CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 aprile 2022
Cassazione n. 08166/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il P.G. si riporta alla requisitoria depositata e insiste per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso straordinario. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza n. 14752 del 6 ottobre 2021, depositata il 15 aprile 2022, la Prima Sezione penale di questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 30 ottobre 2019, che aveva confermato la condanna inflittagli per i reati di cui agli artt. 81 cod. pen., 30 e 31 legge n. 646 del 1982, posti in essere tramite plurime violazioni dell'obbligo di comunicazione di variazioni patrimoniali, incombente sul ricorrente in quanto condannato, con sentenza irrevocabile, per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.. La Corte, in particolare, giudicava inammissibile il motivo di ricorso in punto di elemento soggettivo del reato, ritenendo che sussistessero in capo al [OSCURATO:PERSONA] sia la consapevolezza della precedente condanna, fonte del suddetto obbligo, sia la consapevolezza e la volontà di omettere la comunicazione delle variazioni patrimoniali, tanto emergendo dalle stesse sue dichiarazioni, rese sia in sede di interrogatorio ex art. 415-bis cod. proc. pen. che nel corso della celebrazione del rito abbreviato, contenenti l'ammissione della consapevolezza e della volontà dell'omissione della detta comunicazione, dipesa dalla mancata conoscenza della legge - segnatamente, dell'obbligo di cui agli artt. 30 e 31, legge n. 646 del 1982 -, come tale priva di valenza scusante. 3. L'impugnativa a firma del difensore di [OSCURATO:PERSONA] è affidata ad un ricorso principale, che consta di un solo motivo, e ad un motivo nuovo, articolato con memoria in data 9 gennaio 2023. 3.1. Il motivo di cui al ricorso principale denuncia che la Corte di cassazione sarebbe incorsa in errore di fatto sul contenuto dell'interrogatorio reso dal ricorrente a seguito dell'avviso 415-bis cod. proc. pen., posto che da esso non era desumibile la richiamata consapevolezza e volontà dell'omissione della comunicazione, risultando, piuttosto, l'assoluta buona fede del [OSCURATO:PERSONA]; di modo che aveva errato la Corte nel ritenere sovrapponibili i due profili della mancata conoscenza della legge penale e della coscienza e volontà dell'omissione della comunicazione. 3.2. Il motivo nuovo ribadisce quanto esposto in ordine all'interpretazione del contenuto dell'interrogatorio ex art. 415-bis cod. proc. pen., allegato in copia. 4. In data 14 novembre 2022 il difensore del ricorrente ha chiesto la trattazione orale del ricorso che gli è stata accordata. 5. Con requisitoria in data 29 dicembre 2022, rassegnata ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176 e degli artt. 1 e 7 del decreto-legge n. 105 del 2021, il Procuratore Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha anticipato la richiesta di declaratoria di inammissibilità del ricorso. 6. Con memoria in data 18 gennaio 2023 la difesa del ricorrente ha replicato alle conclusioni rassegnate dal Procuratore Generale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile 1. Va, preliminarmente, rilevato che al ricorso in originale non è allegata la procura speciale conferita al difensore al fine della presentazione del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen.. Dunque, occorre fare applicazione del principio di diritto secondo cui è inammissibile, per difetto di legittimazione soggettiva, il ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. per la correzione dell'errore di fatto proposto, nell'interesse del condannato, dal difensore che non sia munito di procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 32744 del 27/11/2014, dep. 2015, Zangari, Rv. 264048). 2. I motivi di ricorso sono, comunque, manifestamente infondati. Il diritto vivente (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280) ha stabilito che l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. Al riguardo, ha chiarito che, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio e che sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere - anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie. 3. Alla stregua di tale regime ermeneutico, il ricorso esibisce un triplice profilo di manifesta infondatezza. 3.1. In primo luogo, la Corte ha dato conto di come la dimostrazione del dolo richiesto per l'integrazione del reato di cui agli artt. 30 e 31, legge n. 646 del 1982 fosse stata desunta <<già dal giudice di primo grado dalle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], rese in sede di interrogatorio ex art. 415-bis cod. proc. pen. e nel corso della celebrazione del rito abbreviato», di modo che il dedotto errore percettivo in cui era incorso il giudice di merito, risoltosi in un travisamento del contenuto dell'interrogatorio, si sarebbe dovuto far valere esclusivamente nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie. 3.2. In secondo luogo, l'aspetto della pretesa sovrapposizione tra la conoscenza della legge penale e la coscienza e volontà dell'omissione è privo di decisività, attesa l'irrilevanza scusante dell'allegata ignoranza della legge penale. La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, costantemente affermato che l'ignoranza dell'obbligo di comunicare alla polizia giudiziaria le variazioni patrimoniali da parte del condannato per reati di criminalità organizzata non esclude il dolo del reato, in quanto l'art. 30 della legge n. 646 del 1982, che impone tale obbligo, è la norma integratrice del precetto penale, sebbene la sanzione per la sua violazione sia contenuta nel successivo art. 31 della stessa legge, e, quindi, l'ignoranza in ordine ad essa si traduce non in errore sul fatto, bensì in ignoranza della legge penale, rilevante solo in caso di sua inevitabilità (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'ignoranza inevitabile del precetto osservando che il reo, condannato per il reato previsto dall'art. 416-bis cod. pen., aveva in ogni caso l'onere di informarsi della disciplina a lui applicabile)(Sez. 6, n. 6744 del 07/11/2013, dep. 2014, Rv. 258991; Sez. 6, n. 33590 del 15/06/2012, Rv. 253200). 3.3. Il rilevato errore, infine, quand'anche effettivamente esistente, sarebbe il frutto di un apprezzamento, di modo che il suo contenuto eminentemente valutativo sarebbe tale da collocarlo fuori dal perimetro dell'errore denunciabile con il ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen.. 4. S'impone, dunque, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali