CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 gennaio 2022
Cassazione n. 25747/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 17464-2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]BONFANTI; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente del Consiglio pro tempore,MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona dei rispettivi Ministripro tempore, domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato da cui sono difesi per legge; -resistenti con atto di costituzione - Oggetto RESPONSABILITÀ CIVILE P.A. Medici specializzandi - Tardivo recepimento delle direttive comunitarie - Obbligazione da inadempimento statuale - Inapplicabilità dei criteri del d.lgs. n. 257 del 1991 R.G.N.17464/2022 Cron. Rep. Ud.9/3/2023 Adunanza camerale nonché contro [OSCURATO:PERSONA], -intimata - Avversola sentenza n. 266 /2022 del la C orte di Appello di Roma , depositata il 15/01/2022; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. S tefano G iaime GUIZZI . Ritenuto in fatto -che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 266/22, del 1 5 gennaio 2022 , della Corte di Appello di Roma, che – respingendo ne il gravame avverso la sentenza n. 22270/16, del 28 novembre 2016 , del Tribunale di Roma– ha conferm ato la decisione di condannare la Presidenza del Consiglio dei ministria liquidare , in suo favore , il minor importodi euro 26.867,76, oltre accessori , rispetto a quello dal medesimo richiesto; - che, in punto di fatto, l’odierno ricorrente – dottore in medicina specializzatosi in oftalmologia, all’esito di corsi frequentati tra il 1984 e il 1988 presso l’Università degli Studi di Milano – riferisce di aver adito la Corte di Appello di Roma, con citazione notificata alla predetta Università al Ministero della Salute, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, al Ministero dell’Istruzione,dell’Università e della Ricerca e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per gravare la decisione resa in prime cure; -che con la stessa – pur essendogl i stato riconosciuto il diritto ad essere indennizzato in ragione dell’inadempimento, da parte dello Stato italiano, dell’obbligo “ex lege” di dare tempestiva attuazione alle direttive comunitarie 362/75/CEE e 363/75/CEdel Consiglio, del 16 giugno 1975 – la liquidazione del “ quantum debeatur”era stata parametrata su quanto disposto dalla legge 19 ottobre 1999, n. 370, e non, comeinvece richiesto dal Ragazzi , in applicazione del trattamento previsto dal d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257; - che il gravame prop osto dall’attore veniva rigettato dal giudice di appello; - che avverso la sentenza della Corte capitolina ricorre per cassazione il Ragazzi, sulla base –come detto –di quattro motivi; -che il primo motivo denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3)e 5), cod. proc. civ. – “ violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, delle direttive 362/75, 363/75, 82/76, nonché degli artt. 2, 3 e 10 Cost.”, oltre che del d.lgs. n. 257 del 1991e dell ’art. 11 della legge n. 370 del 1999; - che ribadisce il ricorrente la necessità “che l’adeguata remunerazione sia pari a euro 11.103,82, oltre rivalutazione monetaria ed interessi,per ogni anno di frequenza del corso così come disposto dall’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991”; -che la disciplina recata da tale articolo di legge deve ritenersi –anche secondo le indicazioni ricavabili dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea, da ultimo nella sentenza 3 marzo 2022 in causa C-590/20, ma già con nella sentenza 24 gennaio 2018 in cause riunite C-616/16 e C-617/16 – la normativa nazionale di trasposizione delle direttive comunitarie suddette; -che il secondo motivo di ricorso denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – “ violazione e falsa applicazionedegli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, delle direttive 362/75, 363/75, 82/76, nonché degli artt. 2, 3 e 10 Cost. e del d.lgs. n. 257 del 1991”, oltre che degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ., in uno con “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione”, e ciò in relazione al “risarcimento dei danni causati in ragione della mancata trasposizione della direttiva”, come comprensivi di “danno emergente e lucro cessante”, il tutto “come da indicazione della Corte Europea di Giustizia (sentenza n. C- 590/20 del 3 marzo 2022); -che il terzo motivo denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. –violazione e falsa applicazione degli artt.1219, 1223, 1224, 1226 e 2056 cod. civ., oltre che della legge n. 370 del 1999 e dell’art. 11 del d.lgs. n. 257 del 1991, dell’art. 238 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, lamentando che la sentenza impugnata non ha riconosciuto la rivalutazione monetaria,perché non dovuta in tema di indennità; -che il quarto motivo denuncia –ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3) e 5) , cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod.proc. civ., per aver erroneamente disposto la compensazione delle spese del primo grado di giudizio, in assenza dei presupposti di legge, nonché per aver comminato ad esso Ragazzi la condanna alle spese del grado diappello; - che il Ministeri della Salut e, dell’Economia e Finanze , dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, nonché la Presidenza del Consiglio hanno depositato “atto di costituzione” al solo “fine di ricevere l’avviso di udienza”, e ciò “non essendosi costituite nei termini di legge mediante controricorso”; -che è rimasta sol a intimat a l’Università degli Studi di Milano ; -che il ricorrente ha depositato memoria, chiedendo che sia dichiarata la “contumacia” delle intimate amministrazioni pubbliche. Considerato in diritto -che il ricorso va rigettato; -che il primo motivo di ricorso non è fondato; - che questa Corte ha ribadito , ancora di recente, che gli “importi da corrispondere ai medici specializzandi italiani che hanno frequentato il corso quadriennale di specializzazione dopo il 31 dicembre 1982, derivanti dal tardivo recepimento delle direttive CEE n. 362 del 1975 e n. 76 del 1982, non possono essere commisurati alla borsa di studio così come introdotta e quantificata nel d.lgs. n. 257 del 1991, che non ha efficacia retroattiva ed è diretta ad individuare, secondo la discrezionalità del legislatore interno, la misura della retribuzione dovuta per le prestazioni fornite dai medici specializzandi” (Cass. Sez. 3, ord.21 dicembre 2021, n. 41076, Rv. 663493-01); - che, infatti, “ l ’ obbligazione scaturente dalla mancata attuazione di direttive non ha natura né retributiva né risarcitoria, ma indennitaria e pararisarcitoria, con la conseguenza che non può dare luogo ad una riparazione integrale, desumibile dai criteri di calcolo del d.lgs. sopracitato, ma va quantificata scegliendo un parametro equitativo, fondato sul canone di parità di trattamento per situazioni analoghe, che deve essere ricavato dalle indicazioni contenute nella l. n. 370 del 1999, con la quale lo Stato italiano ha ritenuto di procedere ad un parziale adempimento soggettivo nei confronti di tutte le categorie che, dopo il 31 dicembre 1982, si siano trovate nelle condizioni fattuali idonee all'acquisizione dei diritti previsti dalle direttive comunitarie senza, però, essere ricomprese nel d.lgs. n. 257 del 1991” (così, del pari, Cass. Sez. 3, ord. n. 41076 del 2021, cit.); - che t ale parametro “ è idoneo a coprire tutta l ’ area dei pregiudizi causalmente collegabili al tardivo adempimento del legislatore italiano al suo dovere di trasposizione della normativa europea, salva la rigorosa prova, da parte del danneggiato, di circostanze diverse da quelle normali, tempestivamente e analiticamente dedotte in giudizio prima della maturazione delle preclusioni assertive o di merito e di quelle istruttorie”, con la conseguenza “ che non può essere accolta la richiesta di rimessione alla Corte di giustizia UE di una questione concernente il menzionato parametro, venendo in rilievo scelte discrezionali che l'ordinamento comunitario ha riservato agli Stati membri, con riferimento alle quali non è ipotizzabile alcuna disparità di trattamento fra coloro che si sono iscritti alle scuole di specializzazione dopo il 1991 e coloro che le hanno frequentate in precedenza” (cfr., nuovamente, Cass. Sez. 3, ord. n. 41076 del 2021, cit.); - che il secondo motivo – con il quale, nella sostanza, si deduce un contrasto tra la decisione impugnata e i principi enunciati dalla sentenza del 3 marzo 2022 della CGUE, in causa C-590/20 –è inammissibile; –che la citata pronuncia della Corte di Lussemburgo concerne –come evidenzia lo stesso ricorso (cfr. pag. 17, nel richiamarne il § 49) – la condizione medici che hanno intrapreso corsi di specializzazione “prima dell’entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva 82/76”, mentre l’odierno ricorrente ha iniziato a frequentare i corsi di specializzazione nell’anno accademico 1984/1985; –che il terzo motivo – con il quale si fa questione in merito al riconoscimento di rivalutazione e interessi, censurandosi la sentenza perché “non riconosce la rivalutazione sia perché vietata per legge, sia perché non dovuta in tema di indennità” – è anch’essoinammissibile; – che la sentenza impugnata, infatti, non contiene tali supposte affermazioni, donde la necessità di dare seguito al principio per cui, “ove una determinata questione giuridica –che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alc un modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l’onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegarne l’avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare «ex actis» la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa” (Cass. Sez. 2, ord. 24 gennaio 2019, n. 2038, Rv. 652251-02); –che in ogni caso resta fermo, poi, che il primo giudice – la cui decisione è stata integralmente confermata in appello – ha riconosciuto sulla somma liquidata all’odierno ricorrente(secondo quanto si legge nello stesso ricorso) gli “interessi legali”, dal 27 ottobre 2009, al saldo, “oltre al maggior importo dato dall’eventuale differenza tra il tasso di rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e il saggio degli interessi legali determinato, per ogni anno, ai sensi del primo comma dell’art. 1284 cod. civ.”, e, dunque, nella sostanza, un meccanismo di rivalutazione del credito riconosciuto al medesimoRagazzi; -che, infine, il quarto motivo non è fondato ; - che la condanna al pagamento delle spese d el giudizio di appello è una conseguenza della soccombenza del Ragazzi in tale fase, dovendosi, inoltre, rammentare che, in materia di spese giudiziali,rientra “nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi” (da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 17 ottobre 2017, n. 24502, Rv. 646335-01; nello stesso senso anche Cass. Sez. 1, ord. 4 agosto 2017, n. 19613, Rv. 645187-01), giusti motivi “la cui insussistenza il giudice del merito non è tenuto a motivare” (Cass. Sez. 6-3, ord. 26 novembre 2020, n. 26912, Rv. 659925-01); -che quanto alle spese della fase svoltasi innanzi al giudice di prime cure, va preliminarmente rilevato che né il ricorso né la sentenza di appello chiariscono se il Ragazzi abbia proposto uno specifico motivo di gravame – indispensabile per poter oggi richiedere la riforma della sentenza di appello che ha confermato la decisione di compensarle – in relazione alla disposta compensazione, ovvero se egli non si sia, piuttosto, limitato a richiedere, in appello, la “condanna alle spese di lite per il primo ed il secondo grado di giudizio”; -che, inoltre, deve rimarcarsi come alla presente controversia – incardinat a, in primo grado , con citazione notificata il 21 dicembre 2011 –si applichi, ratione temporis , il testo dell’art. 92 cod. proc. civ., come modificato dall’art. 58, comma 1, legge 18 giugno 2009, n. 69; -che esso consentiva la compensazione, oltre che in caso di soccombenza reciproca, anche qualora “concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione”; -che deve rilevarsi come il primo giudice abbia esplicitato tali ragioni, identificate nella complessità delle questioni oggetto del giudizio e la notevole evoluzione giurisprudenzialesulle stesse; - che nulla va disposto in relazione alle spese del presente giudizio di legittimità, dato che le A mministrazioni statali sopra meglio identificate non risultano – per loro stessa ammissione – “costituite nei termini di leggemediante controricorso”; -che in ragione del rigetto del ricorso va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1- bis dello stesso art. 13. P.Q.M. La Corte rigettail ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo