Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 24779/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

te d'appello di Romaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che haconcluso chiedendo di riqualificare il ricorso per cassazione come opposizione, aisensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Roma hadichiarato inammissibile l’istanza formulata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] ad oggetto “ammissione al credito di 289.645,65 euro, oltre interessi dimora dalla domanda del 16.12.2016, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione”.2.

Avverso l’ordinanza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, per iltramite del difensore di fiducia per il tramite dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],deducendo sei motivi di ricorso, di seguito enunciati in conformità al disposto2.1.

Con il primo motivo, il ricorrente deduce l’erronea applicazione dellenorme del cod. antimafia e dell’art. 37 della legge n. 161 del 2017, comemodificato a seguito dell’intervento della sentenza della Corte costituzionale n.18 del 2023 e delle norme della Direttiva 2024/1260 UE del 24 aprile 2024.Il ricorrente, in qualità di terzo creditore in buona fede, lamenta chel’ordinanza impugnata ha dichiarato inammissibile l’istanza con ciò escludendo ilsuo credito dalla procedura di prevenzione, nonostante esso tragga origine da unfatto illecito subito prima dell’applicazione del sequestro di prevenzione.Egli rileva anzitutto comel’appartamento sito in Sacrofano, poi risultatoabusivo e privo di abitabilità, fu da lui acquistato da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], amministrata da [OSCURATO:PERSONA] nel 2008 e, dunque, prima delsequestro operato il 06.03.2010, con la conseguenza che il pregiudizio lamentatoderiverebbe proprio dalla successiva conversione del sequestro in confisca, cheha impedito al creditore, terzo in buona fede, di agire contro il proposto privo diun patrimonio disponibile.Più specificamente, nel ricorso, si evidenzia che il credito vantato daVittorio Trapani non nasce dalla risoluzione del contratto, come sostenutodall’ordinanza impugnata, ma da un atto illecito concretizzatosi con la stipula delcontratto di compravendita dell’unità abitativa, abusiva ed inagibile, del 26giugno 2008, per effetto dell’attività illecita, come accertato con sentenza n.12983 del 2022, dalla quale derivano, ad avviso del ricorrente, effetti restitutoriimmediatamente esecutivi ovvero la restituzione del prezzo di acquistoprecedente al sequestro.Sostiene la difesa che poiché il contratto di compravendita è risultatoviziato da raggiri finalizzati a ottenere il pagamento del prezzo, il dannopatrimoniale subito da Trapani si è verificato immediatamente, al momento dellastipula, ovvero ben due anni prima dal sequestro preventivo dei beni dellasocietà.Pertanto, secondo il ricorrente, non può dirsi che il credito sia “sorto dopola confisca”, come affermato dalla Corte d’Appello, perché il danno deriva da unfatto illecito preesistente al vincolo penale.In punto di ricostruzione normativa, il ricorrente richiama la sentenza n.18 del 2023 della Corte costituzionale, la quale ha dichiarato l’illegittimitàdell’art. 37 L. 161/2017 nella parte in cui consentiva la decorrenza dei termini didecadenza ex art. 1, commi 199 e 205, L. 228/2012 in epoca anteriore alla stessalegge; tale pronuncia, osserva il ricorrente, incide direttamente sulla tempestivitàe sulla proponibilità delle domande dei terzi creditori.Il ricorrente sottolinea poi che l’art. 52 del cod. antimafia include anche icrediti da fatto illecito e in tale prospettiva, il momento rilevante per stabilirel’anteriorità del credito non è quello della sua accertata esistenza, ma quello dellacommissione dell’illecito che genera l’obbligazione risarcitoria.Si tratta di un principio definitivamente chiarito dalle Sezioni Unite penalidella Cassazione del 14.11.2025, n. 37200, le quali hanno affermato che ilcredito del terzo derivante da fatto illecito deve essere sorto primadell’applicazione della misura cautelare e deve essere accertato giudizialmenteentro i termini previsti per l’ammissione al passivo.Si richiama, inoltre, l’art. 104 bis, comma 1sexies, disp. att. cod. proc.pen., introdotto nel 2022, che sancisce la generale salvaguardia dei diritti dellapersona offesa alle restituzioni e al risarcimento anche nei procedimenti disequestro e confisca di prevenzione.A ciò si aggiunge la Direttiva UE 2024/1260, che impone agli Statimembri di garantire che l’esecuzione delle misure di confisca non pregiudichi idiritti delle vittime e che siano assicurate forme effettive di tutela dei dirittipatrimoniali dei terzi danneggiati.

Sebbene l’attuazione della direttiva siaprevista entro novembre 2026, la sua portata già indica un indirizzo europeofavorevole alla piena protezione dei crediti derivanti da illecito.Il ricorrente sostiene che, alla luce della normativa nazionale,dell’indirizzo giurisprudenziale consolidato (Cass. Sez.

Unite 14.11.2025), dellagiurisprudenza costituzionale e dei principi europei, il suo credito — sorto primadel sequestro e riconosciuto giudizialmente — deve essere ammesso allo statopassivo.L’inammissibilità dichiarata con il provvedimento impugnato, pertanto,contrasta con il quadro normativo e giurisprudenziale vigente e finisce persacrificare illegittimamente i diritti del terzo in buona fede.2.2.

Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce la violazionedell’art. 11 della legge n. 146 del 2006 in relazione alla non corretta collocazionetemporale della stipula della compravendita del 26 giugno 2008 rispetto alsequestro preventivo del 6 marzo 2010, poi convertito in confisca con lasentenza n. 19453 del 2013 del Tribunale penale di Roma.Si rileva che il danno e, dunque, il credito del Trapani sono anteriori alsequestro e che il sequestro e poi la confisca hanno reso impossibile al Trapaniterzo in buona fede di agire in via esecutiva; in tal senso si evidenzia che ilGiudice dell’esecuzione del Tribunale di Tivoli, nella procedura immobiliaren. 489/2015 promossa dal creditore [OSCURATO:PERSONA], ha respinto l’intervento delTrapani perché i beni immobili sottoposti a pignoramento immobiliare non eranopiù nella disponibilità della società [OSCURATO:PERSONA], essendo nel frattempo intervenuta laconversione del sequestro preventivo in confisca di tutti i beni della citatasocietà.Rileva al riguardo che con provvedimento del 26.03.2021 - incidente diesecuzione n. 153/2021 - la Prima sezione del Tribunale di Roma ha revocato laconfisca su beni gravati da ipoteca in favore di [OSCURATO:PERSONA] (mutuo[OSCURATO:DATA_NASCITA], ipoteca 01.06.2006 per € 2.906.355,77) sulla base del principio —già affermato da Sez.

I, n. 15534/2017 — secondo cui la confisca non pregiudica idiritti del terzo in buona fede titolare di garanzia reale.Il ricorrente chiede pertanto analogo riconoscimento della propriaposizione di terzo in buona fede.Si censura, poi, l’erronea applicazione dell’art. 11 L. 146 del 2006 da partedell’ordinanza impugnata poiché tale disciplina — attinente alla gestione dei beniconfiscati in relazione a reati transnazionali — non limita la tutela del creditore inbuona fede da atto o fatto illecito, né si pone in contrasto con il [OSCURATO:PERSONA] la L. 161/2017; in ogni caso, considerato che il sequestro è anteriore all’entratain vigore del [OSCURATO:PERSONA], la difesa rileva che avrebbe dovuto trovareapplicazione la legge n. 575 del 1965, concludendosi quindi per la riformadell’ordinanza impugnata e per l’ammissibilità dell’istanza di Trapani quale terzoin buona fede titolare del credito sorto prima della misura reale.2.3.

Con il terzo motivo, il ricorrente deduce l’erronea applicazionedell’art. 1, commi 205 e 206, della L. 228 del 2012, alla luce anche delparere delProcuratore Generale del 23.10.2025.In particolare, la sentenza del Tribunale civile del 2022 haaccertatoildiritto del ricorrente allarestituzione del prezzorendendo l’attoopponibile allaconfisca del 2010secondo la previgente disciplina della legge n. 575/1965.Inoltre si rileva che il parere dell’ANBSC del [OSCURATO:DATA_NASCITA] contieneaffermazioni errate, poiché non considera il titolo originario del credito (lacompravendita del 2008) né la sentenza civile che lo ha riconosciuto.Il ricorrente ricorda che a causa della confisca, oggi la società nondispone più di un patrimonio sul quale Trapani possa soddisfarsi.

Il motivoconclude affermando che, anche per tali ragioni, non possono considerarsi spiratii termini di cui ai commi 205 e 206 dell’art. 1 L. 228/2012 (ove applicabili alcaso) e che il credito del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] deve poter trovare soddisfacimentonella procedura di gestione dei beni confiscati.2.4.

Con il quarto motivo il ricorrente deduce vizi motivazionali in ordinedelle circostanze di fatto relative all’applicazione dell’art. 11 della legge n. 146del 2006, alla luce del parere non favorevole del Dirigente dell’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Secondo la difesa, tale parere non tiene conto di alcune delle circostanzeevidenziate che sono decisive, ovvero che al momento delle decisioni sullaconfisca dei beni della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], il patrimonio della società era già statocompletamente sottratto, rendendola incapace di soddisfare qualsiasiobbligazione, incluso il debito verso Trapani.Un ulteriore profilo critico riguarda la parte della motivazionedell’ordinanza impugnata in cui si afferma che l’immobile acquistato dal Trapanisarebbe stato oggetto di sequestro preventivo del 6 marzo 2010, trattandosi didato erroneo, poiché quel decreto non aveva riguardato l’appartamentocompravenduto, come risulta dalla documentazione civile e amministrativarichiamata.Complessivamente, il motivo mira a mettere in luce la contraddittorietà el’illogicità della motivazione impugnata, che non avrebbe valutato correttamentené la vicenda dell’immobile né la posizione creditoria di Trapani.2.5.

Con il quinto motivo, il ricorrente denuncia vizi motivazionali riguardoalla valutazione dell’attività svolta per il recupero del credito vantato da VittorioTrapani nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] srl.In particolare, il difensore rileva come sia errato sostenere — comeavvenuto nel provvedimento impugnato — che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] non avrebbefatto nulla per recuperare il suo credito.Al contrario, rileva la difesa come egli si fosse già attivato con un atto diprecetto e aveva tentato di intervenire nell’esecuzione immobiliare davanti alTribunale di Tivoli, ma senza successo perché la società era ormai insolvente,essendo stato confiscato tutto il patrimonio della [OSCURATO:PERSONA].Quindi non solo il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] aveva agito, ma il mancato recuperodel credito dipendeva esclusivamente dalla confisca dei beni, non dalla suainerzia.Quanto alla tardività dell’istanza, il ricorrente evidenzia che il credito nonha origine con la sentenza del 2022, bensì nel 2008, ovvero all’atto dell’acquistodi un immobile abusivo e non commerciabile, subendo in quel momento il danno.Si ribadisce che trattandosi Siccome di danno anteriore al sequestro del2010, non può operare la decadenza prevista dal decreto legislativo, dovendotrovare applicazione la disciplina recata dalla legge n. 228 del 2012, comeaffermato anche dalle Sezioni Unite penali, che proteggono il creditore terzo inbuona fede da ogni pregiudizio legato ai tempi di accertamento del danno in sedecivile.2.6.

Con il sesto motivo, si rileva che la competenza a decideresull’istanza di ammissione del credito di [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] diGiustizia spetta alla Corte di Appello penale di Roma, quale giudicedell’esecuzione ai sensi dell’art. 665 c.p.p.3.

Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, FerdinandoLignola, ha concluso chiedendo di qualificare il ricorso come opposizione ai sensidell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen. ed ordinare la trasmissione degli atti allaCorte di appello di Roma, in quanto l’ordinanza impugnata ha ad oggetto unamateria – la confisca - rientrante tra le competenze previste dall’art. 676 cod.proc. pen.4.

In data 10 marzo 2026, l’Avvocatura dello Stato ha trasmesso unrapporto dell’Agenzia [OSCURATO:PERSONA] per l’Amministrazione e la Destinazione dei [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA], la quale ha rilevato chenella fattispecie difetta il requisito della legittimazione processuale passiva nonessendo parte del giudizio che ha portato all’adozione dell’ordinanza impugnatadal ricorrente.Evidenzia, inoltre, che la confisca di cui si tratta è stata adottata ai sensidell’art. 12-sexies del decreto legge n. 306 del 1992 ed ha interessato la totalitàdelle quote e dei beni della società immobiliare.Nel rapporto si rileva che non trova applicazione la disciplina del Codiceantimafia perché la notizia di reato è stata iscritta nel registro delle notizie direato prima dell’entrata in vigore del codice e pertanto trova applicazione lanormativa della legge di stabilità del 2013 (legge n. 228 del 2012), per effettodell’art. 37 della legge n. 161 del 2017.Evidenzia, peraltro, che nel caso di specie, l’Agenzia ha correttamenteadempiuto agli obblighi di notifica dando la possibilità ai titolari dei diritti dicredito e art. 198 legge n. 228 di proporre la relativa domanda di ammissionenelle forme dell’incidente di esecuzione.

Evidenzia che la domanda del ricorrenteera stata presentata oltre i termini di cui alla legge n. 228 del 2012CONSIDERATO IN DIRITTO1.

Il ricorso non è fondato per le ragioni di seguito indicate.Come già evidenziato dai motivi di ricorso, l’istanza oggetto delprovvedimento impugnato si colloca nell’ambito di una complessa vicenda cheriguarda [OSCURATO:PERSONA], il quale nel 2008 acquistò da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], amministrata da [OSCURATO:PERSONA], un appartamento a Sacrofanorisultato abusivo e privo di abitabilità.

L’immobile infatti era stato costruito sullabase di un condono edilizio fondato su dichiarazioni false e successivi interventiirregolari, circostanze accertate dal Comune di Sacrofano che nel 2009 dispose ildiniego della sanatoria e ordinò la demolizione delle parti abusive.Il ricorrente fu coinvolto prima in un procedimento penale per abuso edilizio,dal quale fu assolto, poi in un procedimento davanti al TAR, che sospesel’ordinanza di demolizione e annullò il provvedimento comunale di acquisizione alpatrimonio comunale delle unità immobiliari di cui era divenuto proprietario.[OSCURATO:PERSONA] con atto del 16 dicembre 2016 ha citato in giudizio la societàvenditrice [OSCURATO:PERSONA] srl, per ottenere la restituzione delprezzo dell’immobile.Il Tribunale civile di Roma, con sentenza n. 12983 ha 2022, ha riconosciutola responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] e della sua amministratrice, condannandole arestituire al ricorrente euro 289.645,65 oltre interessi e spese, con efficaciaesecutiva immediata; risulta, da quanto evidenziato nel ricorso che il tentativo direcupero del credito attraverso una procedura esecutiva (E.I. n. 489 del 2015),promossa da [OSCURATO:PERSONA] fallì, perché tale procedura venne dichiarata estinta inragione del fatto che dal 6 marzo 2010, tutti i beni della [OSCURATO:PERSONA], erano statioggetto di sequestro e successivamente confiscati (con sentenza n. 19435 del2013 del Tribunale penale di Roma), ai sensi dell’ art. 11 della legge n. 146 del2006 (confisca transnazionale) nell’ambito del processo penale contro [OSCURATO:PERSONA]Ricci, conclusosi con la condanna per vari reati e per riciclaggio di denaro a livellotransnazionale.Va, poi, evidenziato che la confisca è divenuta irrevocabile il 21 giugno2018 (a seguito della sentenza Cass. sez.

V. n. 44920 del 2018) sicché i benisono stati assegnati alla gestione dell’[OSCURATO:PERSONA] sequestrati.Così sinteticamente ricostruiti i fatti che qui rilevano, va rilevato, inoltre,che il 20 ottobre 2023 il ricorrente ha depositato presso la Prima sezione delTribunale penale di Roma la domanda di ammissione del suo credito al passivodel fondo di gestione dei beni confiscati e amministrati dall’Agenzia [OSCURATO:PERSONA] e,in via alternativa, di intervento al [OSCURATO:PERSONA] o, ancora, in viasubordinata la revoca della confisca per equivalente del risarcimento del dannosubito.Rinviato il procedimento alla Corte di appello di Roma per competenza,acquisito il parere dell’Agenzia [OSCURATO:PERSONA] e del il Procuratore Generale, che èstato negativo, la Corte ha dichiarato, con l’ordinanza impugnata, l’istanzainammissibile, sostenendo che non vi fossero i presupposti, non essendoapplicabile alla istanza in parola alcuna delle normative afferenti i procedimenti diprevenzione.2.

Alla luce di tale ampia premessa e delle approfondite argomentazionidifensive deve rilevarsi come le censure del ricorrente, complessivamenteconsiderate, non colgano nel segno giacché, correttamente, la Corte di Appello diRoma ha dichiarato inammissibile l’istanza con cui il richiedente ha chiesto di farvalere il credito accertato in sede civile nei confronti dell’Agenzia [OSCURATO:PERSONA] per iBeni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (ANBSC), che gestisce i beni confiscati alla societàriconducibile alla [OSCURATO:PERSONA].L’ordinanza impugnata ha offerto plurime argomentazioni per affermareche nella fattispecie non risultassero ragioni nel senso della competenza delgiudice dell’esecuzione penale a conoscere di una domanda di naturaprettamente civilistica.La pretesa del ricorrente di soddisfarsi sui beni confiscati, in via definitiva,risulta priva di titolo atteso che egli è un terzo estraneo alla procedura,configurandosi quale mero creditore chirografario.Rispetto ai beni confiscati alla [OSCURATO:PERSONA] immobiliari s.r.l. ilricorrente risulta terzo estraneo in quanto l’immobile oggetto dellacompravendita, e del quale rivendica la restituzione del prezzo, non è statooggetto di sequestro e poi di confisca in relazione ai reati commessidall’amministratore unico della società, sicché il bene in parola non è statoaggredito dalla procedura di confisca.Correttamente, pertanto, la Corte di appello ha rilevato che l’unico soggettogiudizialmente individuato dal Tribunale civile quale tenuto a restituire il prezzodell’immobile è la società immobiliare e non l’Agenzia [OSCURATO:PERSONA] dei BeniConfiscati alla criminalità organizzata, venendo in rilievo un credito derivante daun rapporto contrattuale avente ad oggetto un bene diverso da quelli confiscati,riconosciuto con la sentenza del Tribunale civile del 2022, poi appellata.Né in senso difforme rileva il rapporto dell’Agenzia trasmesso a questaCorte dall’Avvocatura dello Stato risultando da esso che in ordine alla domandaavanzata dal ricorrente vi è stata, ai sensi della legge n. 228 del 2012, unapreliminare verifica di ammissibilità che si è conclusa con una decisione negativaper tardività della domanda.

Né peraltro rileva la revoca della confisca dispostain favore di [OSCURATO:PERSONA] intesa nel 2021, atteso che come risulta dal ricorso, l’istitutoera creditore ipotecario in relazione ad alcuni degli immobili confiscati prima chefossero sottoposti a sequestro.In definitiva, per le ragioni anzidette, il titolo in questione, sorto nel 2022,non è opponibile all’Agenzia essendosi formato al di fuori della procedura diconfisca e concernente un rapporto contrattuale su un immobile non oggetto diconfisca.3.

Alla stregua delle considerazioni esposte, il ricorso deve essere rigettato.Consegue alla pronuncia la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 27/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te d'appello di Romaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che haconcluso chiedendo di riqualificare il ricorso per cassazione come opposizione, aisensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Roma hadichiarato inammissibile l’istanza formulata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] ad oggetto “ammissione al credito di 289.645,65 euro, oltre interessi dimora dalla domanda del 16.12.2016, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione”.2. Avverso l’ordinanza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, per iltramite del difensore di fiducia per il tramite dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],deducendo sei motivi di ricorso, di seguito enunciati in conformità al disposto2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce l’erronea applicazione dellenorme del cod. antimafia e dell’art. 37 della legge n. 161 del 2017, comemodificato a seguito dell’intervento della sentenza della Corte costituzionale n.18 del 2023 e delle norme della Direttiva 2024/1260 UE del 24 aprile 2024.Il ricorrente, in qualità di terzo creditore in buona fede, lamenta chel’ordinanza impugnata ha dichiarato inammissibile l’istanza con ciò escludendo ilsuo credito dalla procedura di prevenzione, nonostante esso tragga origine da unfatto illecito subito prima dell’applicazione del sequestro di prevenzione.Egli rileva anzitutto comel’appartamento sito in Sacrofano, poi risultatoabusivo e privo di abitabilità, fu da lui acquistato da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], amministrata da [OSCURATO:PERSONA] nel 2008 e, dunque, prima delsequestro operato il 06.03.2010, con la conseguenza che il pregiudizio lamentatoderiverebbe proprio dalla successiva conversione del sequestro in confisca, cheha impedito al creditore, terzo in buona fede, di agire contro il proposto privo diun patrimonio disponibile.Più specificamente, nel ricorso, si evidenzia che il credito vantato daVittorio Trapani non nasce dalla risoluzione del contratto, come sostenutodall’ordinanza impugnata, ma da un atto illecito concretizzatosi con la stipula delcontratto di compravendita dell’unità abitativa, abusiva ed inagibile, del 26giugno 2008, per effetto dell’attività illecita, come accertato con sentenza n.12983 del 2022, dalla quale derivano, ad avviso del ricorrente, effetti restitutoriimmediatamente esecutivi ovvero la restituzione del prezzo di acquistoprecedente al sequestro.Sostiene la difesa che poiché il contratto di compravendita è risultatoviziato da raggiri finalizzati a ottenere il pagamento del prezzo, il dannopatrimoniale subito da Trapani si è verificato immediatamente, al momento dellastipula, ovvero ben due anni prima dal sequestro preventivo dei beni dellasocietà.Pertanto, secondo il ricorrente, non può dirsi che il credito sia “sorto dopola confisca”, come affermato dalla Corte d’Appello, perché il danno deriva da unfatto illecito preesistente al vincolo penale.In punto di ricostruzione normativa, il ricorrente richiama la sentenza n.18 del 2023 della Corte costituzionale, la quale ha dichiarato l’illegittimitàdell’art. 37 L. 161/2017 nella parte in cui consentiva la decorrenza dei termini didecadenza ex art. 1, commi 199 e 205, L. 228/2012 in epoca anteriore alla stessalegge; tale pronuncia, osserva il ricorrente, incide direttamente sulla tempestivitàe sulla proponibilità delle domande dei terzi creditori.Il ricorrente sottolinea poi che l’art. 52 del cod. antimafia include anche icrediti da fatto illecito e in tale prospettiva, il momento rilevante per stabilirel’anteriorità del credito non è quello della sua accertata esistenza, ma quello dellacommissione dell’illecito che genera l’obbligazione risarcitoria.Si tratta di un principio definitivamente chiarito dalle Sezioni Unite penalidella Cassazione del 14.11.2025, n. 37200, le quali hanno affermato che ilcredito del terzo derivante da fatto illecito deve essere sorto primadell’applicazione della misura cautelare e deve essere accertato giudizialmenteentro i termini previsti per l’ammissione al passivo.Si richiama, inoltre, l’art. 104 bis, comma 1sexies, disp. att. cod. proc.pen., introdotto nel 2022, che sancisce la generale salvaguardia dei diritti dellapersona offesa alle restituzioni e al risarcimento anche nei procedimenti disequestro e confisca di prevenzione.A ciò si aggiunge la Direttiva UE 2024/1260, che impone agli Statimembri di garantire che l’esecuzione delle misure di confisca non pregiudichi idiritti delle vittime e che siano assicurate forme effettive di tutela dei dirittipatrimoniali dei terzi danneggiati. Sebbene l’attuazione della direttiva siaprevista entro novembre 2026, la sua portata già indica un indirizzo europeofavorevole alla piena protezione dei crediti derivanti da illecito.Il ricorrente sostiene che, alla luce della normativa nazionale,dell’indirizzo giurisprudenziale consolidato (Cass. Sez. Unite 14.11.2025), dellagiurisprudenza costituzionale e dei principi europei, il suo credito — sorto primadel sequestro e riconosciuto giudizialmente — deve essere ammesso allo statopassivo.L’inammissibilità dichiarata con il provvedimento impugnato, pertanto,contrasta con il quadro normativo e giurisprudenziale vigente e finisce persacrificare illegittimamente i diritti del terzo in buona fede.2.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce la violazionedell’art. 11 della legge n. 146 del 2006 in relazione alla non corretta collocazionetemporale della stipula della compravendita del 26 giugno 2008 rispetto alsequestro preventivo del 6 marzo 2010, poi convertito in confisca con lasentenza n. 19453 del 2013 del Tribunale penale di Roma.Si rileva che il danno e, dunque, il credito del Trapani sono anteriori alsequestro e che il sequestro e poi la confisca hanno reso impossibile al Trapaniterzo in buona fede di agire in via esecutiva; in tal senso si evidenzia che ilGiudice dell’esecuzione del Tribunale di Tivoli, nella procedura immobiliaren. 489/2015 promossa dal creditore [OSCURATO:PERSONA], ha respinto l’intervento delTrapani perché i beni immobili sottoposti a pignoramento immobiliare non eranopiù nella disponibilità della società [OSCURATO:PERSONA], essendo nel frattempo intervenuta laconversione del sequestro preventivo in confisca di tutti i beni della citatasocietà.Rileva al riguardo che con provvedimento del 26.03.2021 - incidente diesecuzione n. 153/2021 - la Prima sezione del Tribunale di Roma ha revocato laconfisca su beni gravati da ipoteca in favore di [OSCURATO:PERSONA] (mutuo[OSCURATO:DATA_NASCITA], ipoteca 01.06.2006 per € 2.906.355,77) sulla base del principio —già affermato da Sez. I, n. 15534/2017 — secondo cui la confisca non pregiudica idiritti del terzo in buona fede titolare di garanzia reale.Il ricorrente chiede pertanto analogo riconoscimento della propriaposizione di terzo in buona fede.Si censura, poi, l’erronea applicazione dell’art. 11 L. 146 del 2006 da partedell’ordinanza impugnata poiché tale disciplina — attinente alla gestione dei beniconfiscati in relazione a reati transnazionali — non limita la tutela del creditore inbuona fede da atto o fatto illecito, né si pone in contrasto con il [OSCURATO:PERSONA] la L. 161/2017; in ogni caso, considerato che il sequestro è anteriore all’entratain vigore del [OSCURATO:PERSONA], la difesa rileva che avrebbe dovuto trovareapplicazione la legge n. 575 del 1965, concludendosi quindi per la riformadell’ordinanza impugnata e per l’ammissibilità dell’istanza di Trapani quale terzoin buona fede titolare del credito sorto prima della misura reale.2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce l’erronea applicazionedell’art. 1, commi 205 e 206, della L. 228 del 2012, alla luce anche delparere delProcuratore Generale del 23.10.2025.In particolare, la sentenza del Tribunale civile del 2022 haaccertatoildiritto del ricorrente allarestituzione del prezzorendendo l’attoopponibile allaconfisca del 2010secondo la previgente disciplina della legge n. 575/1965.Inoltre si rileva che il parere dell’ANBSC del [OSCURATO:DATA_NASCITA] contieneaffermazioni errate, poiché non considera il titolo originario del credito (lacompravendita del 2008) né la sentenza civile che lo ha riconosciuto.Il ricorrente ricorda che a causa della confisca, oggi la società nondispone più di un patrimonio sul quale Trapani possa soddisfarsi. Il motivoconclude affermando che, anche per tali ragioni, non possono considerarsi spiratii termini di cui ai commi 205 e 206 dell’art. 1 L. 228/2012 (ove applicabili alcaso) e che il credito del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] deve poter trovare soddisfacimentonella procedura di gestione dei beni confiscati.2.4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce vizi motivazionali in ordinedelle circostanze di fatto relative all’applicazione dell’art. 11 della legge n. 146del 2006, alla luce del parere non favorevole del Dirigente dell’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Secondo la difesa, tale parere non tiene conto di alcune delle circostanzeevidenziate che sono decisive, ovvero che al momento delle decisioni sullaconfisca dei beni della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], il patrimonio della società era già statocompletamente sottratto, rendendola incapace di soddisfare qualsiasiobbligazione, incluso il debito verso Trapani.Un ulteriore profilo critico riguarda la parte della motivazionedell’ordinanza impugnata in cui si afferma che l’immobile acquistato dal Trapanisarebbe stato oggetto di sequestro preventivo del 6 marzo 2010, trattandosi didato erroneo, poiché quel decreto non aveva riguardato l’appartamentocompravenduto, come risulta dalla documentazione civile e amministrativarichiamata.Complessivamente, il motivo mira a mettere in luce la contraddittorietà el’illogicità della motivazione impugnata, che non avrebbe valutato correttamentené la vicenda dell’immobile né la posizione creditoria di Trapani.2.5. Con il quinto motivo, il ricorrente denuncia vizi motivazionali riguardoalla valutazione dell’attività svolta per il recupero del credito vantato da VittorioTrapani nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] srl.In particolare, il difensore rileva come sia errato sostenere — comeavvenuto nel provvedimento impugnato — che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] non avrebbefatto nulla per recuperare il suo credito.Al contrario, rileva la difesa come egli si fosse già attivato con un atto diprecetto e aveva tentato di intervenire nell’esecuzione immobiliare davanti alTribunale di Tivoli, ma senza successo perché la società era ormai insolvente,essendo stato confiscato tutto il patrimonio della [OSCURATO:PERSONA].Quindi non solo il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] aveva agito, ma il mancato recuperodel credito dipendeva esclusivamente dalla confisca dei beni, non dalla suainerzia.Quanto alla tardività dell’istanza, il ricorrente evidenzia che il credito nonha origine con la sentenza del 2022, bensì nel 2008, ovvero all’atto dell’acquistodi un immobile abusivo e non commerciabile, subendo in quel momento il danno.Si ribadisce che trattandosi Siccome di danno anteriore al sequestro del2010, non può operare la decadenza prevista dal decreto legislativo, dovendotrovare applicazione la disciplina recata dalla legge n. 228 del 2012, comeaffermato anche dalle Sezioni Unite penali, che proteggono il creditore terzo inbuona fede da ogni pregiudizio legato ai tempi di accertamento del danno in sedecivile.2.6. Con il sesto motivo, si rileva che la competenza a decideresull’istanza di ammissione del credito di [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] diGiustizia spetta alla Corte di Appello penale di Roma, quale giudicedell’esecuzione ai sensi dell’art. 665 c.p.p.3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, FerdinandoLignola, ha concluso chiedendo di qualificare il ricorso come opposizione ai sensidell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen. ed ordinare la trasmissione degli atti allaCorte di appello di Roma, in quanto l’ordinanza impugnata ha ad oggetto unamateria – la confisca - rientrante tra le competenze previste dall’art. 676 cod.proc. pen.4. In data 10 marzo 2026, l’Avvocatura dello Stato ha trasmesso unrapporto dell’Agenzia [OSCURATO:PERSONA] per l’Amministrazione e la Destinazione dei [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA], la quale ha rilevato chenella fattispecie difetta il requisito della legittimazione processuale passiva nonessendo parte del giudizio che ha portato all’adozione dell’ordinanza impugnatadal ricorrente.Evidenzia, inoltre, che la confisca di cui si tratta è stata adottata ai sensidell’art. 12-sexies del decreto legge n. 306 del 1992 ed ha interessato la totalitàdelle quote e dei beni della società immobiliare.Nel rapporto si rileva che non trova applicazione la disciplina del Codiceantimafia perché la notizia di reato è stata iscritta nel registro delle notizie direato prima dell’entrata in vigore del codice e pertanto trova applicazione lanormativa della legge di stabilità del 2013 (legge n. 228 del 2012), per effettodell’art. 37 della legge n. 161 del 2017.Evidenzia, peraltro, che nel caso di specie, l’Agenzia ha correttamenteadempiuto agli obblighi di notifica dando la possibilità ai titolari dei diritti dicredito e art. 198 legge n. 228 di proporre la relativa domanda di ammissionenelle forme dell’incidente di esecuzione. Evidenzia che la domanda del ricorrenteera stata presentata oltre i termini di cui alla legge n. 228 del 2012CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso non è fondato per le ragioni di seguito indicate.Come già evidenziato dai motivi di ricorso, l’istanza oggetto delprovvedimento impugnato si colloca nell’ambito di una complessa vicenda cheriguarda [OSCURATO:PERSONA], il quale nel 2008 acquistò da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], amministrata da [OSCURATO:PERSONA], un appartamento a Sacrofanorisultato abusivo e privo di abitabilità. L’immobile infatti era stato costruito sullabase di un condono edilizio fondato su dichiarazioni false e successivi interventiirregolari, circostanze accertate dal Comune di Sacrofano che nel 2009 dispose ildiniego della sanatoria e ordinò la demolizione delle parti abusive.Il ricorrente fu coinvolto prima in un procedimento penale per abuso edilizio,dal quale fu assolto, poi in un procedimento davanti al TAR, che sospesel’ordinanza di demolizione e annullò il provvedimento comunale di acquisizione alpatrimonio comunale delle unità immobiliari di cui era divenuto proprietario.[OSCURATO:PERSONA] con atto del 16 dicembre 2016 ha citato in giudizio la societàvenditrice [OSCURATO:PERSONA] srl, per ottenere la restituzione delprezzo dell’immobile.Il Tribunale civile di Roma, con sentenza n. 12983 ha 2022, ha riconosciutola responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] e della sua amministratrice, condannandole arestituire al ricorrente euro 289.645,65 oltre interessi e spese, con efficaciaesecutiva immediata; risulta, da quanto evidenziato nel ricorso che il tentativo direcupero del credito attraverso una procedura esecutiva (E.I. n. 489 del 2015),promossa da [OSCURATO:PERSONA] fallì, perché tale procedura venne dichiarata estinta inragione del fatto che dal 6 marzo 2010, tutti i beni della [OSCURATO:PERSONA], erano statioggetto di sequestro e successivamente confiscati (con sentenza n. 19435 del2013 del Tribunale penale di Roma), ai sensi dell’ art. 11 della legge n. 146 del2006 (confisca transnazionale) nell’ambito del processo penale contro [OSCURATO:PERSONA]Ricci, conclusosi con la condanna per vari reati e per riciclaggio di denaro a livellotransnazionale.Va, poi, evidenziato che la confisca è divenuta irrevocabile il 21 giugno2018 (a seguito della sentenza Cass. sez. V. n. 44920 del 2018) sicché i benisono stati assegnati alla gestione dell’[OSCURATO:PERSONA] sequestrati.Così sinteticamente ricostruiti i fatti che qui rilevano, va rilevato, inoltre,che il 20 ottobre 2023 il ricorrente ha depositato presso la Prima sezione delTribunale penale di Roma la domanda di ammissione del suo credito al passivodel fondo di gestione dei beni confiscati e amministrati dall’Agenzia [OSCURATO:PERSONA] e,in via alternativa, di intervento al [OSCURATO:PERSONA] o, ancora, in viasubordinata la revoca della confisca per equivalente del risarcimento del dannosubito.Rinviato il procedimento alla Corte di appello di Roma per competenza,acquisito il parere dell’Agenzia [OSCURATO:PERSONA] e del il Procuratore Generale, che èstato negativo, la Corte ha dichiarato, con l’ordinanza impugnata, l’istanzainammissibile, sostenendo che non vi fossero i presupposti, non essendoapplicabile alla istanza in parola alcuna delle normative afferenti i procedimenti diprevenzione.2. Alla luce di tale ampia premessa e delle approfondite argomentazionidifensive deve rilevarsi come le censure del ricorrente, complessivamenteconsiderate, non colgano nel segno giacché, correttamente, la Corte di Appello diRoma ha dichiarato inammissibile l’istanza con cui il richiedente ha chiesto di farvalere il credito accertato in sede civile nei confronti dell’Agenzia [OSCURATO:PERSONA] per iBeni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (ANBSC), che gestisce i beni confiscati alla societàriconducibile alla [OSCURATO:PERSONA].L’ordinanza impugnata ha offerto plurime argomentazioni per affermareche nella fattispecie non risultassero ragioni nel senso della competenza delgiudice dell’esecuzione penale a conoscere di una domanda di naturaprettamente civilistica.La pretesa del ricorrente di soddisfarsi sui beni confiscati, in via definitiva,risulta priva di titolo atteso che egli è un terzo estraneo alla procedura,configurandosi quale mero creditore chirografario.Rispetto ai beni confiscati alla [OSCURATO:PERSONA] immobiliari s.r.l. ilricorrente risulta terzo estraneo in quanto l’immobile oggetto dellacompravendita, e del quale rivendica la restituzione del prezzo, non è statooggetto di sequestro e poi di confisca in relazione ai reati commessidall’amministratore unico della società, sicché il bene in parola non è statoaggredito dalla procedura di confisca.Correttamente, pertanto, la Corte di appello ha rilevato che l’unico soggettogiudizialmente individuato dal Tribunale civile quale tenuto a restituire il prezzodell’immobile è la società immobiliare e non l’Agenzia [OSCURATO:PERSONA] dei BeniConfiscati alla criminalità organizzata, venendo in rilievo un credito derivante daun rapporto contrattuale avente ad oggetto un bene diverso da quelli confiscati,riconosciuto con la sentenza del Tribunale civile del 2022, poi appellata.Né in senso difforme rileva il rapporto dell’Agenzia trasmesso a questaCorte dall’Avvocatura dello Stato risultando da esso che in ordine alla domandaavanzata dal ricorrente vi è stata, ai sensi della legge n. 228 del 2012, unapreliminare verifica di ammissibilità che si è conclusa con una decisione negativaper tardività della domanda. Né peraltro rileva la revoca della confisca dispostain favore di [OSCURATO:PERSONA] intesa nel 2021, atteso che come risulta dal ricorso, l’istitutoera creditore ipotecario in relazione ad alcuni degli immobili confiscati prima chefossero sottoposti a sequestro.In definitiva, per le ragioni anzidette, il titolo in questione, sorto nel 2022,non è opponibile all’Agenzia essendosi formato al di fuori della procedura diconfisca e concernente un rapporto contrattuale su un immobile non oggetto diconfisca.3. Alla stregua delle considerazioni esposte, il ricorso deve essere rigettato.Consegue alla pronuncia la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 27/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 24779/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris