CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 novembre 2021
Cassazione n. 01115/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2019 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma, confermata la sentenza pronunciata in data 10 febbraio 2017 dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale della stessa città nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla condanna inflittale per il delitto di cui all'art. 216, comma 1, n. 2 L.F., ha rideterminato la pena principale nonché la durata delle pene accessorie fallimentari applicatele. 2. Con il ricorso per cassazione il difensore dell'imputata ha articolato due motivi, qui enunciati nei limiti imposti dall'art. 173 disp. att. cod.proc.pen.. 2.1. Con il primo motivo eccepisce il vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, non essendosi fatta carico, la sentenza impugnata, di dare compiuta e convincente risposta ai rilievi di gravame, quanto meno in ordine all'elemento psicologico del reato. 2.2. Con il secondo motivo eccepisce l'inosservanza dell'art. 597, comma 3, cod.proc.pen., rilevando come la Corte territoriale, riducendo di soli dieci giorni la pena inflitta all'imputàta, a seguito della declaratoria di estinzione del reato di appropriazione indebita per il quale costei era stata condannata in primo grado, avesse violato il principio del divieto di reformatio in peius: infatti l'aumento di pena applicato per il reato di cui all'art. 646 cod.pen., posto in continuazione con quello, più grave, di cui all'art. 216, comma 1, n. 2.L.F., era stato fissato in quindici giorni. 3. Con requisitoria in data 23 marzo 2021, regolarmente notificata alle parti, il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 4. Con memoria in data 6 aprile 2021, il difensore dell'imputata ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. La Corte territoriale, sinteticamente riportato 'l'iter motivazionale' della sentenza di primo grado a sostegno dell' affermazione della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale - da costei commesso, nella veste di amministratore della fallita [OSCURATO:SOCIETA]., fornendo al Curatore fallimentare le scritture obbligatorie per legge in maniera incompleta (segnatamente, senza depositare il libro inventari per gli anni 2009 e 2010, il libro dei beni strumentali dal 2005 al 2019, il libro giornale per gli anni 2009 e 2010, il registro delle fatture, come si evince dalla sentenza di primo grado, la cui motivazione si integra con quella posta a corredo della sentenza di secondo grado, alla stregua di quanto stabilito da pacifica giurisprudenza di questa Corte, ex multis Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595) - ha ritenuto che con esso il motivo d'appello, sviluppato per contrastarla, non si fosse affatto confrontato, essendosi limitato: <<ad asserire che non ricorrono gli estremi del reato». La rilevata genericità, per aspecificità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 22/02/2017, Rv. 268822), del motivo di appello, che la ricorrente si è guardata dallo specificamente contestare riportandone il tenore - così da consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità (Sez. 2, n. 9029 del 05/11/2013 - dep. 25/02/2014, Rv. 258962)-, esonerava il giudice dall'obbligo di rendere un'approfondita motivazione per respingerlo (Sez. 3, n. 53710 del 23/02/2016, Rv. 268705; Sez. 2, n. 49007 del 16/09/2014, Rv. 261423; Sez. 5, n. 18732 del 31/01/2012, Rv. 252522). Da ciò consegue l'inammissibilità del primo motivo di ricorso. 2. Pari genericità contrassegna il secondo motivo. Con la sentenza di primo grado, emessa all'esito del giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata alla pena di anni uno, mesi quattro e giorni dieci di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare l'aveva così determinata attraverso il seguente calcolo:«P.B. determinata in relazione al più grave reato di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, L.F. = anni tre di reclusione; ridotta ex art. 62-bis cod.pen. = anni due di reclusione; aumentata ex art. 81 cpv. cod.pen. (in relazione al reato ex att. 646 e 61 n. 11 cod.pen. = anni due e giorni quindici di reclusione; applicata la diminuente di rito = anni uno, mesi quattro, giorni dieci di reclusione». E' evidente, dunque, che i dieci giorni di reclusione, eliminati dal giudice d'appello a seguito della declaratoria di non doversi procedere in ordine al reato di appropriazione indebita, corrispondono alla pena inflitta in continuazione per quest'ultimo, siccome ridotta di un terzo in ragione dell'operare della diminuente per il rito prescelto (15-5=10 gg.). Donde, va dichiarata l'inammissibilità anche del secondo motivo di ricorso. 3. Per tutto quanto argomentato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17/11/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]