CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 febbraio 1962
Cassazione n. 16989/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CUI 00MXQ9Y ) nato il 25/02/1962 avverso la sentenza del 16/07/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che MJEKRA Hydai (CUI 00MXQ9Y) - imputato del concorso nell'acquisto di un chilo di eroina e di intermediazione nell'acquisto di 5 chili di marijuana, come meglio specificato in rubrica ai capi 1) 'e 2) - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 16/07/2025, con cui la Corte d'Appello di Genova ha parzialmente riformato (riconoscendo la continuazione con altro episodio di detenzione di 519 gr. di cocaina, irrevocabilmente giudicato, e confermando nel resto) la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa nei suoi confronti, con rito abbreviato, dal G.u.p. del Tribunale di Savona; rilevato che la difesa ha dedotto violazione di legge con riferimento alla individuazione del reato più grave nell'acquisto di eroina di cui al capo 1), dal momento che il quantitativo (maggiore rispetto alla cocaina trovata al ricorrente nel processo definito con sentenza irrevocabile) era emerso dalle sole intercettazioni, ed il ruolo del MJEKRA era stato di mera intermediazione; ritenuto che la censura sia manifestamente infondata, oltre che del tutto priva di confronto con la motivazione resa sul punto dalla Corte d'Appello (cfr. pag. 6: oltre al dato ponderale, è stata valorizzata la quantità di principio attivo che aveva consentito di ricavare sei chili di droga, dopo il taglio): risultando evidentemente privo di concreto rilievo, ai fini che qui interessano, il fatto che il contributo concorsuale del MJEKRA sia consistito nella intermediazione per l'acquisto dell'eroina, anziché (come per la cocaina) nella materiale detenzione; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore dell