CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 settembre 2026
Cassazione n. 34877/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
della Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoliha confermato quattro sentenze di condanna pronunciate dal Tribunale diSanta [OSCURATO:PERSONA] e dal Giudice per le indagini preliminari delTribunale di [OSCURATO:PERSONA] rispettivamente il 12 aprile 2019, il23 febbraio 2022, il 15 ottobre 2022 e il 18 dicembre 2019 nei confronti diAngelo Iaquinto in relazione al reato di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs.159/2011;Rilevato che con il ricorso, in due motivi complementari, si deduce laviolazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all’affermazione diresponsabilità evidenziando che la Corte di appello avrebbe omesso diconfrontarsi con gli argomenti contenuti nella memoria depositata il 17aprile 2025 e avrebbe così erroneamente ritenuto la sussistenza di unapluralità di reati laddove, di contro, considerata la natura della fattispecie dicui all’art. 75, comma 2, d. lgs 159/2011 quale reato istantaneo a effettipermanenti, nel caso di specie la violazione sarebbe unica perché l’imputatosi sarebbe allontanato dalla propria abitazione in data prossimaall’accertamento della prima violazione e non vi avrebbe più fatto ritorno,sotto altro profilo, poi, la difesa rileva la violazione di legge e il vizio dimotivazione quanto al rigetto della richiesta di riconoscere la disciplina dicui all’art. 81 cod. pen. tra i vari fatti;Rilevato che la doglianza relativa all’affermazione di responsabilità èmanifestamene infondata in quanto la Corte territoriale, la cui motivazionesi salda e integra con quella fornita dal giudice di primo grado, con ilriferimento a quanto accertato dagli operanti e al comportamento tenuto dalricorrente, ha fornito adeguata e coerente risposta alle censure sollevatecon l’atto di appello, pure per come contenute e approfondite nella memoriacui non può riconoscersi alcuna valenza destrutturante del percorsogiustificativo seguito nella sentenza di appello in cui si fa riferimento allapluralità di accertamenti effettuati, tanto che le comunicazioni notizie direato sono state plurime e distanti nel tempo, senza fare riferimento a unasituazione che si protraeva quanto, piuttosto al susseguirsi di una pluralitàdi distinte condotte, tutto ciò anche considerato che il giudice del controllonon è comunque tenuto a prendere in considerazione ogni argomentazioneproposta dalle parti, essendo sufficiente che nella motivazione indichi leragioni che sorreggono la decisione adottata, dimostrando di aver tenutocosì presente ogni fatto decisivo, tanto che l’ipotizzabilità di una diversavalutazione delle medesime risultanze processuali non costituisce vizio dimotivazione valutabile in sede di legittimità (così Sez. 1, n. 6128 del07/11/2013, dep. 2014, Mancuso, Rv. 259170 - 01, con specificoriferimento al riesame e Sez. 5, n. 7588 del 06/05/1999, Rv 213630 – 01;più recentemente Sez. 2, n. 38834 del 07/06/2019, Forzini, Rv. 277220 –01);Rilevato che le censure relative al mancato riconoscimento dellacontinuazione sono manifestamente infondate in quanto il provvedimentoimpugnato, con il riferimento alla distanza di tempo e alla estemporaneitàdelle violazioni, ha adeguatamente evidenziato che dagli atti non emergealcun elemento dal quale poter desumere l’unicità originaria deliberativadelle condotte che, seppure omogenee, risultano essere esclusivamentesintomatiche di un generale interesse a sottrarsi all’obbligo di osservare lamisura e, conseguentemente, dell’occasionalità dei fatti (cfr. Sez. U, n.28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01; Sez. 1, n. 13971 del30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896– 01);Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure inquesto esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, nonsono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n.5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato ilcontenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpanella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento dellasomma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 24/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]