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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 novembre 2025

Cassazione n. 31869/2025

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o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 23282-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente - ricorrente incidentale – nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente principale - controricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 191/2021 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 16/03/2021 R.G.N. 307/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.23282/2021 Cron.

Rep.

Ud04/11/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Con sentenza del 16 marzo 2021, la Corte d’Appello di Bologna, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Parma, riforma, peraltro, limitata alla riduzione del risarcimento del danno sancito a favore dell’istante, accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’Agenzia Interregionale per il [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), avente ad oggetto la condanna al risarcimento del danno per omesso conferimento dell’incarico di Direttore dell’Agenzia predetta. - [OSCURATO:PERSONA] aveva partecipato alla procedura che l' A genzia aveva indetto al fine di acquisire le manifestazioni di interesse al conferimento dell'incarico e, all'esito della valutazione dei curricula effettuata da commissione appositamente nominata, era stato inserito al secondo posto della graduatoria che la commissione aveva stilato e che il comitato di indirizzo aveva fatto propria.

L'Agenzia aveva offerto l'incarico al primo classificato e poi, a seguito della rinuncia di quest'ultimo, non si era avvalsa della graduatoria e aveva ritenuto di non stipulare il contratto, affidando l'incarico in via provvisoria e vicaria al dirigente più anziano già in servizio. - La decisione della Corte territoriale discende dall’aver e questa ritenuto fondata la pretesa dell’istante, per quanto la caratterizzazione politica dell’incarico escludain linea generale che, ai fini della relativa scelta, l’Agenzia sia vincolata ad una procedura concorsuale, per essersi a ciò l’Agenzia discrezionalmente determinata, imponendosi in tal caso, ferma restando la natura discrezionale del provvedimento finale, ovvero il conferimento dell’incarico, che mantiene il suo carattere fiduciario, l’esigenza di motivare “analiticamente” le ragioni di una scelta difforme rispetto all’esito della procedura.

Il giudice d’appello ha, pertanto, ritenuto dovuto il risarcimento del danno che ha riparametrato con riferimento, oltre che al corrispettivo netto della retribuzione e tenuto conto dell’aliunde perceptum, alla presenza di candidati con pari chances , incidente sul grado di probabilità del risultato voluto. - Per la cassazione di tale decisione ricorre il Salbitani, affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, l’Agenzia Interregionale per il fiume Po, la quale, a sua volta, propone ricorso incidentale, articolato su un unico motivo, cui resiste, con controricorso, il Salbitani. - Il ricorrente ha poi presentato memoria. [OSCURATO:PERSONA] - Con il primo motivo, il ricorrente principale , nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 1226 c.c. e dei principi vigenti in materia di determinazione in via equitativa del danno da perdita di chance, imputa alla Corte territoriale l’erroneità del giudizio di rilevanza espresso ai fini della determinazione del grado di probabilità del risultato voluto relativamente al dato dell’identità del punteggio conseguito da altro candidato in sede di valutazione dei curricula. - Con il secondo motivo del ricorso principale la violazione e falsa applicazione dell’art. 1226 c.c. è dedotta sotto il diverso profilo dell’errata individuazione da parte della Corte territoriale della retribuzione parametro del risarcimento del danno, al netto e non al lordo delle ritenute fiscali. - Nel terzo motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 416 c.c. è prospettata con riferimento all’error in procedendoin cui sarebbe incorsa la Corte territoriale nell’adottare il diverso parametro della retribuzione al netto delle ritenute fiscali in difetto della contestazione da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] dei conteggi predisposti dal ricorrente sulla base del parametro alternativo. - Dal canto suo, l’Agenzia Interregionale per il [OSCURATO:PERSONA] quale ricorrente incidentale, con l’unico motivo di ricorso formulato, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 97 Cost., 1218, 1226, 1175, 1337, 1375, 2043 e 2697, della L. R. [OSCURATO:PERSONA] 42/2001 come modificata dalla L. R. [OSCURATO:PERSONA] n. 27/2004 e degli artt. 6, 9 e 11 dell’[OSCURATO:PERSONA]/Costitutivo ad essa allegato, 7 e 22 del Regolamento di Organizzazione dell’[OSCURATO:PERSONA], 35 d.lgs. n. 165/2001, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale stante l’inconfigurabilità di un diritto al conferimento dell’incarico da parte del ricorrente, non gravando sull’Agenzia alcun vincolo, che sia normativo o anche volontariamente assunto a seguito dell’indizione della procedura selettiva, considerata, alla stregua del quadro normativo invocato, la piena discrezionalità della scelta. - Va in proposito rilevato come la questione qui da ultimo posta, concernente il carattere assolutamente discrezionale, indifferente a qualsiasi vincolo procedurale, anche volontariamente assunto, del conferimento dell’incarico di direttore dell’Agenzia, connessa al prevalere, con riguardo alla figura del direttore, quale disciplinata dal regolamento di organizzazione dell’Ente, della natura di organo dell’Ente stesso rispetto alla qualificazione subordinata del rapporto con quello intercorrente parimenti sancita dal regolamento in questione, rivesta rilevanza nomofilattica, non rinvenendosi precedenti nella giurisprudenza di questa Corte che valgano a definirla, rilevanza in relazione alla quale si ritiene opportuno rimettere la trattazione della causa all’udienza pubblica.

P.Q.M La Corte rinvia a nuovo ruolo per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 23282-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente - ricorrente incidentale – nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente principale - controricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 191/2021 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 16/03/2021 R.G.N. 307/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.23282/2021 Cron. Rep. Ud04/11/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Con sentenza del 16 marzo 2021, la Corte d’Appello di Bologna, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Parma, riforma, peraltro, limitata alla riduzione del risarcimento del danno sancito a favore dell’istante, accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’Agenzia Interregionale per il [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), avente ad oggetto la condanna al risarcimento del danno per omesso conferimento dell’incarico di Direttore dell’Agenzia predetta. - [OSCURATO:PERSONA] aveva partecipato alla procedura che l' A genzia aveva indetto al fine di acquisire le manifestazioni di interesse al conferimento dell'incarico e, all'esito della valutazione dei curricula effettuata da commissione appositamente nominata, era stato inserito al secondo posto della graduatoria che la commissione aveva stilato e che il comitato di indirizzo aveva fatto propria. L'Agenzia aveva offerto l'incarico al primo classificato e poi, a seguito della rinuncia di quest'ultimo, non si era avvalsa della graduatoria e aveva ritenuto di non stipulare il contratto, affidando l'incarico in via provvisoria e vicaria al dirigente più anziano già in servizio. - La decisione della Corte territoriale discende dall’aver e questa ritenuto fondata la pretesa dell’istante, per quanto la caratterizzazione politica dell’incarico escludain linea generale che, ai fini della relativa scelta, l’Agenzia sia vincolata ad una procedura concorsuale, per essersi a ciò l’Agenzia discrezionalmente determinata, imponendosi in tal caso, ferma restando la natura discrezionale del provvedimento finale, ovvero il conferimento dell’incarico, che mantiene il suo carattere fiduciario, l’esigenza di motivare “analiticamente” le ragioni di una scelta difforme rispetto all’esito della procedura. Il giudice d’appello ha, pertanto, ritenuto dovuto il risarcimento del danno che ha riparametrato con riferimento, oltre che al corrispettivo netto della retribuzione e tenuto conto dell’aliunde perceptum, alla presenza di candidati con pari chances , incidente sul grado di probabilità del risultato voluto. - Per la cassazione di tale decisione ricorre il Salbitani, affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, l’Agenzia Interregionale per il fiume Po, la quale, a sua volta, propone ricorso incidentale, articolato su un unico motivo, cui resiste, con controricorso, il Salbitani. - Il ricorrente ha poi presentato memoria. [OSCURATO:PERSONA] - Con il primo motivo, il ricorrente principale , nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 1226 c.c. e dei principi vigenti in materia di determinazione in via equitativa del danno da perdita di chance, imputa alla Corte territoriale l’erroneità del giudizio di rilevanza espresso ai fini della determinazione del grado di probabilità del risultato voluto relativamente al dato dell’identità del punteggio conseguito da altro candidato in sede di valutazione dei curricula. - Con il secondo motivo del ricorso principale la violazione e falsa applicazione dell’art. 1226 c.c. è dedotta sotto il diverso profilo dell’errata individuazione da parte della Corte territoriale della retribuzione parametro del risarcimento del danno, al netto e non al lordo delle ritenute fiscali. - Nel terzo motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 416 c.c. è prospettata con riferimento all’error in procedendoin cui sarebbe incorsa la Corte territoriale nell’adottare il diverso parametro della retribuzione al netto delle ritenute fiscali in difetto della contestazione da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] dei conteggi predisposti dal ricorrente sulla base del parametro alternativo. - Dal canto suo, l’Agenzia Interregionale per il [OSCURATO:PERSONA] quale ricorrente incidentale, con l’unico motivo di ricorso formulato, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 97 Cost., 1218, 1226, 1175, 1337, 1375, 2043 e 2697, della L. R. [OSCURATO:PERSONA] 42/2001 come modificata dalla L. R. [OSCURATO:PERSONA] n. 27/2004 e degli artt. 6, 9 e 11 dell’[OSCURATO:PERSONA]/Costitutivo ad essa allegato, 7 e 22 del Regolamento di Organizzazione dell’[OSCURATO:PERSONA], 35 d.lgs. n. 165/2001, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale stante l’inconfigurabilità di un diritto al conferimento dell’incarico da parte del ricorrente, non gravando sull’Agenzia alcun vincolo, che sia normativo o anche volontariamente assunto a seguito dell’indizione della procedura selettiva, considerata, alla stregua del quadro normativo invocato, la piena discrezionalità della scelta. - Va in proposito rilevato come la questione qui da ultimo posta, concernente il carattere assolutamente discrezionale, indifferente a qualsiasi vincolo procedurale, anche volontariamente assunto, del conferimento dell’incarico di direttore dell’Agenzia, connessa al prevalere, con riguardo alla figura del direttore, quale disciplinata dal regolamento di organizzazione dell’Ente, della natura di organo dell’Ente stesso rispetto alla qualificazione subordinata del rapporto con quello intercorrente parimenti sancita dal regolamento in questione, rivesta rilevanza nomofilattica, non rinvenendosi precedenti nella giurisprudenza di questa Corte che valgano a definirla, rilevanza in relazione alla quale si ritiene opportuno rimettere la trattazione della causa all’udienza pubblica. 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