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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 giugno 2022

Cassazione n. 35753/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 5463/2022 [OSCURATO:PERSONA] E CONSIDERATO DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza in epigrafe in forza della quale è stata confermata la affermazione della penale responsabilità dell' imputata per il reato di rapina impropria ed è stato rideterminato il trattamento sanzionatorio deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato di rapina impropria essendo emerso che la stessa aveva spontaneamente restituito la merce sottratta e, per altro verso, considerato il fatto che non era emersa in alcun modo la sua intenzione di "procurarsi l' impunità".

2. Il ricorso deve ritenersi inammissibile.

2.1. Le censure proposte vanno ritenute null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla corte territoriale.

Occorre evidenziare che in tema di giudizio di cassazione sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 26548201).

Va, ancora, osservato che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 - dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 25036201).

2.2. Nella specie la corte di merito, con motivazione congrua e pienamente logica, ha disatteso, in punto di fatto e di diritto, le medesime censure oggi reiterate precisando che sulla scorta della dinamica per come desumibile dalle complessive risultanze istruttorie era emersa la prova evidente della violenza ex art. 628 cod. pen. (vedi f. 1-2), con conseguente manifesta infondatezza delle censure proposte, censure che, peraltro, sono del tutto generiche ed aspecifiche.

3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, in data 1 Giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 5463/2022 [OSCURATO:PERSONA] E CONSIDERATO DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza in epigrafe in forza della quale è stata confermata la affermazione della penale responsabilità dell' imputata per il reato di rapina impropria ed è stato rideterminato il trattamento sanzionatorio deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato di rapina impropria essendo emerso che la stessa aveva spontaneamente restituito la merce sottratta e, per altro verso, considerato il fatto che non era emersa in alcun modo la sua intenzione di "procurarsi l' impunità". 2. Il ricorso deve ritenersi inammissibile. 2.1. Le censure proposte vanno ritenute null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla corte territoriale. Occorre evidenziare che in tema di giudizio di cassazione sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 26548201). Va, ancora, osservato che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 - dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 25036201). 2.2. Nella specie la corte di merito, con motivazione congrua e pienamente logica, ha disatteso, in punto di fatto e di diritto, le medesime censure oggi reiterate precisando che sulla scorta della dinamica per come desumibile dalle complessive risultanze istruttorie era emersa la prova evidente della violenza ex art. 628 cod. pen. (vedi f. 1-2), con conseguente manifesta infondatezza delle censure proposte, censure che, peraltro, sono del tutto generiche ed aspecifiche. 3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, in data 1 Giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA]