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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 agosto 1967

Cassazione n. 00241/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/08/1967 avverso la sentenza del 11/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa deduce violazione di legge con riguardo alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche ed all'omessa esclusione della recidiva contestata nei confronti dell'odierno ricorrente, è - sotto il primo profilo - manifestamente infondato a fronte di una motivazione che risulta congrua su entrambe le questioni (cfr., in particolare, pag. 4 della impugnata sentenza), poiché, da un lato, deve ribadirsi come il diniego delle circostanze attenuanti ex art. 62 -bis cod. pen. ben può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (cfr. Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590), potendosi in quest'ottica valorizzare anche i soli precedenti penali del soggetto agente (cfr., ad es., Sez. 3, n. 34947 dei 03/11/2020, S., Rv. 280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); sotto il secondo profilo, precluso in assenza di un corrispondente motivo d'appello contenente una specifica censura su tale aspetto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2024

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/08/1967 avverso la sentenza del 11/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa deduce violazione di legge con riguardo alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche ed all'omessa esclusione della recidiva contestata nei confronti dell'odierno ricorrente, è - sotto il primo profilo - manifestamente infondato a fronte di una motivazione che risulta congrua su entrambe le questioni (cfr., in particolare, pag. 4 della impugnata sentenza), poiché, da un lato, deve ribadirsi come il diniego delle circostanze attenuanti ex art. 62 -bis cod. pen. ben può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (cfr. Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590), potendosi in quest'ottica valorizzare anche i soli precedenti penali del soggetto agente (cfr., ad es., Sez. 3, n. 34947 dei 03/11/2020, S., Rv. 280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); sotto il secondo profilo, precluso in assenza di un corrispondente motivo d'appello contenente una specifica censura su tale aspetto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2024
Sentenza Cassazione n. 00241/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris