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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 agosto 2025

Cassazione n. 40983/2025

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o la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] da Tribunale di Milano, in funzione di giudice del riesame; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale secondo quanto disposto dagli artt. 610, commi 1 e 5 e 611, comma 1, cod. proc. pen.; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte depositate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; preso atto che l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, non ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Milano confermava il provvedimento emesso in data 05/08/2025 dal giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale che aveva applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere per il delitto di tentata estorsione in concorso, aggravato dal metodo mafioso.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia articolando un unico motivo con il quale si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione di legge con riferimento agli artt. 192 e 273 cod. proc. pen., nonché la manifesta illogicità della motivazione in punto di gravità indiziaria per il delitto oggetto della contesta imputazione provvisoria.

Rileva la difesa ricorrente che il Tribunale del riesame ha ritenuto sussistente la gravità indiziaria in capo a [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali, in tesi accusatoria, erano stati costretti a rinunziare al loro credito (ammontante a circa 30.000,00 euro) vantato nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. che aveva a loro subappaltato lavori edili alla G G costruzioni s.r.l. di cui erano amministratori e ad accettare in via transattiva la minor somma di euro 8.000,00.

L’amministratore della società [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe chiesto l’intervento “persuasivo” di alcuni affiliati alla ‘ndrangheta calabrese, successivamente era intervenuto [OSCURATO:PERSONA], incaricato da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], che aveva incontrato [OSCURATO:PERSONA], proferendo verso costui minacce per indurlo a sbloccare i cantieri, fermi da tempo a causa del mancato pagamento da parte della [OSCURATO:SOCIETA] degli stati di avanzamento dei lavori.

Il collegio della cautela ha ravvisato il concorso dell’odierno ricorrente alla luce delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell’interrogatorio del [OSCURATO:DATA_NASCITA], riscontrate dall’intercettazione ambientale eseguita il 30 giugno 2025 nella sala di attesa della caserma dei carabinieri di Bergamo ove erano stati convocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Il portato dichiarativo di [OSCURATO:PERSONA] dà conto che questi era stato incaricato dai due [OSCURATO:PERSONA] di telefonare a [OSCURATO:PERSONA], persona che conosceva fin da ragazzo, per incontrarlo e proporgli un aiuto al fine di risolvere la questione con i calabresi che l’avevano minacciato unitamente ad altri calabresi di Treviglio; l’intenzione dei [OSCURATO:PERSONA] non era, tuttavia, quello di appoggiare il tentativo di estorsione in corso ad opera di altri soggetti, ma era piuttosto quello di sostituirsi a costoro e, dietro percezione di un utile, di aiutare i [OSCURATO:PERSONA] a risolvere la vertenza con la [OSCURATO:SOCIETA], millantando la vicinanza con soggetti calabresi di Treviglio appartenenti ad una ‘ndrina locale.

Il vizio logico della motivazione dell’ordinanza genetica e di quella qui impugnata consisterebbe quindi nel non avere considerato che l’intervento dei [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] era stato messo in atto non per rafforzare la prima tentata estorsione, ma per attuarne un’altra, non andata a buon fine a causa della immediata opposizione della persona offesa.

Le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] rese nel verbale di interrogatorio (di cui sono riportati alcuni stralci alle pagine 3 e 4 del ricorso) non possono pertanto, secondo la difesa ricorrente, considerarsi una chiamata in correità in quanto non sono indicative del coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] in concorso con gli altri coindagati nel tentativo di estorsione attuato in precedenza, ma delineano un tentativo del tutto autonomo, messo in atto millantando una pretesa ed improbabile appartenenza ad una cosca locale.

Ciò trova conferma anche nelle stesse dichiarazioni rese dalla persona offesa la quale nella deposizione del 19/11/2024 aveva riferito che [OSCURATO:PERSONA] gli aveva prospettato che “se voleva sistemare la questione, doveva dirlo a lui, ma i soldi non li prendeva più e avrebbe fatto intervenire i calabresi di Treviglio”.

Deduce altresì la difesa ricorrente che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] non trovano comunque riscontro nella conversazione ambientale captata in data 30 giugno 2025 all’interno della caserma dei carabinieri dalla quale risulta semplicemente che [OSCURATO:PERSONA] si era recato all’incontro con [OSCURATO:PERSONA] su incarico di [OSCURATO:PERSONA] e non dell’odierno ricorrente il quale si era semplicemente limitato a domandare a [OSCURATO:PERSONA] se conosceva i [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.L’unico motivo di ricorso è inammissibile in quanto, pur formalmente lamentando il vizio di violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione in punto di gravità indiziaria, è di fatto invocato un nuovo esame degli elementi investigativi, già compiutamente vagliati dal Tribunale del riesame con ampio costrutto argomentativo immune da vizi logici e conforme ai criteri di valutazione della chiamata in correità, così risolvendosi nella sollecitazione di apprezzamenti estranei al giudizio di legittimità. 2.Giova ricordare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno già avuto modo di chiarire che «in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» (Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828).

Tale orientamento, dal quale l'odierno Collegio non intende discostarsi, ha trovato conforto anche in pronunce più recenti di questa Corte Suprema (ex multisSez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; sez. 2 n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976).

Ne consegue che l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge ovvero in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato con la precisazione che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez.

F, n. 3 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698).

3. Diversamente da quanto sostenuto dalla difesa ricorrente che ha richiamato le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], “sezionandone” il contenuto, il Tribunale del riesame ha invece analizzato l’intero narrato evidenziando come il dichiarante - nel corso dell’interrogatorio reso dopo l’esecuzione della misura cautelare a suo carico – aveva riferito di essere stato coinvolto, in veste mediatore nella vicenda estorsiva in danno dei [OSCURATO:PERSONA], da [OSCURATO:PERSONA] ( odierno ricorrente) e da [OSCURATO:PERSONA] (entrambi gravitanti nell’ambiente della ‘ndrangheta locale) i quali lo avevano avvicinato in un bar di Romano di Lombardia chiedendogli di contattare [OSCURATO:PERSONA] e di intimare a quest’ultimo di “sbloccare i cantieri perché c’erano dietro dei calabresi grossi che avrebbero fatto problemi” e prospettandogli un compenso economico per tale intervento (“c’era qualcosa anche per noi da guadagnare”); i due [OSCURATO:PERSONA] avevano anche rivelato l’identità dei “ calabresi grossi” coinvolti indicandoli nei Barbaro di Platì e cioè proprio in coloro che già avevano fornito il proprio supporto nelle prime due fasi dell’azione estorsiva.

Il collegio della cautela ha ritenuto pertanto che la piana e complessiva lettura di tale portato dichiarativo dava conto di un fattivo inserimento, con ruolo agevolativo, di entrambi i [OSCURATO:PERSONA] nella contestata azione estorsiva in danno dei [OSCURATO:PERSONA] promossa da [OSCURATO:PERSONA] (amministratore della [OSCURATO:SOCIETA].) e da [OSCURATO:PERSONA] (legale di quest’ultimo) e coordinata dai Barbaro, così evidentemente escludendo l’alternativa tesi proposta nel ricorso secondo cui l’intervento di [OSCURATO:PERSONA], eseguito su incarico dei due [OSCURATO:PERSONA], sarebbe stato un autonomo tentativo di estorsione, totalmente sganciato da quello oggetto di contestazione provvisoria.

Il narrato in questione è stato quindi correttamente qualificato come una vera e propria chiamata in correità, ritenuta idonea ad integrare la gravità indiziaria in capo anche all’odierno ricorrente in quanto connotata da attendibilità il cui vaglio è stato condotto in modo altrettanto corretto.

Al riguardo, il Tribunale ha posto in luce, in primo luogo, l’intrinseca coerenza, precisione e logicità delle dichiarazioni, l’assenza di intenti calunniosi nei confronti degli accusati e la corrispondenza di tali propalazioni al racconto della persona offesa che nelle sommarie informazioni rese al Pubblico Ministero aveva riferito di avere colto, proprio con l’intervento di [OSCURATO:PERSONA], la portata intimidatoria dell’azione messa in atto per indurlo alla rinuncia del credito vantato nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]..

In secondo luogo, la chiamata in correità era assistita dai necessari riscontri c.d individualizzanti ai sensi dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., rappresentati non solo dalla conversazione ambientale registrata in data 30/06/2025 presso la caserma dei carabinieri nel corso della quale entrambi i cugini [OSCURATO:PERSONA] avevano confermato l’incontro con [OSCURATO:PERSONA], ma anche dai plurimi contatti telefonici intercorsi tra l’odierno ricorrente con lo stesso [OSCURATO:PERSONA] e con [OSCURATO:PERSONA], altro mediatore coinvolto nella vicenda.

Si è dunque al cospetto di un apparato argomentativo, aderente alle emergenze investigative e scevro da manifeste illogicità risultante dal testo del provvedimento impugnato, che ha correttamente valutato la chiamata in correità posta a fondamento del giudizio di gravità indiziaria.

Va ricordato che, in tema di valutazione della chiamata in reità o correità in sede cautelare, le dichiarazioni accusatorie rese dal coindagato o coimputato nel medesimo reato o da persona indagata o imputata in un procedimento connesso o collegato, integrano i gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273, comma primo, cod. proc. pen. - in virtù dell'esplicito richiamo all'art. 192, commi terzo e quarto, operato dall'art. 273, comma primo bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 11 L. n. 63 del 2001 – ove esse, oltre ad essere intrinsecamente attendibili, risultino corroborate da riscontri estrinseci individualizzanti, tali cioè da attribuire capacità dimostrativa e persuasività probatoria in ordine all'attribuzione del fatto-reato al soggetto destinatario di esse, ferma restando la diversità dell'oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza del chiamato, rispetto a quella di merito, orientata invece all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato (Sez. 4, n. 22740 del 16/07/2020, Balla, Rv. 279515; Sez. 2, n. 11509 del 14.12.2016, P., Rv. 269683; Sez. 5, n. 50996 del 14/10/2014, S., Rv. 264213).

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente giudizio e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

5. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi, ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo.

