Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 ottobre 1982

Cassazione n. 05962/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 18/10/1982 avverso la sentenza del 31/03/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Genova, con sentenza del 31/03/2021, ha confermato la sentenza emessa in data 28/06/2017 dal Tribunale di Genova, con la quale FALL [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al delitto di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen. a lui ascritti.

Ha proposto ricorso per cassazione il FALL, deducendo violazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche.

Il ricorso è inammissibile, perché generico.

È opportuno ricordare il consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01).

Nella specie, il ricorso omette completamente di confrontarsi con la parte della sentenza che valorizza, in senso ostativo, la presenza di precedenti specifici a carico dell'imputato, e la stabile dedizione all'attività illecita della stessa specie (cfr.

Sul punto Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, secondo cui «in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione».

In applicazione del principio ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato).

Quanto fin qui esposto impone una declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 21/12/2021 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CAN

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 18/10/1982 avverso la sentenza del 31/03/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Genova, con sentenza del 31/03/2021, ha confermato la sentenza emessa in data 28/06/2017 dal Tribunale di Genova, con la quale FALL [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al delitto di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen. a lui ascritti. Ha proposto ricorso per cassazione il FALL, deducendo violazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile, perché generico. È opportuno ricordare il consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01). Nella specie, il ricorso omette completamente di confrontarsi con la parte della sentenza che valorizza, in senso ostativo, la presenza di precedenti specifici a carico dell'imputato, e la stabile dedizione all'attività illecita della stessa specie (cfr. Sul punto Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, secondo cui «in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione». In applicazione del principio ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato). Quanto fin qui esposto impone una declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 21/12/2021 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CAN