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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 marzo 2026

Cassazione n. 13417/2026

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inanza impugnata e il ricorso;udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale LidiaGiorgio, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;letta la memoria a firma dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], che ha chiesto dichiararsiinammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l’appello proposto dalpubblico ministero avverso il provvedimento del G.i.p. che, in data 11/07/2025, aveva applicatoa [OSCURATO:PERSONA] la misura degli arresti domiciliari, previa riqualificazione delleoriginarie ipotesi di peculato alla stessa ascritte nella fattispecie di truffa aggravata. [OSCURATO:PERSONA] riesame, dopo aver ravvisato l’interesse a ricorrere del pubblico ministero in considerazionedei diversi termini di durata della misura cautelare in relazione ai reati di cui agli artt. 314 e 640,primo e secondo comma, cod. pen., ha rigettato l’appello condividendo la qualificazione dei fattialla stregua del delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato effettuata dal G.i.p. emittente lamisura.2.

Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale diCatanzaro, deducendo la violazione di legge e l’omessa motivazione in relazione allaqualificazione dei fatti alla stregua del delitto di truffa ai danni dello Stato.Secondo il pubblico ministero impugnante il sistema illecito di prenotazione e pagamento innero delle prestazioni intramoenia dei medici ospedalieri indagati avveniva alla luce del sole conla piena consapevolezza e la partecipazione attiva del personale dell’ufficio ALPI, che inviavadirettamente ai dirigenti medici interessati gli utenti che ivi si recavano per la prenotazione e ilpagamento.

Da tanto consegue l’impossibilità di configurare gli artifizi e raggiri in quantol’occultamento del reale ammontare delle prestazioni e le falsità delle registrazioni configuranoartifizi postumi rispetto alla consumazione del delitto di peculato, funzionali ad indurre in erroreeventuali organismi di controllo onde evitare il riscontro di incongruenze contabili.

Anche conriguardo al dolo, il ricorrente sostiene che il personale dell’ufficio ALPI contribuiva scientementeal sistema illecito volto alla massimizzazione dei profitti dei dirigenti medici in servizio diintramoenia.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.

La giurisprudenza di legittimità conindirizzo consolidato ritiene che è inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso del pubblicoministero avverso l'ordinanza del tribunale del riesame, preordinato ad ottenere una diversaqualificazione giuridica del fatto, qualora ad essa non consegua alcuna utilità in ordine allerichieste dello stesso pubblico ministero, posto che nel nostro ordinamento non esiste uninteresse meramente teorico e formale all'esattezza della decisione (Sez. 5, n. 46151 del15/10/2003, Acunzo, Rv. 227860-01).

Si è, inoltre, chiarito che sussiste l'interesse concreto el'impugnazione sia volta ad ottenere l'esclusione di un'aggravante ovvero una diversaqualificazione giuridica del fatto, nel solo caso in cui ciò incida sull'"an" o sul "quomodo" dellamisura (Sez. 2, n. 17366 del 21/12/2022, dep. 2023, Renna, Rv. 284489-01; Sez. 6, n. 46387del 24/10/2023, Giordano, Rv. 285481-01; Sez. 3, n. 6738 del 12/01/2023, Abdelaziz, Rv.284357-02).2.

Nella specie il Tribunale del riesame, investito dell’appello con cui il pubblico ministero sidoleva esclusivamente dell’avvenuta riqualificazione dei fatti contestati quali peculato allastregua del delitto di truffa ai danni dello Stato, ha ravvisato l’interesse all’impugnazione conriguardo alla differente durata dei termini di custodia cautelare per i due diversi titoli.

Gli stessigiudici della cautela a pag. 2, dopo aver rigettato nel merito le censure dell’appellante, hannodato atto che l’indagata [OSCURATO:PERSONA], sottoposta agli arresti domiciliari dal G.i.p. con l’ordinanzagenetica, era stata nelle more scarcerata ed assoggettata alla misura interdittiva dellasospensione dal servizio per mesi dodici.

Il pubblico ministero, in sede di ricorso, ha reiterato lacensure in punto di qualificazione giuridica senza, tuttavia, argomentare in ordine all’interesseall’impugnazione che in sede cautelare deve avere ad oggetto profili strettamente attinenti ilmantenimento, la modifica o l’imposizione di una misura cautelare, oltre a rivestire i caratteridella concretezza e dell'attualità in quanto con l’impugnazione la parte deve perseguire unrisultato non soltanto teoricamente corretto ma anche praticamente favorevole (Sez.

U, n. 9616del 24/03/1995, Boido, Rv. 202018-01).La medesima giurisprudenza ha riconosciuto che, in tema di impugnazioni cautelari, èinammissibile, perché connotato da carenza di interesse, l'appello proposto dal pubblicoministero avverso l'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari, in parzialeaccoglimento dell'originaria istanza, abbia applicato una misura cautelare meno gravosa di quellarichiesta, nel caso in cui sia intervenuto nelle more un ulteriore provvedimento di attenuazionedel vincolo cautelare originariamente imposto, divenuto "medio tempore" definitivo (Sez. 3, n.10240 del 11/01/2024, Sparma, Rv. 286099-01).Conclusivamente, nel caso a giudizio la questione relativa alla qualificazione giuridica dellacondotta prospettata dal ricorrente non ha alcuna pratica incidenza sulla misura in atto neiconfronti dell’indagata né il ricorrente ha svolto alcuna contraria deduzione al riguardo sicchédeve dichiararsi l’inammissibilità della proposta impugnazione.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così deciso in Roma il 18 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
inanza impugnata e il ricorso;udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale LidiaGiorgio, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;letta la memoria a firma dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], che ha chiesto dichiararsiinammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l’appello proposto dalpubblico ministero avverso il provvedimento del G.i.p. che, in data 11/07/2025, aveva applicatoa [OSCURATO:PERSONA] la misura degli arresti domiciliari, previa riqualificazione delleoriginarie ipotesi di peculato alla stessa ascritte nella fattispecie di truffa aggravata. [OSCURATO:PERSONA] riesame, dopo aver ravvisato l’interesse a ricorrere del pubblico ministero in considerazionedei diversi termini di durata della misura cautelare in relazione ai reati di cui agli artt. 314 e 640,primo e secondo comma, cod. pen., ha rigettato l’appello condividendo la qualificazione dei fattialla stregua del delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato effettuata dal G.i.p. emittente lamisura.2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale diCatanzaro, deducendo la violazione di legge e l’omessa motivazione in relazione allaqualificazione dei fatti alla stregua del delitto di truffa ai danni dello Stato.Secondo il pubblico ministero impugnante il sistema illecito di prenotazione e pagamento innero delle prestazioni intramoenia dei medici ospedalieri indagati avveniva alla luce del sole conla piena consapevolezza e la partecipazione attiva del personale dell’ufficio ALPI, che inviavadirettamente ai dirigenti medici interessati gli utenti che ivi si recavano per la prenotazione e ilpagamento. Da tanto consegue l’impossibilità di configurare gli artifizi e raggiri in quantol’occultamento del reale ammontare delle prestazioni e le falsità delle registrazioni configuranoartifizi postumi rispetto alla consumazione del delitto di peculato, funzionali ad indurre in erroreeventuali organismi di controllo onde evitare il riscontro di incongruenze contabili. Anche conriguardo al dolo, il ricorrente sostiene che il personale dell’ufficio ALPI contribuiva scientementeal sistema illecito volto alla massimizzazione dei profitti dei dirigenti medici in servizio diintramoenia.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse. La giurisprudenza di legittimità conindirizzo consolidato ritiene che è inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso del pubblicoministero avverso l'ordinanza del tribunale del riesame, preordinato ad ottenere una diversaqualificazione giuridica del fatto, qualora ad essa non consegua alcuna utilità in ordine allerichieste dello stesso pubblico ministero, posto che nel nostro ordinamento non esiste uninteresse meramente teorico e formale all'esattezza della decisione (Sez. 5, n. 46151 del15/10/2003, Acunzo, Rv. 227860-01). Si è, inoltre, chiarito che sussiste l'interesse concreto el'impugnazione sia volta ad ottenere l'esclusione di un'aggravante ovvero una diversaqualificazione giuridica del fatto, nel solo caso in cui ciò incida sull'"an" o sul "quomodo" dellamisura (Sez. 2, n. 17366 del 21/12/2022, dep. 2023, Renna, Rv. 284489-01; Sez. 6, n. 46387del 24/10/2023, Giordano, Rv. 285481-01; Sez. 3, n. 6738 del 12/01/2023, Abdelaziz, Rv.284357-02).2. Nella specie il Tribunale del riesame, investito dell’appello con cui il pubblico ministero sidoleva esclusivamente dell’avvenuta riqualificazione dei fatti contestati quali peculato allastregua del delitto di truffa ai danni dello Stato, ha ravvisato l’interesse all’impugnazione conriguardo alla differente durata dei termini di custodia cautelare per i due diversi titoli. Gli stessigiudici della cautela a pag. 2, dopo aver rigettato nel merito le censure dell’appellante, hannodato atto che l’indagata [OSCURATO:PERSONA], sottoposta agli arresti domiciliari dal G.i.p. con l’ordinanzagenetica, era stata nelle more scarcerata ed assoggettata alla misura interdittiva dellasospensione dal servizio per mesi dodici. Il pubblico ministero, in sede di ricorso, ha reiterato lacensure in punto di qualificazione giuridica senza, tuttavia, argomentare in ordine all’interesseall’impugnazione che in sede cautelare deve avere ad oggetto profili strettamente attinenti ilmantenimento, la modifica o l’imposizione di una misura cautelare, oltre a rivestire i caratteridella concretezza e dell'attualità in quanto con l’impugnazione la parte deve perseguire unrisultato non soltanto teoricamente corretto ma anche praticamente favorevole (Sez. U, n. 9616del 24/03/1995, Boido, Rv. 202018-01).La medesima giurisprudenza ha riconosciuto che, in tema di impugnazioni cautelari, èinammissibile, perché connotato da carenza di interesse, l'appello proposto dal pubblicoministero avverso l'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari, in parzialeaccoglimento dell'originaria istanza, abbia applicato una misura cautelare meno gravosa di quellarichiesta, nel caso in cui sia intervenuto nelle more un ulteriore provvedimento di attenuazionedel vincolo cautelare originariamente imposto, divenuto "medio tempore" definitivo (Sez. 3, n.10240 del 11/01/2024, Sparma, Rv. 286099-01).Conclusivamente, nel caso a giudizio la questione relativa alla qualificazione giuridica dellacondotta prospettata dal ricorrente non ha alcuna pratica incidenza sulla misura in atto neiconfronti dell’indagata né il ricorrente ha svolto alcuna contraria deduzione al riguardo sicchédeve dichiararsi l’inammissibilità della proposta impugnazione. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così deciso in Roma il 18 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]
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