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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 maggio 2026

Cassazione n. 24807/2026

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d'appello di Palermodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione dilegge e vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per i reatidi cui agli artt. 633 cod. pen. e 639-bis cod. pen., non è deducibile perchéfondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli giàdedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi glistessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono diassolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenzaoggetto di ricorso, a fronte di una sentenza che ha confermato l’affermazione diresponsabilità con motivazione adeguata, logica e non contraddittoria (si veda, inparticolare, pag. 2 della sentenza impugnata);ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta il mancatoriconoscimento della particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato,oltre che anch'esso riproduttivo di censure già prospettate in appello e giàmotivatamente disattese dai giudici di merito, i quali, facendo correttaapplicazione del disposto normativo di cui all'art. 131-bis cod. pen, hannoritenuto non applicabile la dedotta causa di esclusione della punibilità in ragionedella gravità delle condotte commesse e della loro abitualità, avendo riguardo(tra l’altro) alla durata della condotta e all’entità delle opere realizzate eall’intralcio alla circolazione da essi provocato;osservato, infine, che ancheil terzo motivo di ricorso, con cui si deduce viziodi legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione dellecircostanze attenuanti generiche, risulta reiterativo e manifestamente infondatoin presenza (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esenteda evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte,secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego dellaconcessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti glielementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti, ma è sufficiente che facciariferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, valorizzando, nel casodi specie, le precedenti condanne dell’imputato e la reiterazione delle condotte;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
d'appello di Palermodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione dilegge e vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per i reatidi cui agli artt. 633 cod. pen. e 639-bis cod. pen., non è deducibile perchéfondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli giàdedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi glistessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono diassolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenzaoggetto di ricorso, a fronte di una sentenza che ha confermato l’affermazione diresponsabilità con motivazione adeguata, logica e non contraddittoria (si veda, inparticolare, pag. 2 della sentenza impugnata);ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta il mancatoriconoscimento della particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato,oltre che anch'esso riproduttivo di censure già prospettate in appello e giàmotivatamente disattese dai giudici di merito, i quali, facendo correttaapplicazione del disposto normativo di cui all'art. 131-bis cod. pen, hannoritenuto non applicabile la dedotta causa di esclusione della punibilità in ragionedella gravità delle condotte commesse e della loro abitualità, avendo riguardo(tra l’altro) alla durata della condotta e all’entità delle opere realizzate eall’intralcio alla circolazione da essi provocato;osservato, infine, che ancheil terzo motivo di ricorso, con cui si deduce viziodi legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione dellecircostanze attenuanti generiche, risulta reiterativo e manifestamente infondatoin presenza (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esenteda evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte,secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego dellaconcessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti glielementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti, ma è sufficiente che facciariferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, valorizzando, nel casodi specie, le precedenti condanne dell’imputato e la reiterazione delle condotte;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]