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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 gennaio 2025

Cassazione n. 09837/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e le memorie presentate dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] il 23 gennaio 2025 con cui si ribadisce la fondatezza di entrambi i motivi di ricorso; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si censura la parte della decisione che ha ritenuto infondata la falsità della firma apposta sul plico attestate la notifica della citazione a giudizio dell'imputato da parte dell'ufficiale notificatore è manifestamente infondato e riproduttivo di identica questione confutata con corretti riferimenti in fatto e diritto, avendo la Corte di appello evidenziato, sulla base di una valutazione logica e complete e, in quanto tale insindacabile, come non vi fossero elementi per dubitare che la notifica in oggetto fosse andata a buon fine; che questa Corte ha avuto modo ormai da tempo di affermare che, poiché il vigente codice di rito non contiene, all'art. 168, la statuizione del codice abrogato (art. 176) secondo cui la relazione di notifica "fa fede fino ad impugnazione di falso, per quanto l'ufficiale che eseguì la notificazione attesta aver fatto o essere avvenuto in sua presenza", il giudice può liberamente valutare le attestazioni contenute nella relazione predetta (Sez. 2, n. 12622 del 19/10/1999, Rv. 214411); che il ricorrente tenta di confutare le ragioni poste alla base del motivato convincimento della Corte di appello attraverso una lettura parcellizzata dei plurimi elementi dotati di adeguata forza logica nella parte in cui è stato messo in rilievo come gli stessi deponessero per la corretta notifica del plico in mani del ricorrente; rilevato che il secondo motivo con cui si censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità e, seppure genericamente, il trattamento sanzionatorio anche con riferimento alle circostanze attenuanti generiche è riproduttivo di censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello, quanto alla esimente, con il preponderante aspetto connesso alla condotta che aveva visto il ricorrente, avvedutosi della presenza della polizia giudiziaria, tentare di rientrare velocemente in casa, aspetto principale su cui è stata fondata la gravità del fatto (e non certo sulla distanza dall'abitazione, aspetto su cui il ricorso articola il motivo); che in ordine al trattamento sanzionatorio ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche, aspetti adeguatamente confutati dalla Corte di appello (pag. 5), il motivo si presenta, altresì, generico in quanto in concreto privo di censura; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e le memorie presentate dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] il 23 gennaio 2025 con cui si ribadisce la fondatezza di entrambi i motivi di ricorso; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si censura la parte della decisione che ha ritenuto infondata la falsità della firma apposta sul plico attestate la notifica della citazione a giudizio dell'imputato da parte dell'ufficiale notificatore è manifestamente infondato e riproduttivo di identica questione confutata con corretti riferimenti in fatto e diritto, avendo la Corte di appello evidenziato, sulla base di una valutazione logica e complete e, in quanto tale insindacabile, come non vi fossero elementi per dubitare che la notifica in oggetto fosse andata a buon fine; che questa Corte ha avuto modo ormai da tempo di affermare che, poiché il vigente codice di rito non contiene, all'art. 168, la statuizione del codice abrogato (art. 176) secondo cui la relazione di notifica "fa fede fino ad impugnazione di falso, per quanto l'ufficiale che eseguì la notificazione attesta aver fatto o essere avvenuto in sua presenza", il giudice può liberamente valutare le attestazioni contenute nella relazione predetta (Sez. 2, n. 12622 del 19/10/1999, Rv. 214411); che il ricorrente tenta di confutare le ragioni poste alla base del motivato convincimento della Corte di appello attraverso una lettura parcellizzata dei plurimi elementi dotati di adeguata forza logica nella parte in cui è stato messo in rilievo come gli stessi deponessero per la corretta notifica del plico in mani del ricorrente; rilevato che il secondo motivo con cui si censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità e, seppure genericamente, il trattamento sanzionatorio anche con riferimento alle circostanze attenuanti generiche è riproduttivo di censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello, quanto alla esimente, con il preponderante aspetto connesso alla condotta che aveva visto il ricorrente, avvedutosi della presenza della polizia giudiziaria, tentare di rientrare velocemente in casa, aspetto principale su cui è stata fondata la gravità del fatto (e non certo sulla distanza dall'abitazione, aspetto su cui il ricorso articola il motivo); che in ordine al trattamento sanzionatorio ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche, aspetti adeguatamente confutati dalla Corte di appello (pag. 5), il motivo si presenta, altresì, generico in quanto in concreto privo di censura; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
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