Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 luglio 2025

Cassazione n. 11509/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 1(N. 30152/25 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO L'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato.

Il ricorso risulta essere tardivo in quanto depositato in data 22 luglio 2025, ovverossia oltre il termine di 30 giorni previsto dall'art. 585, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., essendo stata la sentenza pronunciata il 14 aprile 2025 e depositata il 28 aprile 2025, entro il termine di 15 giorni per il deposito previsto dall'art. 544 comma 2 cod. proc. pen.

Il termine finale previsto a pena di decadenza per l'impugnativa innanzi a questa Corte era scaduto il 29 maggio 2025 ed era dunque decorso al momento del deposito del presente ricorso.

Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. -come modificato dalla legge n. 103 del 2017- e ne deve essere pronunciata l'inammissibilità, seguendo a tale esito, in mancanza di elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: 11509 -[OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 3811/2026 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - 06/03/2026 [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 30152/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 1(N. 30152/25 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO L'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato.

Il ricorso risulta essere tardivo in quanto depositato in data 22 luglio 2025, ovverossia oltre il termine di 30 giorni previsto dall'art. 585, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., essendo stata la sentenza pronunciata il 14 aprile 2025 e depositata il 28 aprile 2025, entro il termine di 15 giorni per il deposito previsto dall'art. 544 comma 2 cod. proc. pen.

Il termine finale previsto a pena di decadenza per l'impugnativa innanzi a questa Corte era scaduto il 29 maggio 2025 ed era dunque decorso al momento del deposito del presente ricorso.

Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. -come modificato dalla legge n. 103 del 2017- e ne deve essere pronunciata l'inammissibilità, seguendo a tale esito, in mancanza di elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo.

P.Q.MP.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
         ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];    1(N. 30152/25 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO L'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato. Il ricorso risulta essere tardivo in quanto depositato in data 22 luglio 2025, ovverossia oltre il termine di 30 giorni previsto dall'art. 585, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., essendo stata la sentenza pronunciata il 14 aprile 2025 e depositata il 28 aprile 2025, entro il termine di 15 giorni per il deposito previsto dall'art. 544 comma 2 cod. proc. pen. Il termine finale previsto a pena di decadenza per l'impugnativa innanzi a questa Corte era scaduto il 29 maggio 2025 ed era dunque decorso al momento del deposito del presente ricorso. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma  5-bis,  cod. proc. pen. -come modificato dalla legge  n.  103 del 2017- e ne deve essere pronunciata l'inammissibilità, seguendo a tale esito, in mancanza di elementi per ritenere che  "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento di una somma, in  favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo.                    [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da:            11509 -[OSCURATO:PERSONA]            - Presidente -        Ord. n. sez. 3811/2026 [OSCURATO:PERSONA]          -  Relatore  -          CC - 06/03/2026 [OSCURATO:PERSONA]                                 R.G.N. 30152/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente         ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];    1(N. 30152/25 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO L'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato. Il ricorso risulta essere tardivo in quanto depositato in data 22 luglio 2025, ovverossia oltre il termine di 30 giorni previsto dall'art. 585, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., essendo stata la sentenza pronunciata il 14 aprile 2025 e depositata il 28 aprile 2025, entro il termine di 15 giorni per il deposito previsto dall'art. 544 comma 2 cod. proc. pen. Il termine finale previsto a pena di decadenza per l'impugnativa innanzi a questa Corte era scaduto il 29 maggio 2025 ed era dunque decorso al momento del deposito del presente ricorso. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma  5-bis,  cod. proc. pen. -come modificato dalla legge  n.  103 del 2017- e ne deve essere pronunciata l'inammissibilità, seguendo a tale esito, in mancanza di elementi per ritenere che  "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento di una somma, in  favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo.                     P.Q.MP.Q.M
Sentenza Cassazione n. 11509/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris