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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 febbraio 2022

Cassazione n. 11425/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 22398/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante protempore, con sede in Roma ed ivi elettivamente domiciliata in via [OSCURATO:PERSONA] 34 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende -ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa da gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma via del Tempio di Giove 21, - con troricorrente - Nel procedimento n. 22398/2016 avverso la sentenza n1160/2016 emessa dalla CTR della Lazio depositata in data 1/03/2016; udita la relazione della causa svolta all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Procuratore generale che conclude per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] La società ricorrente ha impugnato quattro avvisi di accertamento emessi da [OSCURATO:PERSONA] per l'ICI degli anni dal 2007 al 2010, deducendo di non essere né proprietaria né possessore della porzione di terreno indicata dagli avvisi di accertamento e che il terreno sarebbe gravato da vincoli paesaggistici; con successiva memoria ha precisato che il fabbricato è fatiscente e inagibile, contestando inoltre sia la rendita catastale che l'aliquota. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Roma ha respinto il ricorso ritenendo infondati i motivi proposti inizialmente e tardive le questioni introdotte con la memoria del 24 ottobre 2014.

La contribuente ha proposto appello che è stato respinto dalla Commissione tributaria regionale del Lazio, che ha confermato la decisione del giudice di primo grado in quanto individua come dovuta l'ICI sul fabbricato oggetto di causa, -indicato con riferimenti catastali negli avvisi di accertamento impugnati- e non sul terreno circostante, e per questo motivo sono ritenute irrilevanti le questioni sui vincoli paesaggistici: osserva inoltre che la sentenza impugnata è condivisibile nella parte in cui non ritiene ammissibili ulteriori motivi relativi allo stato di degrado del fabbricato perché proposti tardivamente, con la memoria del 24 ottobre 2014, e riproposti in appello; infine ha ritenuto motivo nuovo introdotto solo con l'appello quello con il quale si lamenta la applicazione della rendita catastale più elevata introdotta nell'anno 2011, anziché quella vigente negli anni di imposizione.Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la società Valdoro affidandosi a cinque motivi Si è costituita resistendo [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.

La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'articolo 378 c.p.c.

La causa è stata trattata alla udienza del 16 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 57 del D.Igs. 546 del 1992.

La parte osserva che sensi dell'art. 5 del D.Igs. 504/1992 per i fabbricati iscritti in catasto il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto vigenti al 1 gennaio dell'anno di imposizione i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previste dal primo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 52 dello stesso decreto.

La società deduce che ai fini della determinazione dell'imposta in oggetto deve tenersi conto del valore della rendita catastale vigente al 1 gennaio dell'anno di imposizione mentre nel caso di specie [OSCURATO:PERSONA] ha applicato per le annua lità 2007, 2008, 2009, 2010 la maggiore rendita catastale modificata solo nel maggio del 2010; la parte osserva che pur se è vero che questa questione è stata rilevata soltanto nelle memorie illustrative depositate nel giudizio di primo grado in data 24 ottobre 2010, si tratta di una mera contestazione perché già nel proprio ricorso introduttivo aveva proposto quale primo motivo la mancanza dei presupposti per l'applicazione dell' ICI, e che pertanto ha errato la Commissione tributaria regionale a ritenerlo un motivo nuovo e non una mera difesa; ha inoltre errato la Commissione regionale a ritenere che la contestazione relativa alla inagibilità del fabbricato sia stata introdotta per la prima volta con l'appello, poiché risulta per tabulas che la stessa è stata dedotta con le predette memorie illustrative di primo grado depositate il 24 ottobre 2010. 2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta a sensi dell'art 360 n. 5 c.p.c. l'omesso esame di fatto decisivo per il giudizio con riferimento all'art. 5 del D.Igs. n. 504 del 1992.

La parte deduce che il giudice d'appello, sulla errata considerazione che sia "motivo nuovo" quella che invece è una mera difesa, ha omesso qualsiasi valutazione e decisione in relazione a un fatto decisivo per la controversia e cioè che è stata applicata nella fattispecie una rendita più elevata applicabile a far data dall'anno 2011. 3.- Con il terzo motivo de ricorso si lamenta ai sensi dell'ari 360 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento all'art. 5 del D.Igs. 504 del 1992.

La parte deduce che gli avvisi di accertamento sono stati emessi in palese violazione dell'art. 5 cit. applicando una rendita catastale che non era vigente per gli anni di imposta in contestazione. 4.- Con il quarto motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell'art 360 n. 5 c.p.c. l'omesso esame di fatto decisivo per il giudizio.

La società ricorrente deduce che con le proprie memorie illustrative e depositate nel giudizio di primo grado in data 24 ottobre 2010 aveva altresì rilevato che la rendita catastale utilizzata da Roma capitale per gli accertamenti in oggetto si riferiva non solo al fabbricato in questione ma anche ad ulteriori particelle, e su questa circostanza decisiva per il giudizio la Commissione tributaria regionale non ha fornito alcuna motivazione 5.- Con il quinto motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 57 del D.Igs. 546 del 1992.

La ricorrente deduce che ha errato il giudice d'appello a condividere con il giudice di primo grado il rilievo che fosse tardiva la difesa relativa alla inagibilità del fabbricato, circostanza idonea ad escludere il pagamento della tassa; si tratta anche in questo caso di una mera allegazione in fatto, peraltro non contestata da controparte, che non incontra i limiti di ammissibilità previsti per i motivi nuovi trattasi di mera difesa. 6.- I motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono infondati.

La stessa parte ricorrente ammette di avere introdotto le questioni relative alla applicazione di una rendita asseritamente non vigente negli anni in esame, nonché della inagibilità del fabbricato, solo con le memorie illustrative e non con il ricorso introduttivo.

Dette questioni non costituiscono mere difese rispetto alla contestazione originaria, bensì nuove ragione di opposizione rispetto a quelle dedotte con il ricorso introduttivo.

Nel ricorso di primo grado la parte aveva dedotto la mancanza dei presupposti per l'applicazione dell'ICI, contestando di essere proprietaria o possessore della porzione di terreno indicata negli avvisi, e la sussistenza di vincoli paesaggistici (così come esposto alla pagina 3 del ricorso per cassazione).

Rispetto a queste deduzioni, l'errore nell'applicazione della rendita catastale, così come l'inagibilità, costituiscono motivi di opposizione totalmente diversi e nuovi e non una mera difesa, in quanto tendono ad ampliare il thema decidendum.

Nè vale opporre che essi costituirebbero uno sviluppo, quali mere difese, della originaria contestazione poiché la parte aveva "proposto con le primo motivo la mancanza dei presupposti per l'applicazione dell'ICI nei suoi confronti" Il giudizio tributario è infatti un giudizio di impugnazione -merito nel quale la parte ha l'onere di precisare i motivi di opposizione, poiché è solo entro i limiti posti dalle domande di parte che si esercita il potere- dovere del giudice di esaminare il merito della pretesa tributaria (Cass.n. 6918 del 20/03/2013; Cass. n. 26157 del 21/11/2013; Cass. n. 3080 del 09/02/2021).

In termini generali, può dirsi che ogni atto di opposizione ad un avviso di accertamento è rivolto a contestare la sussistenza dei presupposti per l'imposizione, alternativamente o cumulativamente alla contestazione di i vizi intrinseci dell'atto stesso e, quale risultato finale, mira all'annullamento dell'atto stesso.

Il petitum sostanziale del giudizio tributario si definisce però in ragione della interdipendenza tra la richiesta di annullamento dell'atto impositivo impugnato, che costituisce il petitum, e le ragioni di contestazione della pretesa tributaria per come dedotta dall'ente impositore in tale atto, che costituiscono la causa petendi.

La parte ha quindi l'onere di precisare, oltre che il petitum, la causa petendi della opposizione e cioè per quale ragione ritiene che la pretesa impositiva esercitata dall'erario o dall'ente locale non sia fondata; così facendo la parte delimita il thema decidendum e ciò necessariamente con l'atto introduttivo.

Il contenzioso tributario ha infatti un oggetto rigidamente delimitato dai motivi di impugnazione avverso l'atto impositivo dedotti col ricorso introduttivo, i quali costituiscono la causa petendi entro i cui confini si chiede l'annullamento dell'atto e la cui formulazione soggiace alla preclusione stabilita dall'art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 (Cass. civ n. 19616 del 24/07/2018) Pertanto correttamente la Commissione regionale ha considerato nuovi i motivi relativi alla non vigenza della rendita e inagibilità del fabbricato: ed è corretto affermare che si tratta di motivi nuovi perché proposti soltanto in appello, posto che non risultavano proposti con il ricorso di primo grado e che con la memoria illustrativa non si possono ampliare le ragioni di opposizione proprie del ricorso introduttivo (Cass. n. 22662 del 24/10/2014; Cass. n. 13742 del 03/07/2015; Cass. n. 15769 del 23/06/2017; Cass. n. 19616 del 24/07/2018) Una volta ritenuti nuovi i motivi sottoposti al suo esame il giudice d'appello non era tenuto ad esaminarli.

Ne consegue il rigetto del ricorso; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.000,00 oltre euro 200,00 per spese non documentabili e accessori di legge Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Roma, camera di consiglio del 16 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 22398/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante protempore, con sede in Roma ed ivi elettivamente domiciliata in via [OSCURATO:PERSONA] 34 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende -ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa da gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma via del Tempio di Giove 21, - con troricorrente - Nel procedimento n. 22398/2016 avverso la sentenza n1160/2016 emessa dalla CTR della Lazio depositata in data 1/03/2016; udita la relazione della causa svolta all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Procuratore generale che conclude per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] La società ricorrente ha impugnato quattro avvisi di accertamento emessi da [OSCURATO:PERSONA] per l'ICI degli anni dal 2007 al 2010, deducendo di non essere né proprietaria né possessore della porzione di terreno indicata dagli avvisi di accertamento e che il terreno sarebbe gravato da vincoli paesaggistici; con successiva memoria ha precisato che il fabbricato è fatiscente e inagibile, contestando inoltre sia la rendita catastale che l'aliquota. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Roma ha respinto il ricorso ritenendo infondati i motivi proposti inizialmente e tardive le questioni introdotte con la memoria del 24 ottobre 2014. La contribuente ha proposto appello che è stato respinto dalla Commissione tributaria regionale del Lazio, che ha confermato la decisione del giudice di primo grado in quanto individua come dovuta l'ICI sul fabbricato oggetto di causa, -indicato con riferimenti catastali negli avvisi di accertamento impugnati- e non sul terreno circostante, e per questo motivo sono ritenute irrilevanti le questioni sui vincoli paesaggistici: osserva inoltre che la sentenza impugnata è condivisibile nella parte in cui non ritiene ammissibili ulteriori motivi relativi allo stato di degrado del fabbricato perché proposti tardivamente, con la memoria del 24 ottobre 2014, e riproposti in appello; infine ha ritenuto motivo nuovo introdotto solo con l'appello quello con il quale si lamenta la applicazione della rendita catastale più elevata introdotta nell'anno 2011, anziché quella vigente negli anni di imposizione.Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la società Valdoro affidandosi a cinque motivi Si è costituita resistendo [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso. La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'articolo 378 c.p.c. La causa è stata trattata alla udienza del 16 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 57 del D.Igs. 546 del 1992. La parte osserva che sensi dell'art. 5 del D.Igs. 504/1992 per i fabbricati iscritti in catasto il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto vigenti al 1 gennaio dell'anno di imposizione i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previste dal primo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 52 dello stesso decreto. La società deduce che ai fini della determinazione dell'imposta in oggetto deve tenersi conto del valore della rendita catastale vigente al 1 gennaio dell'anno di imposizione mentre nel caso di specie [OSCURATO:PERSONA] ha applicato per le annua lità 2007, 2008, 2009, 2010 la maggiore rendita catastale modificata solo nel maggio del 2010; la parte osserva che pur se è vero che questa questione è stata rilevata soltanto nelle memorie illustrative depositate nel giudizio di primo grado in data 24 ottobre 2010, si tratta di una mera contestazione perché già nel proprio ricorso introduttivo aveva proposto quale primo motivo la mancanza dei presupposti per l'applicazione dell' ICI, e che pertanto ha errato la Commissione tributaria regionale a ritenerlo un motivo nuovo e non una mera difesa; ha inoltre errato la Commissione regionale a ritenere che la contestazione relativa alla inagibilità del fabbricato sia stata introdotta per la prima volta con l'appello, poiché risulta per tabulas che la stessa è stata dedotta con le predette memorie illustrative di primo grado depositate il 24 ottobre 2010. 2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta a sensi dell'art 360 n. 5 c.p.c. l'omesso esame di fatto decisivo per il giudizio con riferimento all'art. 5 del D.Igs. n. 504 del 1992. La parte deduce che il giudice d'appello, sulla errata considerazione che sia "motivo nuovo" quella che invece è una mera difesa, ha omesso qualsiasi valutazione e decisione in relazione a un fatto decisivo per la controversia e cioè che è stata applicata nella fattispecie una rendita più elevata applicabile a far data dall'anno 2011. 3.- Con il terzo motivo de ricorso si lamenta ai sensi dell'ari 360 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento all'art. 5 del D.Igs. 504 del 1992. La parte deduce che gli avvisi di accertamento sono stati emessi in palese violazione dell'art. 5 cit. applicando una rendita catastale che non era vigente per gli anni di imposta in contestazione. 4.- Con il quarto motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell'art 360 n. 5 c.p.c. l'omesso esame di fatto decisivo per il giudizio. La società ricorrente deduce che con le proprie memorie illustrative e depositate nel giudizio di primo grado in data 24 ottobre 2010 aveva altresì rilevato che la rendita catastale utilizzata da Roma capitale per gli accertamenti in oggetto si riferiva non solo al fabbricato in questione ma anche ad ulteriori particelle, e su questa circostanza decisiva per il giudizio la Commissione tributaria regionale non ha fornito alcuna motivazione 5.- Con il quinto motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 57 del D.Igs. 546 del 1992. La ricorrente deduce che ha errato il giudice d'appello a condividere con il giudice di primo grado il rilievo che fosse tardiva la difesa relativa alla inagibilità del fabbricato, circostanza idonea ad escludere il pagamento della tassa; si tratta anche in questo caso di una mera allegazione in fatto, peraltro non contestata da controparte, che non incontra i limiti di ammissibilità previsti per i motivi nuovi trattasi di mera difesa. 6.- I motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono infondati. La stessa parte ricorrente ammette di avere introdotto le questioni relative alla applicazione di una rendita asseritamente non vigente negli anni in esame, nonché della inagibilità del fabbricato, solo con le memorie illustrative e non con il ricorso introduttivo. Dette questioni non costituiscono mere difese rispetto alla contestazione originaria, bensì nuove ragione di opposizione rispetto a quelle dedotte con il ricorso introduttivo. Nel ricorso di primo grado la parte aveva dedotto la mancanza dei presupposti per l'applicazione dell'ICI, contestando di essere proprietaria o possessore della porzione di terreno indicata negli avvisi, e la sussistenza di vincoli paesaggistici (così come esposto alla pagina 3 del ricorso per cassazione). Rispetto a queste deduzioni, l'errore nell'applicazione della rendita catastale, così come l'inagibilità, costituiscono motivi di opposizione totalmente diversi e nuovi e non una mera difesa, in quanto tendono ad ampliare il thema decidendum. Nè vale opporre che essi costituirebbero uno sviluppo, quali mere difese, della originaria contestazione poiché la parte aveva "proposto con le primo motivo la mancanza dei presupposti per l'applicazione dell'ICI nei suoi confronti" Il giudizio tributario è infatti un giudizio di impugnazione -merito nel quale la parte ha l'onere di precisare i motivi di opposizione, poiché è solo entro i limiti posti dalle domande di parte che si esercita il potere- dovere del giudice di esaminare il merito della pretesa tributaria (Cass.n. 6918 del 20/03/2013; Cass. n. 26157 del 21/11/2013; Cass. n. 3080 del 09/02/2021). In termini generali, può dirsi che ogni atto di opposizione ad un avviso di accertamento è rivolto a contestare la sussistenza dei presupposti per l'imposizione, alternativamente o cumulativamente alla contestazione di i vizi intrinseci dell'atto stesso e, quale risultato finale, mira all'annullamento dell'atto stesso. Il petitum sostanziale del giudizio tributario si definisce però in ragione della interdipendenza tra la richiesta di annullamento dell'atto impositivo impugnato, che costituisce il petitum, e le ragioni di contestazione della pretesa tributaria per come dedotta dall'ente impositore in tale atto, che costituiscono la causa petendi. La parte ha quindi l'onere di precisare, oltre che il petitum, la causa petendi della opposizione e cioè per quale ragione ritiene che la pretesa impositiva esercitata dall'erario o dall'ente locale non sia fondata; così facendo la parte delimita il thema decidendum e ciò necessariamente con l'atto introduttivo. Il contenzioso tributario ha infatti un oggetto rigidamente delimitato dai motivi di impugnazione avverso l'atto impositivo dedotti col ricorso introduttivo, i quali costituiscono la causa petendi entro i cui confini si chiede l'annullamento dell'atto e la cui formulazione soggiace alla preclusione stabilita dall'art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 (Cass. civ n. 19616 del 24/07/2018) Pertanto correttamente la Commissione regionale ha considerato nuovi i motivi relativi alla non vigenza della rendita e inagibilità del fabbricato: ed è corretto affermare che si tratta di motivi nuovi perché proposti soltanto in appello, posto che non risultavano proposti con il ricorso di primo grado e che con la memoria illustrativa non si possono ampliare le ragioni di opposizione proprie del ricorso introduttivo (Cass. n. 22662 del 24/10/2014; Cass. n. 13742 del 03/07/2015; Cass. n. 15769 del 23/06/2017; Cass. n. 19616 del 24/07/2018) Una volta ritenuti nuovi i motivi sottoposti al suo esame il giudice d'appello non era tenuto ad esaminarli. Ne consegue il rigetto del ricorso; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.000,00 oltre euro 200,00 per spese non documentabili e accessori di legge Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Roma, camera di consiglio del 16 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 11425/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris