Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2Decisione del 8 giugno 2023

Cassazione n. 29564/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misura cautelare reale, ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del /CU medesimo Tribunale il 15 dicembre 2022 avente ad oggetto la somma di danaro di euro 569.557,00 della quale il ricorrente aveva la disponibilità, ritenendo che essa fosse profitto del reato di ricettazione, come qualificata la condotta dal Giudice per le indagini preliminari rispetto alla contestazione del reato di riciclagg io.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge per avere il Tribunale confermato il decreto di sequestro preventivo senza tenere conto del fatto che il ricorrente non rivestiva più la qualità di indagato nel procedimento di cui si tratta, essendo stata stralciata la sua posizione, con provvedimento del Pubblico ministero antecedente al sequestro ed ai fini di una successiva richiesta di archiviazione.

Tanto darebbe luogo alla impossibilità di procedere nei confronti del ricorrente per la sussistenza di un bis in idem applicabile anche alla fase cautelare, avendo già il Pubblico ministero consumato il suo potere di esercitare l'azione penale per il medesimo fatto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per difetto di autosufficienza.

L'ordinanza impugnata, come risulta dalla intestazione, è stata emessa nell'ambito del procedimento n. 12990/17 R.G.P.M. nel quale il ricorrente è indagato.

Non risulta agli atti alcun decreto di archiviazione nei suoi confronti.

Il ricorrente, a sostegno della sue ragioni, si è limitato ad allegare non un decreto di archiviazione - che avrebbe reso rilevante la questione posta dal ricorso - ma un provvedimento di stralcio della sua posizione e di quella di altri coindagati tuttavia relativo a non meglio indicati reati, emesso in data antecedente alla richiesta di emissione della misura cautelare, che è sorretta, allo stato degli atti, da idoneo titolo contestato al ricorrente nella qualità di indagato.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Sentenza a motivazione semplificata.

Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 08.06.2023.hA .

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misura cautelare reale, ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del /CU medesimo Tribunale il 15 dicembre 2022 avente ad oggetto la somma di danaro di euro 569.557,00 della quale il ricorrente aveva la disponibilità, ritenendo che essa fosse profitto del reato di ricettazione, come qualificata la condotta dal Giudice per le indagini preliminari rispetto alla contestazione del reato di riciclagg io. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge per avere il Tribunale confermato il decreto di sequestro preventivo senza tenere conto del fatto che il ricorrente non rivestiva più la qualità di indagato nel procedimento di cui si tratta, essendo stata stralciata la sua posizione, con provvedimento del Pubblico ministero antecedente al sequestro ed ai fini di una successiva richiesta di archiviazione. Tanto darebbe luogo alla impossibilità di procedere nei confronti del ricorrente per la sussistenza di un bis in idem applicabile anche alla fase cautelare, avendo già il Pubblico ministero consumato il suo potere di esercitare l'azione penale per il medesimo fatto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per difetto di autosufficienza. L'ordinanza impugnata, come risulta dalla intestazione, è stata emessa nell'ambito del procedimento n. 12990/17 R.G.P.M. nel quale il ricorrente è indagato. Non risulta agli atti alcun decreto di archiviazione nei suoi confronti. Il ricorrente, a sostegno della sue ragioni, si è limitato ad allegare non un decreto di archiviazione - che avrebbe reso rilevante la questione posta dal ricorso - ma un provvedimento di stralcio della sua posizione e di quella di altri coindagati tuttavia relativo a non meglio indicati reati, emesso in data antecedente alla richiesta di emissione della misura cautelare, che è sorretta, allo stato degli atti, da idoneo titolo contestato al ricorrente nella qualità di indagato. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 08.06.2023.hA . Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 29564/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris