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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 22 ottobre 1971

Cassazione n. 12309/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/10/1971 avverso l'ordinanza del 05/05/2022 del TRIB.

SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza in preambolo, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha rigettato il reclamo proposto avverso il decreto con cui, il 15 marzo 2022, il Magistrato di sorveglianza della stessa città aveva respinto la richiesta di concessione di permesso premio formulata ai sensi dell'art. 30-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. Pen); rilevato che nell'unico, articolato motivo, egli deduce in primo luogo la violazione del principio devolutivo, posto che - a fronte di doglianze in punto di insussistente rivisitazione del proprio vissuto criminale - il Tribunale aveva valutato il provvedimento oggetto di reclamo anche sotto il profilo della sussistenza degli altri requisiti richiesti; considerato, in secondo luogo, che il ricorrente lamenta l'illogicità e contraddittorietà della motivazione svolta dal Tribunale laddove richiama arresti in tema di condanna per associazione mafiosa, sebbene il ricorrente non sia mai stato condannato per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., che àncora il rischio di contatti con la criminalità al dato della parentela (peraltro equivocandone il grado) con [OSCURATO:PERSONA], esponente di spicco della cosca Morabito-Bruzzaniti, deceduto nel 2018, e che - più in generale - non ha tenuto conto dell'evoluzione giurisprudenziale in tema di onere di allegazione con riferimento agli elementi oggettivi e concreti, rigorosamente verificabili, dai quali desumere l'insussistenza di contatti con la criminalità organizzata o di un rischio di un loro ripristino, oltre che la volontà di riparazione rispetto ai delitti commessi; ritenuto che le censure non superano il vaglio di ammissibilità; ricordato che il giudice, a fronte dell'istanza intesa alla concessione dei permessi premio, deve accertare, acquisendo le informazioni necessarie a valutare la coerenza del permesso con il trattamento complessivo e con le sue finalità di risocializzazione, la sussistenza cli tre requisiti, integranti altrettanti presupposti logico-giuridici della concedibilità del beneficio e costituiti, rispettivamente, dalla regolare condotta del detenuto, dall'assenza di sua pericolosità sociale e dalla funzionalità del permesso premio alla coltivazione di interessi affettivi, culturali e di lavoro (in questo senso, cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 36456 del 09/04/2018, Corrias, Rv. 273608; Sez. 1, n. 11581 del 05/02/2013, Grillo, Rv. 255311); rimarcato, altresì, che nel caso di condannati, come l'odierno ricorrente, che stiano espiando una pena applicata per reati ostativi «di prima fascia» deve, ulteriormente, tenersi conto del quadro normativo successivo all'intervento operato dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 253 del 2019 e n. 20 del 2022; rilevato che, con la prima pronuncia, quanto agli oneri dimostrativi utili a superare la presunzione della permanenza dei legami con l'organizzazione criminale di originaria appartenenza, l'esito favorevole della domanda per la fruizione del permesso premio è specificamente subordinato all'avvenuta acquisizione di elementi tali da escludere, sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti e che il condannato non collaborante che intenda accedere al permesso premio può limitarsi ad allegare elementi fattuali che, anche solo in chiave logica, siano idonei a contrastare la presunzione di perdurante pericolosità prevista dalla legge, spettando, invece, al giudice il compito di completare, se necessario, l'istruttoria, anche d'ufficio (Sez. 1, n. 33743 del 14/7/2021, [OSCURATO:PERSONA]. 281764) e restando, comunque, indefettibile l'acquisizione di informazioni dal Procuratore nazionale antimafia, dal Procuratore distrettuale territorialmente competente e dal Comitato dell'ordine e della sicurezza pubblica; tanto, in vista dell'esame in concreto degli elementi «individualizzanti» che caratterizzano il percorso rieducativo del detenuto, dai quali si possa desumere la proiezione attuale a recidere i collegamenti criminali mafiosi e a non riattivarli in futuro (Sez. 5, n. 19536 del 28/02/2022, Barranca„ Rv. 283096), e fermo restando che la valutazione, in concreto, degli elementi idonei a superare la presunzione dell'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata deve rispondere a criteri «di particolare rigore, proporzionati alla forza del vincolo imposto dal sodalizio criminale del quale si esige l'abbandono definitivo» (così la Corte costituzionale nella citata sentenza n. 253 del 2019), gli oneri dimostrativi imposti al richiedente il permesso premio non possono basarsi, in misura decisiva, sul suo atteggiamento soggettivo; ricordato ancora che la più recente pronunzia della Corte costituzionale n. 20 del 2022 ha dichiarato l'infondatezza della questione di legittimità sollevata con riferimento alla diversità di oneri probatori richiesti a chi, rispettivamente, non abbia collaborato con la giustizia per libera scelta o perché oggettivamente impossibilitato, ha osservato che l'accoglimento o meno dell'istanza dipende dalla situazione oggettiva all'esame della magistratura di sorveglianza, alla quale l'ordinamento, non irragionevolmente, è ancorato per stabilirne la forza presuntiva e, conseguentemente, per definire il regime probatorio necessario a superarla; ritenuto che il Tribunale di sorveglianza si sia attenuto ai canoni ermeneutici testé delineati poiché da un canto ha dato conto del vissuto criminale del condannato, dell'attuale assenza di pendenze, delle circostanze da lui allegate al fine di dimostrare il venir meno dei collegamenti con l'ambiente criminale di appartenenza e il pericolo, per il caso di ammissione al beneficio richiesto, del loro ripristino e, dall'altro ha spiegato, con argomenti di assoluta solidità, come, nel caso in esame, difettino i requisiti che condizionano il rilascio del permesso premio, valorizzando il dato della minimizzazione del proprio ruolo nel grave reato di sequestro di persona a scopo di estorsione cui è seguita la morte dell'ostaggio, nonostante il pagamento del riscatto, deducendone l'assenza di una piena revisione critica del proprio passato delinquenziale; rilevato ulteriormente che il Tribunale ha anche osservato che nessun elemento si evince dagli atti di osservazione in merito alla disponibilità a una giustizia riparativa, aspetto che pure dovrà essere approfondito nel corso dell'ulteriore periodo di osservazione; ritenuto, a fronte di una decisione che si palesa frutto della complessiva, equilibrata delibazione delle evidenze disponibili, il ricorrente si pone in una prospettiva di mera confutazione, volta a esaltare le circostanze allegate in sede di reclamo, delle quali il Tribunale di sorveglianza ha dato analiticamente atto, stimandole, tuttavia, non idonee a supportare, nella situazione data, l'accoglimento della richiesta di permesso premio, che - va ribadito - è stata disattesa nell'esercizio della discrezionalità riconosciuta alla magistratura di sorveglianza e sulla scorta di un apparato motivazionale esente da deficit razionali e saldamente ancorato alle emergenze istruttorie; rilevato, per le esposte considerazioni, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/10/1971 avverso l'ordinanza del 05/05/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza in preambolo, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha rigettato il reclamo proposto avverso il decreto con cui, il 15 marzo 2022, il Magistrato di sorveglianza della stessa città aveva respinto la richiesta di concessione di permesso premio formulata ai sensi dell'art. 30-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. Pen); rilevato che nell'unico, articolato motivo, egli deduce in primo luogo la violazione del principio devolutivo, posto che - a fronte di doglianze in punto di insussistente rivisitazione del proprio vissuto criminale - il Tribunale aveva valutato il provvedimento oggetto di reclamo anche sotto il profilo della sussistenza degli altri requisiti richiesti; considerato, in secondo luogo, che il ricorrente lamenta l'illogicità e contraddittorietà della motivazione svolta dal Tribunale laddove richiama arresti in tema di condanna per associazione mafiosa, sebbene il ricorrente non sia mai stato condannato per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., che àncora il rischio di contatti con la criminalità al dato della parentela (peraltro equivocandone il grado) con [OSCURATO:PERSONA], esponente di spicco della cosca Morabito-Bruzzaniti, deceduto nel 2018, e che - più in generale - non ha tenuto conto dell'evoluzione giurisprudenziale in tema di onere di allegazione con riferimento agli elementi oggettivi e concreti, rigorosamente verificabili, dai quali desumere l'insussistenza di contatti con la criminalità organizzata o di un rischio di un loro ripristino, oltre che la volontà di riparazione rispetto ai delitti commessi; ritenuto che le censure non superano il vaglio di ammissibilità; ricordato che il giudice, a fronte dell'istanza intesa alla concessione dei permessi premio, deve accertare, acquisendo le informazioni necessarie a valutare la coerenza del permesso con il trattamento complessivo e con le sue finalità di risocializzazione, la sussistenza cli tre requisiti, integranti altrettanti presupposti logico-giuridici della concedibilità del beneficio e costituiti, rispettivamente, dalla regolare condotta del detenuto, dall'assenza di sua pericolosità sociale e dalla funzionalità del permesso premio alla coltivazione di interessi affettivi, culturali e di lavoro (in questo senso, cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 36456 del 09/04/2018, Corrias, Rv. 273608; Sez. 1, n. 11581 del 05/02/2013, Grillo, Rv. 255311); rimarcato, altresì, che nel caso di condannati, come l'odierno ricorrente, che stiano espiando una pena applicata per reati ostativi «di prima fascia» deve, ulteriormente, tenersi conto del quadro normativo successivo all'intervento operato dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 253 del 2019 e n. 20 del 2022; rilevato che, con la prima pronuncia, quanto agli oneri dimostrativi utili a superare la presunzione della permanenza dei legami con l'organizzazione criminale di originaria appartenenza, l'esito favorevole della domanda per la fruizione del permesso premio è specificamente subordinato all'avvenuta acquisizione di elementi tali da escludere, sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti e che il condannato non collaborante che intenda accedere al permesso premio può limitarsi ad allegare elementi fattuali che, anche solo in chiave logica, siano idonei a contrastare la presunzione di perdurante pericolosità prevista dalla legge, spettando, invece, al giudice il compito di completare, se necessario, l'istruttoria, anche d'ufficio (Sez. 1, n. 33743 del 14/7/2021, [OSCURATO:PERSONA]. 281764) e restando, comunque, indefettibile l'acquisizione di informazioni dal Procuratore nazionale antimafia, dal Procuratore distrettuale territorialmente competente e dal Comitato dell'ordine e della sicurezza pubblica; tanto, in vista dell'esame in concreto degli elementi «individualizzanti» che caratterizzano il percorso rieducativo del detenuto, dai quali si possa desumere la proiezione attuale a recidere i collegamenti criminali mafiosi e a non riattivarli in futuro (Sez. 5, n. 19536 del 28/02/2022, Barranca„ Rv. 283096), e fermo restando che la valutazione, in concreto, degli elementi idonei a superare la presunzione dell'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata deve rispondere a criteri «di particolare rigore, proporzionati alla forza del vincolo imposto dal sodalizio criminale del quale si esige l'abbandono definitivo» (così la Corte costituzionale nella citata sentenza n. 253 del 2019), gli oneri dimostrativi imposti al richiedente il permesso premio non possono basarsi, in misura decisiva, sul suo atteggiamento soggettivo; ricordato ancora che la più recente pronunzia della Corte costituzionale n. 20 del 2022 ha dichiarato l'infondatezza della questione di legittimità sollevata con riferimento alla diversità di oneri probatori richiesti a chi, rispettivamente, non abbia collaborato con la giustizia per libera scelta o perché oggettivamente impossibilitato, ha osservato che l'accoglimento o meno dell'istanza dipende dalla situazione oggettiva all'esame della magistratura di sorveglianza, alla quale l'ordinamento, non irragionevolmente, è ancorato per stabilirne la forza presuntiva e, conseguentemente, per definire il regime probatorio necessario a superarla; ritenuto che il Tribunale di sorveglianza si sia attenuto ai canoni ermeneutici testé delineati poiché da un canto ha dato conto del vissuto criminale del condannato, dell'attuale assenza di pendenze, delle circostanze da lui allegate al fine di dimostrare il venir meno dei collegamenti con l'ambiente criminale di appartenenza e il pericolo, per il caso di ammissione al beneficio richiesto, del loro ripristino e, dall'altro ha spiegato, con argomenti di assoluta solidità, come, nel caso in esame, difettino i requisiti che condizionano il rilascio del permesso premio, valorizzando il dato della minimizzazione del proprio ruolo nel grave reato di sequestro di persona a scopo di estorsione cui è seguita la morte dell'ostaggio, nonostante il pagamento del riscatto, deducendone l'assenza di una piena revisione critica del proprio passato delinquenziale; rilevato ulteriormente che il Tribunale ha anche osservato che nessun elemento si evince dagli atti di osservazione in merito alla disponibilità a una giustizia riparativa, aspetto che pure dovrà essere approfondito nel corso dell'ulteriore periodo di osservazione; ritenuto, a fronte di una decisione che si palesa frutto della complessiva, equilibrata delibazione delle evidenze disponibili, il ricorrente si pone in una prospettiva di mera confutazione, volta a esaltare le circostanze allegate in sede di reclamo, delle quali il Tribunale di sorveglianza ha dato analiticamente atto, stimandole, tuttavia, non idonee a supportare, nella situazione data, l'accoglimento della richiesta di permesso premio, che - va ribadito - è stata disattesa nell'esercizio della discrezionalità riconosciuta alla magistratura di sorveglianza e sulla scorta di un apparato motivazionale esente da deficit razionali e saldamente ancorato alle emergenze istruttorie; rilevato, per le esposte considerazioni, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
Decreto Cassazione n. 12309/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris