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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14934/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Cagliari, quale Giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione alle due sentenze irrevocabili presupposte, ritenendo ostative all'applicazione della disciplina invocata l'eterogeneità esecutiva dei comportamenti criminosi, rispetto alla quale non assumeva rilievo unificante il reato associativo per il quale l'istante era stato condannato, ai sensi dell'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stup.).

2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti all'omesso riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, che si imponeva tenuto conto della correlazione dei fatti di reato giudicati dalle sentenze presupposte.

Tale correlazione, secondo il ricorrente, era stata svalutata dal Giudice dell'esecuzione cagliaritano, con un percorso argomentativo incongruo, che disattendeva l'incontrovertibile collegamento esistente tra le condotte illecite di cui si assumeva la preordinazione criminosa, riguardanti violazioni del testo unico degli stupefacenti, una delle quali concernente il reato associativo di cui all'art. 74 T.U. stup.

Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati.

2. Osserva il Collegio che il ricorso in esame, più che individuare singoli profili del provvedimento impugnato da sottoporre a censura giurisdizionale, tende a provocare una nuova, non consentita, valutazione di merito delle circostanze di fatto, che già erano state correttamente vagliate dalla Corte di appello di Cagliari.

L'ordinanza impugnata, invero, ha correttamente valutato le condotte illecite presupposte, escludendo che i reati commessi da Ulzega si connotassero per l'unitarietà del programma sottostante, che non deve essere confusa con la sussistenza di una concezione di vita improntata al crimine, resa evidente, nel caso di specie, dalle circostanze di tempo e di luogo nelle quali si concretizzavano le violazioni del testo unico degli stupefacenti oggetto di vaglio esecutivo.

Si consideri che le ipotesi di reato di cui si assumeva la continuazione non risultavano tra loro omogenee sul piano esecutivo e non erano riconducibili, neppure astrattamente, a una preordinazione criminosa, tenuto conto dell'eterogeneità esecutiva dei delitti di cui si controverte, attestata dal fatto che tali condotte non erano collegate funzionalmente ed erano state commesse in un ampio arco temporale, compreso tra il marzo e l'ottobre del 2006, rispetto al quale non assumeva un rilievo unificante il reato associativo, peraltro richiamato genericamente, per il quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato ex art. 74 T.U. stup.

A tutto questo occorre aggiungere che la reiterazione delle condotte illecite non può essere espressione di un programma di vita improntato al crimine e che da esso intende trarre sostentamento, come nel caso di Ulzega, venendo sanzionata da fattispecie quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al favor rei (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950-01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833-01).

Si consideri, infine, che, nel caso in cui l'applicazione del vincolo della continuazione venga invocato in sede esecutiva con riferimento a reati associativi - come nel caso di [OSCURATO:PERSONA] -, mutuando i parametri ermeneutici affermati da questa Corte per le ipotesi di appartenenza a consorterie operanti in tempi diversi, occorre tenere conto del fatto che non è sufficiente «il riferimento alla tipologia del reato ed all'omogeneità delle condotte, ma occorre una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, al fine di accertare l'unicità del momento deliberativo e la sua successiva attuazione attraverso la progressiva appartenenza del soggetto ad una pluralità di organizzazioni ovvero ad una medesima organizzazione» (Sez. 6, n. 51906 del 15/09/2017, Carpentieri, Rv. 271569-01).

3. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Cagliari, quale Giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione alle due sentenze irrevocabili presupposte, ritenendo ostative all'applicazione della disciplina invocata l'eterogeneità esecutiva dei comportamenti criminosi, rispetto alla quale non assumeva rilievo unificante il reato associativo per il quale l'istante era stato condannato, ai sensi dell'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stup.). 2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti all'omesso riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, che si imponeva tenuto conto della correlazione dei fatti di reato giudicati dalle sentenze presupposte. Tale correlazione, secondo il ricorrente, era stata svalutata dal Giudice dell'esecuzione cagliaritano, con un percorso argomentativo incongruo, che disattendeva l'incontrovertibile collegamento esistente tra le condotte illecite di cui si assumeva la preordinazione criminosa, riguardanti violazioni del testo unico degli stupefacenti, una delle quali concernente il reato associativo di cui all'art. 74 T.U. stup. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati. 2. Osserva il Collegio che il ricorso in esame, più che individuare singoli profili del provvedimento impugnato da sottoporre a censura giurisdizionale, tende a provocare una nuova, non consentita, valutazione di merito delle circostanze di fatto, che già erano state correttamente vagliate dalla Corte di appello di Cagliari. L'ordinanza impugnata, invero, ha correttamente valutato le condotte illecite presupposte, escludendo che i reati commessi da Ulzega si connotassero per l'unitarietà del programma sottostante, che non deve essere confusa con la sussistenza di una concezione di vita improntata al crimine, resa evidente, nel caso di specie, dalle circostanze di tempo e di luogo nelle quali si concretizzavano le violazioni del testo unico degli stupefacenti oggetto di vaglio esecutivo. Si consideri che le ipotesi di reato di cui si assumeva la continuazione non risultavano tra loro omogenee sul piano esecutivo e non erano riconducibili, neppure astrattamente, a una preordinazione criminosa, tenuto conto dell'eterogeneità esecutiva dei delitti di cui si controverte, attestata dal fatto che tali condotte non erano collegate funzionalmente ed erano state commesse in un ampio arco temporale, compreso tra il marzo e l'ottobre del 2006, rispetto al quale non assumeva un rilievo unificante il reato associativo, peraltro richiamato genericamente, per il quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato ex art. 74 T.U. stup. A tutto questo occorre aggiungere che la reiterazione delle condotte illecite non può essere espressione di un programma di vita improntato al crimine e che da esso intende trarre sostentamento, come nel caso di Ulzega, venendo sanzionata da fattispecie quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al favor rei (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950-01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833-01). Si consideri, infine, che, nel caso in cui l'applicazione del vincolo della continuazione venga invocato in sede esecutiva con riferimento a reati associativi - come nel caso di [OSCURATO:PERSONA] -, mutuando i parametri ermeneutici affermati da questa Corte per le ipotesi di appartenenza a consorterie operanti in tempi diversi, occorre tenere conto del fatto che non è sufficiente «il riferimento alla tipologia del reato ed all'omogeneità delle condotte, ma occorre una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, al fine di accertare l'unicità del momento deliberativo e la sua successiva attuazione attraverso la progressiva appartenenza del soggetto ad una pluralità di organizzazioni ovvero ad una medesima organizzazione» (Sez. 6, n. 51906 del 15/09/2017, Carpentieri, Rv. 271569-01). 3. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso
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