CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 luglio 2017
Cassazione n. 15943/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NALE di Napoli nordUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che haconcluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’impugnata ordinanza, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in funzione digiudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di revoca dell'ordine di demolizionedelle opere abusive di cui alla sentenza di condanna del medesimo Tribunale,irrevocabile, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per i reati di cuiagli artt. 44 lett. b) del d.P.R. n. 380 del 2001, per avere, in prosecuzione deilavori, realizzato opere abusive consistite nella verniciatura dei pilastri in legno,nella pavimentazione e installazione di pannelli in alluminio, a completamento diprecedente realizzazione di un basamento in c.a. per circa mq 50, sovrastantestruttura i legno di 12 pali con travi e parziale copertura.2. Avverso l’ordinanza il difensore del [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione, deducendo, due motivi di ricorso.2.1. Con il primo motivo di ricorso deduce la violazione di cui agli artt. 669cod.proc.pen. inesistenza del titolo esecutivo, carenza dei presupposti per azionarel’azione esecutiva. Premette il ricorrente che con sentenza del Tribunale di NapoliNord, in data 03/07/2017, era stato assolto dal reato di cui all’art. 44 lett. b) deld.P.R. n. 380 del 2001 per la realizzazione di uno zatterone in c.a. di circa mq 50,sovrastante struttura in legno di 12 pali con travi e parziale copertura e che, consuccessiva sentenza in data 11/05/2021, il medesimo era stato condannato inrelazione al reato di cui all’art. 44 lett. b) del d.P.R. n. 380 del 2001 per avere,senza premesso a costruire, iniziato e proseguito la realizzazione di una tettoiasovrastante n. 12 pali in legno e travi con tegole, poggiata su pavimentazione conmattonelle sulla base in calcestruzzo e chiusa ai lati con pannelli in alluminio, converniciatura dei pali; che il ricorrente provvedeva a demolire le sole opere“additive” successive alla sentenza di assoluzione consistenti nella verniciatura deipali, la pavimentazione e i pannelli in alluminio.Ciò premesso, deduce l’illegittimità per violazione di legge, dell’ordine didemolizione avente ad oggetto anche le opere già oggetto della sentenza diassoluzione. Argomenta il ricorrente la violazione dell’art. 669 comma 8cod.proc.pen. là dove prescrive che in presenza di una sentenza di proscioglimentoe una di condanna il giudice ordina l’esecuzione della sentenza di proscioglimento,sicchè non avrebbe dovuto essere eseguita la sentenza di condanna con ilconseguente ordine di demolizione.2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di cui all’art. 606, comma 1lett. b) cod.proc.pen. in relazione all’inesistenza del titolo esecutivo. Secondo ilricorrente l’ordine di demolizione non potrebbe ricomprendere anche le operepreesistenti oggetto della sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste.3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiestol’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. - Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.Va preliminarmente rilevato, in punto di fatto, che l’ordine di demolizionedelle opere abusive, impartito con la sentenza di condanna, riguarda le opererealizzate in prosecuzione consistenti in una tettoia sovrastante n. 12 pali in legnoe travi con tegole poggiata su pavimentazione con mattonelle su una base incalcestruzzo e chiusa ai lati con pannelli in alluminio, il tutto su un basamento inc.a. di circa mq. 50 con sovrastanti n. 12 pali in legno (opere oggetto di unasentenza di assoluzione che aveva revocato l’ordine di demolizione).2. Ciò detto, risulta manifestamente infondato il primo motivo di ricorso.L’art. 669 cod.proc.pen. disciplina l’esecuzione di una pluralità di sentenze per ilmedesimo fatto contro la stessa persona. Al comma 8, prevede che “Salvo quantoprevisto dagli articoli 69 comma 2 e 345, se si tratta di una sentenza diproscioglimento e di una sentenza di condanna o di un decreto penale, il giudiceordina l'esecuzione della sentenza di proscioglimento revocando la decisione dicondanna. Tuttavia, se il proscioglimento è stato pronunciato per estinzione delreato verificatasi successivamente alla data in cui è divenuta irrevocabile ladecisione di condanna, si esegue quest'ultima”.Il presupposto applicativo risiede nell’identità del fatto per cui sonointervenute le due sentenze (quella di assoluzione e quella di condanna)inconciliabili tra loro nei confronti della stessa persona.Nel caso in esame, l’identità del fatto, già oggetto del motivo di ricorso percassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli del 18/09/2023, n.10828, che lo aveva disatteso, è stata esclusa dalla sentenza della Corte dicassazione con la sentenza n. 30934 del 2024, sicchè la dedotta violazione del nebis in idem è coperta da giudicato che non può essere messo in discussione inquesta sede.In ongi caso, la citata sentenza ha richiamato il principio a tenore del qualeil divieto di un secondo giudizio per il reato di abuso edilizio di cui all'art. 44 deld.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, riguarda soltanto la condotta posta in essere nelperiodo indicato nell'imputazione ed accertato con la sentenza irrevocabile, manon anche l'eventuale prosecuzione o la ripresa degli interventi edificatori in unperiodo successivo, attesa la natura permanente della fattispecie e la conseguentescomponibilità giuridica dei comportamenti posti in essere dall'imputato (Sez. 3,ord. n. 19354 del 21/04/2015, Rv. 263514), e poiché il precedente processo avevavalutato le condotte commesse sino al 14 agosto 2015, quali iniziative edilirealizzate in assenza di permesso di costruire e che i lavori della successivacondanna erano lavori in prosecuzione accertati il 7 dicembre 2020, ha disattesola violazione del principio del ne bis in idem, non sussistendo l’identità del fatto.3. Anche il secondo motivo di ricorso risulta manifestamente infondatoperché contrario alla giurisprudenza di legittimità, anche richiamata nelprovvedimento impugnato, secondo cui l'ordine di demolizione conseguente allasentenza di condanna, previsto dall'art. 31, comma 9, d.P.R. 6 giugno 2001, n.380, pur se relativo ad interventi edilizi di prosecuzione e/o di completamento diun pregresso abuso dichiarato estinto per prescrizione e in relazione al quale ilprecedente ordine demolitorio era stato revocato, deve comunque essere eseguitosull'immobile considerato nella sua interezza (Sez. 3, n. 869 del 14/12/2023,Cutolo, Rv. 285733 – 01; Sez. 3, n. 37245 del 17/04/2024, Russo, Rv. 286887 –01; Sez. 3, n. 4758 del 20/12/2023, dep. 2024, Petrazzuolo, non mass. e n.690del 11/10/2023, dep. 2024, Favicchio, non mass; e n. 24719 del 03/04/2025, nonmass. e n. 5537 del 2025 e n. 871 del 2024 non mass.).Il principio enunciato trova applicazione anche nel caso in esame nel qualela revoca del precedente ordine di demolizione afferisce ad una sentenza diassoluzione secondo quanto qui di seguito enunciato.La tesi difensiva secondo cui l’ordine di demolizione avrebbe dovuto averead oggetto le sole opere di completamento realizzate sulla struttura in legno,consistenti nella verniciatura dei pilastri, nella posa della pavimentazione enell’installazione dei pannelli in alluminio, e non il manufatto nel suo complesso, èstata correttamente e motivatamente disattesa nel provvedimento impugnato.3.1. Va rilevato, in primo luogo, sotto il profilo sistematico, che l'ordine didemolizione impartito da una sentenza divenuta irrevocabile, che ha indubbiafunzione ripristinatoria e non sanzionatoria (tra le tante: Sez. 3, n. 3979 del21/09/2018, Rv. 275850), costituisce titolo autosufficiente rispetto ad altri ordinidi demolizione aventi il medesimo oggetto, ma emessi in conseguenza di altrecondotte. Invero, ogni ordine di demolizione pronunciato dal giudice penale ex art.31, comma 9, d.P.R. n. 380 del 2001 viene emesso all'esito di un giudizio aventead oggetto uno specifico fatto sussunto in una delle fattispecie di cui all'art. 44d.P.R. cit., e si riferisce alle opere realizzate con quella specifica condotta. Sicchéla caducazione di ulteriori ordini di demolizione per ragioni determinate dall'esitodei processi nei quali questi ultimi erano stati emessi non esplica alcuna incidenzain ordine alla efficacia di quello "cristallizzato" in una sentenza di condannairrevocabile.In secondo luogo, in caso di abusi realizzati in progressione, la demolizionedeve necessariamente coinvolgere tutte le opere complessivamente eunitariamente intese e ciò in quanto l'abuso edilizio per il quale è intervenutacondanna (e su cui si fonda il successivo ordine demolitorio) costituisce il"completamento" di un'attività edilizia riguardante il medesimo immobile inrelazione al quale è intervenuta la precedente declaratoria di proscioglimento cheha comportato la revoca del relativo ordine di demolizione.In tale ultimo senso questa Suprema Corte ha infatti precisato che l'ordinedi demolizione del manufatto abusivo, previsto dall'art. 31, comma nono, deld.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, riguarda l'edificio nel suo complesso, comprensivodi eventuali aggiunte ci modifiche successive all'esercizio dell'azione penale e/oalla condanna, atteso che l'obbligo di demolizione si configura come un dovere di"restitutio in integrum" dello stato dei luoghi e, come tale, non può non avere adoggetto sia il manufatto abusivo originariamente contestato, sia le opereaccessorie e complementari nonché le superfetazioni successive, sulle quali siriversa il carattere abusivo dell'originaria costruzione (tra le tante, Sez. 3, n. 6049del 27/09/2016, dep. 2017, Rv. 268831 - 01; di recente, si v. anche Sez. 3, n.43236 del 11/10/2023, [OSCURATO:PERSONA] ed altro, non massimata), essendo rimastaisolata la pronuncia Sez. 3, n. 19424 del 9 gennaio 2023, Sorrentino, citata dalladifesa del ricorrente, che invece ritiene che ove si ritenesse che l'ordine demolitoriocolpisca anche l'abuso oggetto di precedente sentenza di assoluzione si tratterebbedi una previsione giurisdizionale indubbiamente peggiorativa da cui l’illegittimitàdell’esecuzione dell’ordine di demolizione su tutte le opere abusive.3.2. Peraltro, come ben evidenziato nella pronuncia Sez. 3, n. 869 del14/12/2023, Cutolo, Rv. 285733 – 01, in sede di esecuzione è necessario verificarese le condotte oggetto del processo in relazione al quale è emesso l'ordine didemolizione poi caducato, siccome diverse da quelle giudicate nel processo definitocon sentenza di condanna penale irrevocabile, abbiano comportato la realizzazionedi opere strutturalmente autonome rispetto a quelle oggetto del provvedimento diabbattimento contenuto in quest'ultima decisione. Ed infatti, se l'ordine didemolizione caducato ha ad oggetto opere strutturalmente autonome da quelleinteressate dal provvedimento rimasto fermo, le prime non potranno esseredemolite.Se, invece, come nel caso in esame, l'ordine di demolizione caducato ha adoggetto opere rispetto alle quali quelle interessate dal provvedimento da eseguirecostituiscono un completamento o una prosecuzione, anche le prime dovrannoessere demolite, proprio in applicazione del principio dell'unitarietà dell’abuso.4. A tali principi si è attenuto il Giudice che ha valutato l’unitarietàdell’intervento e, quindi, l'impossibilità di ritenere l'ordine di demolizionesoddisfatto dalla mera rimozione delle opere additive da parte dell'imputato.Dai rilievi fotografici è emerso, secondo l'ordinanza impugnata, che la primapronuncia di assoluzione aveva ad oggetto lo scheletro ligneo di un'opera, ben piùconsistente sul piano urbanistico edilizio, a cui era seguita il completamento e larealizzazione di interventi privi di connotazione autonoma che costituivano ilnaturale sviluppo e prosecuzione delle prime opere - una tettoia sovrastante n. 12pali in legno e travi con tegole poggiata su pavimentazione con mattonelle, chiusaai lati con pannelli in alluminio, il tutto su un basamento in c.a. di circa mq. 50 consovrastanti n. 12 pali in legno (opere oggetto della sentenza di assoluzione) -,ragion per cui, alla luce dei principi di diritto sopra in enunciati, anche questeultime dovevano essere demolite.5. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve esserecondannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in datadel 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che ilricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinatain via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 25/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELA [OSCURATO:PERSONA]