rilevato che la questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata in quanto le situazioni non sono assimilabili sul piano delle limitazioni imposte alla libertà personale, perché la messa alla prova comporta ex art. 168-bis cod, pen. una serie di obblighi tra cui la prestazione di lavoro di pubblica utilità per almeno due ore al giorno, nonché l'affidamento al servizio sociale, che può disporre anche l'obbligo di rapporti con una struttura sanitaria o limitazioni alla libertà di movimento o al divieto di frequentare determinati locali; l'argomento, inoltre, non è fondato anche perché si tratta di situazioni non assimilabili neanche sul piano dei presupposti, in quanto l'obbligo di dimora è una misura cautelare e ha quindi come presupposto l'attuale pericolosità del soggetto che vi è sottoposto che non è previsto per la messa alla prova (Sez. 1, Sentenza n. 40070 del 05/06/2023, Chialina, Rv. 285129 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601);J Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il Tribunale di Brescia, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscere la fungibilità della misura dell'obbligo di dimora con gli arresti domiciliari; Rilevato che con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione di legge in relazione all'art. 657 cod. pen. in quanto l'obbligo di dimora, associato all'obbligo di presentazione alla p.g. tutti i giorni nonché al divieto di espatrio e a quello di allontanarsi dalle ore 20.30 di ogni giorno alle 7,00 di quello successivo sarebbero equiparabili agli arresti domiciliari; Rilevato che con il secondo motivo si chiede di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 657 cod. pen. in relazione alla disparità che ci sarebbe con quanto previsto dagli artt. 168 bis e 657 bis cod. pen.; Rilevato che la doglianza oggetto del primo motivo di ricorso è manifestamente infondata in quanto il giudice dell'esecuzione, facendo corretto riferimento alla giurisprudenza di legittimità sul punto ha dato conto delle ragioni per le quali l'imposizione anche cumulativa delle misure non ha determinato una restrizione della libertà personale paragonabile a quella degli arresti domiciliari, ciò anche con riferimento al divieto di allontanarsi, previsto per le sole ore notturne (Sez. 1, n. 40070 del 05/06/2023, Chialina, Rv. 285129 - 01; Sez. 1, n. 10062 del 25/2/2020, Dines, n.m.Sez. 1, n. 36231 del 08/11/2016, dep. 2017, Curea, Rv. 271043-01); Rilevato che la questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata in quanto le situazioni non sono assimilabili sul piano delle limitazioni imposte alla libertà personale, perché la messa alla prova comporta ex art. 168-bis cod, pen. una serie di obblighi tra cui la prestazione di lavoro di pubblica utilità per almeno due ore al giorno, nonché l'affidamento al servizio sociale, che può disporre anche l'obbligo di rapporti con una struttura sanitaria o limitazioni alla libertà di movimento o al divieto di frequentare determinati locali; l'argomento, inoltre, non è fondato anche perché si tratta di situazioni non assimilabili neanche sul piano dei presupposti, in quanto l'obbligo di dimora è una misura cautelare e ha quindi come presupposto l'attuale pericolosità del soggetto che vi è sottoposto che non è previsto per la messa alla prova (Sez. 1, Sentenza n. 40070 del 05/06/2023, Chialina, Rv. 285129 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601);J Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa d
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