P.Q.M Dichiara inammissibile il r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] da Tribunale di Milano, in funzione di giudice del riesame; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale secondo quanto disposto dagli artt. 610, commi 1 e 5 e 611, comma 1, cod. proc. pen.; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte depositate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; preso atto che l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, non ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Milano confermava il provvedimento emesso in data 05/08/2025 dal giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale che aveva applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere per il delitto di tentata estorsione in concorso, aggravato dal metodo mafioso. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia articolando un unico motivo con il quale si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione di legge con riferimento agli artt. 192 e 273 cod. proc. pen., nonché la manifesta illogicità della motivazione in punto di gravità indiziaria per il delitto oggetto della contesta imputazione provvisoria. Rileva la difesa ricorrente che il Tribunale del riesame ha ritenuto sussistente la gravità indiziaria in capo a [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali, in tesi accusatoria, erano stati costretti a rinunziare al loro credito (ammontante a circa 30.000,00 euro) vantato nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. che aveva a loro subappaltato lavori edili alla G G costruzioni s.r.l. di cui erano amministratori e ad accettare in via transattiva la minor somma di euro 8.000,00. L’amministratore della società [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe chiesto l’intervento “persuasivo” di alcuni affiliati alla ‘ndrangheta calabrese, successivamente era intervenuto [OSCURATO:PERSONA], incaricato da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], che aveva incontrato [OSCURATO:PERSONA], proferendo verso costui minacce per indurlo a sbloccare i cantieri, fermi da tempo a causa del mancato pagamento da parte della [OSCURATO:SOCIETA] degli stati di avanzamento dei lavori. Il collegio della cautela ha ravvisato il concorso dell’odierno ricorrente alla luce delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell’interrogatorio del [OSCURATO:DATA_NASCITA], riscontrate dall’intercettazione ambientale eseguita il 30 giugno 2025 nella sala di attesa della caserma dei carabinieri di Bergamo ove erano stati convocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il portato dichiarativo di [OSCURATO:PERSONA] dà conto che questi era stato incaricato dai due [OSCURATO:PERSONA] di telefonare a [OSCURATO:PERSONA], persona che conosceva fin da ragazzo, per incontrarlo e proporgli un aiuto al fine di risolvere la questione con i calabresi che l’avevano minacciato unitamente ad altri calabresi di Treviglio; l’intenzione dei [OSCURATO:PERSONA] non era, tuttavia, quello di appoggiare il tentativo di estorsione in corso ad opera di altri soggetti, ma era piuttosto quello di sostituirsi a costoro e, dietro percezione di un utile, di aiutare i [OSCURATO:PERSONA] a risolvere la vertenza con la [OSCURATO:SOCIETA], millantando la vicinanza con soggetti calabresi di Treviglio appartenenti ad una ‘ndrina locale. Il vizio logico della motivazione dell’ordinanza genetica e di quella qui impugnata consisterebbe quindi nel non avere considerato che l’intervento dei [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] era stato messo in atto non per rafforzare la prima tentata estorsione, ma per attuarne un’altra, non andata a buon fine a causa della immediata opposizione della persona offesa. Le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] rese nel verbale di interrogatorio (di cui sono riportati alcuni stralci alle pagine 3 e 4 del ricorso) non possono pertanto, secondo la difesa ricorrente, considerarsi una chiamata in correità in quanto non sono indicative del coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] in concorso con gli altri coindagati nel tentativo di estorsione attuato in precedenza, ma delineano un tentativo del tutto autonomo, messo in atto millantando una pretesa ed improbabile appartenenza ad una cosca locale. Ciò trova conferma anche nelle stesse dichiarazioni rese dalla persona offesa la quale nella deposizione del 19/11/2024 aveva riferito che [OSCURATO:PERSONA] gli aveva prospettato che “se voleva sistemare la questione, doveva dirlo a lui, ma i soldi non li prendeva più e avrebbe fatto intervenire i calabresi di Treviglio”. Deduce altresì la difesa ricorrente che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] non trovano comunque riscontro nella conversazione ambientale captata in data 30 giugno 2025 all’interno della caserma dei carabinieri dalla quale risulta semplicemente che [OSCURATO:PERSONA] si era recato all’incontro con [OSCURATO:PERSONA] su incarico di [OSCURATO:PERSONA] e non dell’odierno ricorrente il quale si era semplicemente limitato a domandare a [OSCURATO:PERSONA] se conosceva i [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.L’unico motivo di ricorso è inammissibile in quanto, pur formalmente lamentando il vizio di violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione in punto di gravità indiziaria, è di fatto invocato un nuovo esame degli elementi investigativi, già compiutamente vagliati dal Tribunale del riesame con ampio costrutto argomentativo immune da vizi logici e conforme ai criteri di valutazione della chiamata in correità, così risolvendosi nella sollecitazione di apprezzamenti estranei al giudizio di legittimità. 2.Giova ricordare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno già avuto modo di chiarire che «in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). Tale orientamento, dal quale l'odierno Collegio non intende discostarsi, ha trovato conforto anche in pronunce più recenti di questa Corte Suprema (ex multisSez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; sez. 2 n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976). Ne consegue che l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge ovvero in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato con la precisazione che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. F, n. 3 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698). 3. Diversamente da quanto sostenuto dalla difesa ricorrente che ha richiamato le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], “sezionandone” il contenuto, il Tribunale del riesame ha invece analizzato l’intero narrato evidenziando come il dichiarante - nel corso dell’interrogatorio reso dopo l’esecuzione della misura cautelare a suo carico – aveva riferito di essere stato coinvolto, in veste mediatore nella vicenda estorsiva in danno dei [OSCURATO:PERSONA], da [OSCURATO:PERSONA] ( odierno ricorrente) e da [OSCURATO:PERSONA] (entrambi gravitanti nell’ambiente della ‘ndrangheta locale) i quali lo avevano avvicinato in un bar di Romano di Lombardia chiedendogli di contattare [OSCURATO:PERSONA] e di intimare a quest’ultimo di “sbloccare i cantieri perché c’erano dietro dei calabresi grossi che avrebbero fatto problemi” e prospettandogli un compenso economico per tale intervento (“c’era qualcosa anche per noi da guadagnare”); i due [OSCURATO:PERSONA] avevano anche rivelato l’identità dei “ calabresi grossi” coinvolti indicandoli nei Barbaro di Platì e cioè proprio in coloro che già avevano fornito il proprio supporto nelle prime due fasi dell’azione estorsiva. Il collegio della cautela ha ritenuto pertanto che la piana e complessiva lettura di tale portato dichiarativo dava conto di un fattivo inserimento, con ruolo agevolativo, di entrambi i [OSCURATO:PERSONA] nella contestata azione estorsiva in danno dei [OSCURATO:PERSONA] promossa da [OSCURATO:PERSONA] (amministratore della [OSCURATO:SOCIETA].) e da [OSCURATO:PERSONA] (legale di quest’ultimo) e coordinata dai Barbaro, così evidentemente escludendo l’alternativa tesi proposta nel ricorso secondo cui l’intervento di [OSCURATO:PERSONA], eseguito su incarico dei due [OSCURATO:PERSONA], sarebbe stato un autonomo tentativo di estorsione, totalmente sganciato da quello oggetto di contestazione provvisoria. Il narrato in questione è stato quindi correttamente qualificato come una vera e propria chiamata in correità, ritenuta idonea ad integrare la gravità indiziaria in capo anche all’odierno ricorrente in quanto connotata da attendibilità il cui vaglio è stato condotto in modo altrettanto corretto. Al riguardo, il Tribunale ha posto in luce, in primo luogo, l’intrinseca coerenza, precisione e logicità delle dichiarazioni, l’assenza di intenti calunniosi nei confronti degli accusati e la corrispondenza di tali propalazioni al racconto della persona offesa che nelle sommarie informazioni rese al Pubblico Ministero aveva riferito di avere colto, proprio con l’intervento di [OSCURATO:PERSONA], la portata intimidatoria dell’azione messa in atto per indurlo alla rinuncia del credito vantato nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA].. In secondo luogo, la chiamata in correità era assistita dai necessari riscontri c.d individualizzanti ai sensi dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., rappresentati non solo dalla conversazione ambientale registrata in data 30/06/2025 presso la caserma dei carabinieri nel corso della quale entrambi i cugini [OSCURATO:PERSONA] avevano confermato l’incontro con [OSCURATO:PERSONA], ma anche dai plurimi contatti telefonici intercorsi tra l’odierno ricorrente con lo stesso [OSCURATO:PERSONA] e con [OSCURATO:PERSONA], altro mediatore coinvolto nella vicenda. Si è dunque al cospetto di un apparato argomentativo, aderente alle emergenze investigative e scevro da manifeste illogicità risultante dal testo del provvedimento impugnato, che ha correttamente valutato la chiamata in correità posta a fondamento del giudizio di gravità indiziaria. Va ricordato che, in tema di valutazione della chiamata in reità o correità in sede cautelare, le dichiarazioni accusatorie rese dal coindagato o coimputato nel medesimo reato o da persona indagata o imputata in un procedimento connesso o collegato, integrano i gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273, comma primo, cod. proc. pen. - in virtù dell'esplicito richiamo all'art. 192, commi terzo e quarto, operato dall'art. 273, comma primo bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 11 L. n. 63 del 2001 – ove esse, oltre ad essere intrinsecamente attendibili, risultino corroborate da riscontri estrinseci individualizzanti, tali cioè da attribuire capacità dimostrativa e persuasività probatoria in ordine all'attribuzione del fatto-reato al soggetto destinatario di esse, ferma restando la diversità dell'oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza del chiamato, rispetto a quella di merito, orientata invece all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato (Sez. 4, n. 22740 del 16/07/2020, Balla, Rv. 279515; Sez. 2, n. 11509 del 14.12.2016, P., Rv. 269683; Sez. 5, n. 50996 del 14/10/2014, S., Rv. 264213). 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente giudizio e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. 5. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi, ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo. P.Q.M Dichiara inammissibile il r
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