CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39649/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (UD) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la SENTENZA del 02/07/2019 della [OSCURATO:PERSONA] TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Trieste ha confermato la decisione del Tribunale di Gorizia, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole, in concorso, del reato di cui all'art. 455 cod. pen,. ( come derubricato il fatto, originariamente'contestato ex art. 453 cod. pen.). 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, il quale svolge due motivi, denunciando violazione di legge e correlato vizio della motivazione, dolendosi dell'erronea valutazione della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] - teste non disinteressato, la cui deposizione avrebbe necessitato di riscontri - e del diniego delle circostanze attenuanti generiche, non avendo la Corte territoriale tenuto conto del modestissimo valore della banconota ( 20 euro). 3.11 ricorso è inammissibilmente proposto, in quanto reiterativo di motivi già affrontati dalla Corte di appello che ha puntualmente replicato alle doglianze della Difesa appellante, osservando che, sulla base della chiara deposizione della direttrice della banca, il ragazzo ( [OSCURATO:PERSONA]) non aveva affatto tentato di spendere la banconota ricevuta dall'imputato, ma, spaventato, aveva chiesto consiglio prima di denunciare il fatto. Sicchè, il vaglio della predetta testimonianza è del tutto corretto e conforme alla previsione legale di cui all'art. 192 cod. proc. pen., non richiedendosi riscontri in presenza di una dichiarazione testimoniale del tutto disinteressata. 3.1. Immune da censure è anche il trattamento sanzionatorio dal momento che la Corte di appello ha ben chiaramente posto in luce la gravità della condotta ( avendo escluso che si tratti di un disvalore complessivo modesto)y e l'assenza di elementi positivamente valutabili a favore del ricorrente, stante la irrilevanza della nnera incensuratezza. 4.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 13 settembre 2021 I Consigliere estensore M ria freresa [OSCURATO:PERSONA] ADE Stera n Pà-1 1,0 .POSITATA /N CANC„L'LLERiA i O 4 NOV 2