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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 febbraio 2024

Cassazione n. 16751/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 05X1RVS ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di impugnazione, che contesta la mancata valorizzazione della dichiarazioni del ricorrente, prodotte a mezzo posta certificata è manifestamente infondato; rileva il collegio che si tratta di dichiarazioni con firma non autenticate - dunque di dubbia provenienza - e che, comunque la pena è stata determinata in misura particolarmente contenuta, nonostante il ricorrente abbia, in ipotesi, tenuto un comportamento solo tardivamente collaborativo; considerato che il secondo motivo di ricorso, relativo all'applicazione della misura di sicurezza non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolve la richiesta di rivalutazione delle emergenze processuali poste a fondamento della ritenuta pericolosità sociale la cui sussistenza, invece, è stata giustificata con motivazione che si non si presta ad alcuna censura (pag. 5 della sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 20 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 05X1RVS ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di impugnazione, che contesta la mancata valorizzazione della dichiarazioni del ricorrente, prodotte a mezzo posta certificata è manifestamente infondato; rileva il collegio che si tratta di dichiarazioni con firma non autenticate - dunque di dubbia provenienza - e che, comunque la pena è stata determinata in misura particolarmente contenuta, nonostante il ricorrente abbia, in ipotesi, tenuto un comportamento solo tardivamente collaborativo; considerato che il secondo motivo di ricorso, relativo all'applicazione della misura di sicurezza non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolve la richiesta di rivalutazione delle emergenze processuali poste a fondamento della ritenuta pericolosità sociale la cui sussistenza, invece, è stata giustificata con motivazione che si non si presta ad alcuna censura (pag. 5 della sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 20 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 16751/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris