Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 giugno 2024

Cassazione n. 44798/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D'[OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Pompei avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Napoli ha confermato in sede di riesame quella del G.i.p. del Tribunale di Nola in data 28/05/2024, con cui è stata applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Avanzo la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al delitto di corruzione, riferito all'intesa tra il ricorrente, consigliere comunale di Cicciano, e [OSCURATO:PERSONA], Sindaco di tale comune, da un lato, e il costruttore [OSCURATO:PERSONA] dall'altro, per la nomina quale progettista di tale Vetrano, in aggiunta a [OSCURATO:PERSONA], ai fini della condivisione dei compensi riferiti alla costruzione nel territorio di Cicciano di alcune villette da parte dell'impresa facente capo al Nusco. 2.

Ha proposto ricorso D'Avanzo tramite il suo difensore.

2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione all'art. 273 cod. proc. pen. e alle deduzioni contenute nella memoria depositata.

Il Tribunale non si era fatto carico del rilievo difensivo secondo cui nelle conversazioni intercettate, che avevano visto quale interlocutore Acierno, costui aveva espresso una valutazione circa il coinvolgimento di D'Avanzo: in concreto il Tribunale, senza dar conto di tale deduzione, aveva finito per trasformare indebitamente la percezione di Acierno in elemento indiziante a carico di D'Avanzo.

2.2. Con il secondo motivo denuncia mancanza di motivazione in ordine alle ragioni difensive espresse nella depositata memoria.

In particolare il Tribunale aveva valorizzato un'interlocuzione tra D'Avanzo e l'architetto Buglione, presidente della commissione paesaggistica, riguardante la data dell'invio di una pratica alla Soprintendenza: tale dialogo, nel corso del quale Buglione aveva menzionato la data del 4 agosto, era stato riferito alla pratica riguardante Nusco, mentre dalla documentazione allegata risultava che alla data del 4 e 5 agosto erano state inviate due pratiche diverse, circostanza che il Tribunale non aveva valutato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, perché aspecifico e comunque manifestamente infondato.

2. Il Tribunale ha ricostruito il compendio indiziario a carico del ricorrente, facendo riferimento sia a quanto posto a fondamento delle accuse a carico del [OSCURATO:PERSONA] sia ad elementi specificamente concernenti D'Avanzo, in primo luogo costituiti da conversazioni intercettate, coinvolgenti [OSCURATO:PERSONA].

In tale prospettiva va rimarcato che il Tribunale ha esaminato tali conversazioni, rilevando che esse davano conto di colloqui avuti da Acierno con il ricorrente, incentrate sulla pretesa di inserire come progettista anche Vetrano: a ben guardare, dunque, quelle conversazioni non riflettevano semplici percezioni di Acierno, ma costituivano la trasposizione di colloqui che sottendevano il ruolo indebitamente svolto dal ricorrente, ruolo che, stando al resoconto del dialogo, costui non aveva radicalmente negato, a piena conferma del quadro indiziario a suo carico. 3.

D'altro canto con il secondo motivo è stata prospettata l'impropria valorizzazione delle dichiarazioni rese dall'arch.

Buglione, riferite all'interessamento di D'Avanzo per pratiche inviate dalla Commissione paesaggistica alla Sovrintendenza: si è sottolineato che D'Avanzo aveva interesse a due pratiche diverse da quella concernente il progetto riferibile al costruttore Nusco, tanto che alla domanda sulla data dell'invio alla Sovrintendenza l'arch Buglione aveva fatto riferimento al 4 agosto, quando la pratica riguardante il progetto di Nusco era stata inviata 1'8 agosto.

Si tratta anche in questo caso di rilievo inconferente e inidoneo a disarticolare il ragionamento del Tribunale: in realtà l'arch.

Buglione aveva parlato delle pressioni subite, da lei non gradite, e, quanto al colloquio con D'Avanzo del 18/10/2021, aveva dichiarato di aver fatto riferimento genericamente alle pratiche inviate alla Sovrintendenza, avendo risposto che non ricordava esattamente la data dell'invio e che avrebbe controllato, anche se le sembrava che si trattasse del 4 agosto.

Deve comunque aggiungersi che l'arch.

Buglione, secondo quanto segnalato dal Tribunale, aveva riferito che D'Avanzo aveva sollecitato l'esame delle pratiche da parte della commissione paesaggistica anche parlando, in presenza della stessa Buglione, con il responsabile dell'UTC Ottello, sollecitazioni peraltro rivoltele in più occasioni sia da D'Avanzo sia dallo stesso [OSCURATO:PERSONA].

Si tratta dunque di un quadro indiziario coerente e logicamente ricostruito, tale da suffragare il giudizio formulato dal Tribunale, a fronte del quale i motivi di ricorso da un lato non si confrontano pienamente con la motivazione e dall'altro risultano del tutto inidonei a vulnerarlo. 4, Di qui l'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D'[OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Pompei avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Napoli ha confermato in sede di riesame quella del G.i.p. del Tribunale di Nola in data 28/05/2024, con cui è stata applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Avanzo la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al delitto di corruzione, riferito all'intesa tra il ricorrente, consigliere comunale di Cicciano, e [OSCURATO:PERSONA], Sindaco di tale comune, da un lato, e il costruttore [OSCURATO:PERSONA] dall'altro, per la nomina quale progettista di tale Vetrano, in aggiunta a [OSCURATO:PERSONA], ai fini della condivisione dei compensi riferiti alla costruzione nel territorio di Cicciano di alcune villette da parte dell'impresa facente capo al Nusco. 2. Ha proposto ricorso D'Avanzo tramite il suo difensore. 2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione all'art. 273 cod. proc. pen. e alle deduzioni contenute nella memoria depositata. Il Tribunale non si era fatto carico del rilievo difensivo secondo cui nelle conversazioni intercettate, che avevano visto quale interlocutore Acierno, costui aveva espresso una valutazione circa il coinvolgimento di D'Avanzo: in concreto il Tribunale, senza dar conto di tale deduzione, aveva finito per trasformare indebitamente la percezione di Acierno in elemento indiziante a carico di D'Avanzo. 2.2. Con il secondo motivo denuncia mancanza di motivazione in ordine alle ragioni difensive espresse nella depositata memoria. In particolare il Tribunale aveva valorizzato un'interlocuzione tra D'Avanzo e l'architetto Buglione, presidente della commissione paesaggistica, riguardante la data dell'invio di una pratica alla Soprintendenza: tale dialogo, nel corso del quale Buglione aveva menzionato la data del 4 agosto, era stato riferito alla pratica riguardante Nusco, mentre dalla documentazione allegata risultava che alla data del 4 e 5 agosto erano state inviate due pratiche diverse, circostanza che il Tribunale non aveva valutato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, perché aspecifico e comunque manifestamente infondato. 2. Il Tribunale ha ricostruito il compendio indiziario a carico del ricorrente, facendo riferimento sia a quanto posto a fondamento delle accuse a carico del [OSCURATO:PERSONA] sia ad elementi specificamente concernenti D'Avanzo, in primo luogo costituiti da conversazioni intercettate, coinvolgenti [OSCURATO:PERSONA]. In tale prospettiva va rimarcato che il Tribunale ha esaminato tali conversazioni, rilevando che esse davano conto di colloqui avuti da Acierno con il ricorrente, incentrate sulla pretesa di inserire come progettista anche Vetrano: a ben guardare, dunque, quelle conversazioni non riflettevano semplici percezioni di Acierno, ma costituivano la trasposizione di colloqui che sottendevano il ruolo indebitamente svolto dal ricorrente, ruolo che, stando al resoconto del dialogo, costui non aveva radicalmente negato, a piena conferma del quadro indiziario a suo carico. 3. D'altro canto con il secondo motivo è stata prospettata l'impropria valorizzazione delle dichiarazioni rese dall'arch. Buglione, riferite all'interessamento di D'Avanzo per pratiche inviate dalla Commissione paesaggistica alla Sovrintendenza: si è sottolineato che D'Avanzo aveva interesse a due pratiche diverse da quella concernente il progetto riferibile al costruttore Nusco, tanto che alla domanda sulla data dell'invio alla Sovrintendenza l'arch Buglione aveva fatto riferimento al 4 agosto, quando la pratica riguardante il progetto di Nusco era stata inviata 1'8 agosto. Si tratta anche in questo caso di rilievo inconferente e inidoneo a disarticolare il ragionamento del Tribunale: in realtà l'arch. Buglione aveva parlato delle pressioni subite, da lei non gradite, e, quanto al colloquio con D'Avanzo del 18/10/2021, aveva dichiarato di aver fatto riferimento genericamente alle pratiche inviate alla Sovrintendenza, avendo risposto che non ricordava esattamente la data dell'invio e che avrebbe controllato, anche se le sembrava che si trattasse del 4 agosto. Deve comunque aggiungersi che l'arch. Buglione, secondo quanto segnalato dal Tribunale, aveva riferito che D'Avanzo aveva sollecitato l'esame delle pratiche da parte della commissione paesaggistica anche parlando, in presenza della stessa Buglione, con il responsabile dell'UTC Ottello, sollecitazioni peraltro rivoltele in più occasioni sia da D'Avanzo sia dallo stesso [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta dunque di un quadro indiziario coerente e logicamente ricostruito, tale da suffragare il giudizio formulato dal Tribunale, a fronte del quale i motivi di ricorso da un lato non si confrontano pienamente con la motivazione e dall'altro risultano del tutto inidonei a vulnerarlo. 4, Di qui l'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila
Sentenza Cassazione n. 44798/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris