CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 marzo 2022
Cassazione n. 13513/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28191/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA], pec [OSCURATO:EMAIL]. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], pec [OSCURATO:EMAIL]; - controricorrente - avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 376/2019, depositata in data 21/03/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con atto di citazione in riassunzione, conveniva, dinanzi alla Corte d'Appello di Salerno, [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che, previo accertamento della sua responsabilità per aver proposto una falsa denuncia-querela, con cui lo accusava dei reati di rapina impropria e di lesioni personali aggravate, fosse condannato al risarcimento dei danni. Adduceva, a tal fine, che la Corte di Cassazione, sez. VI penale, con sentenza n. 3740/2016, aveva annullato con rinvio la pronuncia della Corte d'Appello di Salerno che aveva confermato la sentenza n. 1170/2009 del Tribunale di Salerno, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto, ex art. 530 cpc c.p.p., con la formula «perché il fatto non costituisce reato». L'appellato, costituendosi in giudizio, eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello, attesa l'esistenza di una pronuncia di assoluzione, e, nel merito, l'infondatezza della pretesa risarcitoria per insussistenza dell'elemento soggettivo del reato di calunnia. La Corte d'Appello, con la sentenza n. 376/2019, oggetto dell'odierno ricorso, rigettava la domanda. Premesso che l'accertamento contenuto in una sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata perché il fatto non costituisce reato non ha efficacia di giudicato, ex art. 652 cod. proc. pen., nel giudizio civile di danno, perché il giudice civile può accertare autonomamente i fatti dedotti in giudizio, la Corte d'Appello ha accertato che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] non erano veritiere e quindi erano idonee a determinare un danno alla controparte, ha rigettato però richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale, ai sensi dell'art. 2059 cod.civ., «non essendo stata giudizialmente affermata l'esistenza di un reato». La motivazione a supporto della decisione reiettiva è stata la seguente: «la giurisprudenza di legittimità ha affermato la risarcibilità del danno non patrimoniale a norma dell'art. 2059 cod.civ., in relazione all'art. 185 cod.pen., non richiede una condanna penale passata in giudicato, ma è sufficiente che il fatto stesso sia astrattamente previsto come reato, sicché la mancanza di pronuncia del giudice penale non costituisce impedimento all'accertamento, da parte del giudice civile, della sussistenza dei suoi elementi costitutivi (...) nel caso di specie, tuttavia, non si realizza l'ipotesi in cui manchi una pronuncia del giudice penale, poiché la stessa vi è ed ha affermato, con valore di giudicato, l'inesistenza del reato (...) non si può pertanto applicare l'art. 2059, che presuppone l'esistenza di un reato, allorché la stessa sia stata esclusa. Di conseguenza, la domanda di risarcimento del danno morale spiegata dall'appellante deve essere respinta». Non essendo state richieste altre poste risarcitorie - la sentenza si riferisce espressamente alle spese per la difesa nel procedimento penale - e non potendo detta richiesta considerarsi implicitamente contenuta nell'istanza formulata ex art. 2059 cod.civ., non ha liquidato alcunché a favore dell'appellante. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione di detta sentenza, formulando un solo motivo. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. La causa è stata trattata in Camera di Consiglio ai sensi dell'art. 380 bis 1 c.p.c. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1) Il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione agli artt. 576 e 622 c.p.p., per avere la sentenza gravata ritenuto le dichiarazioni del controricorrente idonee a determinare un danno, ma non essendo stata giudizialmente affermata l'esistenza di un reato, rigettava la richiesta risarcitoria.Secondo il ricorrente, il giudice a quo non avrebbe compreso il tipo di domanda che gli era stata rivolta, atteso che egli non aveva agito ex novo in sede civile, a fronte di una sentenza assolutoria che facesse stato nei suoi confronti, per il riconoscimento del danno morale da reato, in virtù del combinato disposto di cui all'art. 2059 c.c. e dell'art. 185 c.p., ma aveva agito in riassunzione in ossequio al dictum della VI sezione penale di questa Corte. Pertanto, la Corte territoriale, una volta ritenuta ed affermata incidenter tantum la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di calunnia, anche sotto il profilo soggettivo, non ostando a ciò l'irrevocabilità delle statuizioni penali, avendo il ricorrente, quale parte civile costituitasi nel processo penale, tempestivamente impugnato le sentenze di merito agli effetti della responsabilità civile, avrebbe dovuto accogliere la domanda risarcitoria. 1.1. Il motivo merita accoglimento. La sentenza impugnata infatti è incorsa nella violazione di due principi di diritto: a) quello secondo cui «La risarcibilità del danno non patrimoniale, a norma dell'art. 2059 cod.civ. in relazione all'art. 185 c.p., non richiede che il fatto illecito integri in concreto un reato, né occorre una condanna penale passata in giudicato, bastando che il fatto stesso sia astrattamente previsto come reato, sicché la mancanza di una pronuncia del giudice penale non costituisce impedimento all'accertamento, da parte del giudice civile, della sussistenza dei suoi elementi costitutivi (cfr., di recente, Cass.12/02/2020, n. 3371; Cass. 30/03/2010, n. 7649); b) quello per il quale l'accertamento contenuto in una sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata perché il fatto non costituisce reato non ha efficacia di giudicato, ai sensi dell'art. 652 cod.proc.pen., nel giudizio civile di danno, nel quale, in tal caso, compete al giudice il potere di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate dall'esito del processo penale (cfr. Cass. 25/11/2021, n. 36638). 1.2. In particolare, dalla decisione impugnata emerge la erronea percezione del perimetro di attività rimesse al giudice nel giudizio di rinvio ex art. 622 cod.proc.pen. 1.3. Deve partirsi dalla premessa che quando il giudizio penale si conclude perché il giudice di legittimità "annulla solamente le disposizioni o i capi che riguardano l'azione civile" oppure "accoglie il ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell'imputato" (ricorso in tal caso proposto soltanto, è ovvio, dalla parte civile) - ai sensi nell'articolo 622 cod.proc.pen. - la rimessione al giudice civile quale giudice di rinvio significa inevitabilmente conferirgli la cognizione di tutto quanto ancora non è stato deciso con pronuncia passata in giudicato a proposito della domanda civile che la parte civile aveva inserito nel giudizio penale. Non sussiste, quindi, una scissione paragonabile a quella dell'ipotesi di rimessione ex articolo 539 c.p.p.: quel che residua della regiudicanda come riguardante la domanda civile viene tutto convogliato davanti "al giudice civile competente per valore in grado di appello"»: Cass.05/11/2021, n. 32212; Cass. 20/06/2017, n. 15182. 1.4. La Corte di Cassazione, nel giudizio di annullamento, con la sentenza n. 3740/2016, aveva accolto il ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell'imputato, perché il fatto non costituisce reato, ai soli effetti della responsabilità civile ed aveva rinviato, per la valutazione da operarsi in sede di giudizio civile, in relazione al risarcimento dei danni richiesto dalla parte civile, gli atti alla Corte d'appello civile, ex art. 622 cod.proc.pen. sull'assunto che fosse stato violato il disposto di cui all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., che impone la motivazione delle sentenze a pena di nullità «atteso che la motivazione di cui risulta corredata la gravata sentenza, pur dando atto dell'avvenuta proposizione di appello ai fini civili ad opera della parte civile, nondimeno non ne tratta in alcun modo, non rappresentando le ragioni poste a fondamento del gravame e tanto meno quelle per cui dette ragioni sono state disattese, conducendo alla adottata statuizione di conferma (peraltro confliggente, quanto all'impugnazione del p.m., con la ritenuta inammissibilità della stessa)». 1.5. Annullando su impugnativa della parte civile, e quindi ai soli fini civili ex art. 576 c.p.p., comma 1, primo periodo, seconda parte, la sentenza di assoluzione dell'imputato per un vizio di motivazione, la decisione non ha espresso alcun principio di diritto e nulla ha per l'effetto statuito nei termini vincolati di cui all'art. 384 c.p.c., comma 2. Disponendo in tal senso la Corte di legittimità non si è fatta portatrice di alcun principio di diritto, ma di un effetto che è conseguenza necessitata dell'operata rimozione della sentenza di assoluzione, di rinnovazione del giudizio di accertamento dell'illecito vivile residuato al fatto-reato irrevocabilmente escluso, nella sua sussistenza, dalla intervenuta pronuncia assolutoria. Ed infatti solo rispetto ad una sentenza assolutoria irrevocabile pronunciata a seguito di dibattimento, la separata cognizione del giudice civile è condizionata, ai sensi dell'art. 652 c.p.p., inserito nel Libro X del Codice di procedura penale al Titolo I, dettato sul "Giudicato", dagli effetti extrapenali del prodottosi giudicato assolutorio e tanto, segnatamente, là dove il giudice penale abbia accertato che il fatto non sussista, o che l'imputato non lo abbia commesso o che il fatto sia stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima. Il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza del fatto o la mancata partecipazione dell'imputato (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 6593).Al di fuori, invece, delle segnalate ipotesi resta fermo il principio che «il giudizio civile, anche ove segua ad un annullamento disposto da questa Corte in sede penale per accoglimento di un ricorso della parte civile contro una sentenza di proscioglimento, non patisce alcun tipo di condizionamento e pertanto deve estendersi all'intera pretesa risarcitoria, sia per l'aspetto inerente al fondamento della stessa che per quello dell'eventuale determinazione dell'ammontare risarcitorio» (Cass. 15/07/2020, n. 15041). 1.6. In verità non mancano decisioni di questa Corte secondo cui persino l'assoluzione con formula piena, ex art. 530 cod.pen., comma 1, perché il fatto non sussiste - la più ampiamente liberatoria perché presuppone che nessuno degli elementi integrativi della fattispecie penale contestata risulti provato, viene infatti pronunciata allorquando manchi uno degli elementi oggettivi del reato (azione, evento, nesso di causalità) ed è resa superflua ogni valutazione della condotta dell'imputato, proprio perché prevede l'esclusione del fatto di reato - non compromette l'interesse della parte civile al risarcimento del danno, in quanto il giudizio civile che segue ad un annullamento disposto dal giudice di legittimità in sede penale per accoglimento del ricorso della parte civile contro una sentenza di proscioglimento o di assoluzione non patisce alcun tipo di condizionamento e si estende all'intera pretesa risarcitoria, sia per l'aspetto inerente al fondamento della stessa che per quello dell'eventuale determinazione dell'ammontare risarcitorio (così Cass. 15/10/2019, n. 25917). 1.7. Ad ogni modo, la Corte di cassazione in sede penale, pronunciando ai soli fini civili, ha rimosso ogni effetto riconducibile alla sentenza di assoluzione dalla penale responsabilità dei controricorrenti dei reati loro ascritti. Quando la parte civile impugna il proscioglimento dell'imputato ha piena legittimazione ad agire per ottenere la rimozione dell'effetto preclusivo all'accertamento del suo diritto, chiedendo una diversa valutazione in ordine alla sussistenza dei fatti ed alla responsabilità dell'imputato al fine dell'esercizio dell'azione risarcitoria e con assoluto rispetto dell'intangibilità del giudicato penale, sul presupposto che le due responsabilità (civile e penali) corrono su piani differenti. Il giudizio civile che ne deriva mantiene natura impugnatoria sugli effetti civili dell'illecito escluso sul piano penale, nel limitato senso che restituisce alla parte civile risultata in situazione di soccombenza la facoltà di ottenere un nuovo giudizio sull'illecito di natura civile e sul diritto alle restituzioni civili in base ai normali oneri probatori propri del diritto civile, senza però più il supporto della pubblica accusa (Cass. 15/10/2019, n. 25917). 1.8. Questa Corte, infatti, ha dimostrato di non prestare adesione alla tesi secondo la quale la parte civile può solo aspirare ad ottenere, impugnando la decisione assolutoria, una pronuncia che elida gli effetti pregiudizievoli della sentenza assolutoria, onde intraprendere il giudizio civile senza incorrere negli effetti vincolanti derivanti dal giudicato penale. Ciò in quanto all'accoglimento pieno della sua domanda in sede penale osta il principio contenuto nell'art.538 c.p.p., comma 1, per il quale soltanto in caso di sentenza condanna il giudice si pronuncia anche sulla domanda per le restituzioni e sul risarcimento del danno. Un rinvio in sede civile al giudice di appello, in tale ipotesi, parrebbe, dunque, del tutto superfluo in quanto il danneggiato dovrebbe agire ex novo nella sede propria del giudizio di primo grado per far affermare la fondatezza delle sue pretese, mentre il rinvio previsto nell'art. 622 c.p.p. varrebbe solamente nei casi in cui il proscioglimento afferisca a motivi processuali, e non di merito. Tale conclusione è basata essenzialmente sul principio di autonomia del giudizio civile di danno rispetto a quello penale, talmente radicato e condiviso che questa Corte, con la tornata di diciotto pronunce assunte nella Pubblica udienza del 18 aprile 2019, ha fatto leva su di esso per affermare che «nel giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p. si determina una piena "translatio" del giudizio sulla domanda civile, sicché la Corte di appello civile competente per valore, cui la Cassazione in sede penale abbia rimesso il procedimento ai soli effetti civili, applica le regole processuali e probatorie proprie del processo civile e, conseguentemente, adotta, in tema di nesso eziologico tra condotta ed evento di danno, il criterio causale del "più probabile che non" e non quello penalistico dell'alto grado di probabilità logica, anche a prescindere dalle contrarie indicazioni eventualmente contenute nella sentenza penale di rinvio» (così, in massima, Cass. 12/06/2019, n. 15859 e le successive conformi). 1.9. Detto approdo giurisprudenziale ha preso le mosse proprio dal venir meno del principio dell'unità della giurisdizione, fondato su una concezione del processo di matrice punitiva e su un sistema processuale inquisitorio, il quale, disponendo delle tecniche adeguate per ricercare la verità, era ineludibilmente individuabile quale sede elettiva ed esclusiva per l'accertamento dei fatti storici posti alla base del reato, anche quando gli stessi fatti avessero avuto rilievo extrapenale, e si è rafforzato con il superamento dell'avversione per la duplicazione dell'attività giurisdizionale e della superiore esigenza di giustizia, inerente alla certezza e alla stabilità delle situazioni e dei rapporti giuridici, da cui derivava la necessità di evitare contrasti tra giudicati di diverse giurisdizioni. A risultare determinante è stato però soprattutto lo svuotamento della supremazia della giustizia penale nei rapporti tra processo penale e processo civile, realizzata, dal punto di vista definito statico, con il congegno dell'efficacia vincolante dell'accertamento penale anche nel giudizio civile (prevalenza), e, dal punto di vista dinamico, sottraendo al giudice civile la cognizione preventiva di fatti potenzialmente accertabili dal giudice penale con l'imposizione della sospensione del processo civile, in caso di pendenza dell'azione civile e di quella penale, in attesa delle statuizioni del giudice penale (precedenza). Si è così aperta la strada all'opposto principio del favor separationis e ad un nuovo modo di intendere i rapporti tra giudizio civile e giudizio penale, le cui implicazioni devono essere individuate volta per volta, anche allo scopo di evitare scelte irrazionali; scelte che si potrebbe pensare di giustificare con il fatto indiscutibile che i capisaldi concettuali alla base del sistema processuale voluto dal legislatore del 1988 non sempre si stagliano nitidamente a livello di enunciazione positiva, visto che alcune fattispecie che prescrivono l'efficacia estensiva del giudicato penale anche in sede extrapenale non sono state totalmente espunte dal sistema (artt. 651-654 cod. proc. pen. ). 1.10. L'autonomia e la separatezza tra giudizio civile e giudizio penale dal complessivo sistema normativo sono stata rimarcate anche dalle Sezioni Unite penali di questa Corte (sent. 04/06//2021, n. 22065) che hanno posto l'accento sull'esclusione della perdurante attrazione delle pretese civili nel processo penale una volta che siano definitive le statuizioni di carattere penale, essendo coerente con l'assetto normativo interdisciplinare che, esaurita la fase penale per essere intervenuto un giudicato agli effetti penali e conseguentemente venuta meno la ragione stessa dell'attrazione dell'illecito civile nell'ambito della competenza del giudice penale, la domanda risarcitoria venga esaminata secondo le regole dell'illecito aquiliano. Detta soluzione risulta in continuità con la regola del favor separationis ed ispirata al principio generale dell'ordinamento della parità e della originarietà dei diversi ordini giurisdizionali, al contenimento delle ipotesi di interferenza tra i diversi procedimenti, cui corrisponde la propensione a considerare di stretta interpretazione ogni disposizione che si ponga come derogatoria rispetto al favor separationis; essa culmina con il riconoscimento che il giudizio di rinvio dinanzi alla Corte d'Appello competente per territorio e per valore ex art. 622 cod.proc.pen. sia un giudizio trasmigrato dalla sede penale a quella civile, in quanto più consona ad accertare, senza deroghe e limitazioni alle regole processuali civilistiche ed a quelle sostanziali, una situazione soggettiva ed oggettiva del tutto autonoma (il fatto illecito) rispetto a quella posta a fondamento della doverosa comminatoria della sanzione penale (il reato), attesa la limitata condivisione, tra l'interesse civilistico e quello penalistico, del solo punto in comune del 'fatto' (e non della sua qualificazione), quale presupposto del diritto al risarcimento, da un lato, e del dovere di punire, dall'altro. In sostanza, il giudizio che si svolge dinanzi al giudice civile cui è stato rimesso è autonomo strutturalmente e funzionalmente da quello penale da cui proviene (Cass. 05/11/2021, n. 32212; Cass. 29/09/2021, n. 26476). Ciò perché il giudizio di rinvio è solo impropriamente tale, trattandosi di rinvio c.d. improprio e comportando la translatio iudicii e la diversa regiudicanda un accertamento dei fatti rilevanti (ai soli fini risarcitori) regolato dai canoni sostanziali e processuali propri del giudizio civile, con potere in capo al giudice civile (di rinvio) di autonoma valutazione dei fatti accertati nel processo penale (Cass.25/11/2021, n. 36638). 1.11. Ricapitolando: la sentenza impugnata ha errato sia nel ritenere che la liquidazione del danno morale da reato debba essere preceduta da una sentenza penale di condanna sia quando ha ritenuto ricorrente l'efficacia extrapenale della sentenza assolutoria con la formula perché il fatto non costituisce reato. 2. Il ricorso merita accoglimento, la sentenza è cassata e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Salerno in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa l