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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 gennaio 2024

Cassazione n. 04473/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta alla base del giudizio di responsabilità circa la sussistenza dell'elemento soggettivo, è inammissibile poiché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; Considerato che, in particolare, il Giudice di appello motiva alle pp.1-2 della sentenza impugnata circa la sussistenza dell'elemento psicologico desunto dalla totale inosservanza delle regole poste per la compravendita dei ciclomotori poiché erano assenti i documenti e la targa; peraltro, aggiungendo l'assenza di qualsiasi informazione sul venditore e sulla provenienza del ciclomotore, nonché l'irrisorietà del prezzo pagato, che rendono palese ia provenienza illecita del bene; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2024 IlConsigliere tensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta alla base del giudizio di responsabilità circa la sussistenza dell'elemento soggettivo, è inammissibile poiché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; Considerato che, in particolare, il Giudice di appello motiva alle pp.1-2 della sentenza impugnata circa la sussistenza dell'elemento psicologico desunto dalla totale inosservanza delle regole poste per la compravendita dei ciclomotori poiché erano assenti i documenti e la targa; peraltro, aggiungendo l'assenza di qualsiasi informazione sul venditore e sulla provenienza del ciclomotore, nonché l'irrisorietà del prezzo pagato, che rendono palese ia provenienza illecita del bene; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2024 IlConsigliere tensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 04473/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris