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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 20 settembre 2022

Cassazione n. 00796/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di UDINEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, F. Lignola, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il decreto impugnato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza depositata in data 11 dicembre 2021, avverso il nuovo ordine di esecuzione non sospeso, emesso il 3 dicembre 2021, n. 488/2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con la quale si deduceva l'illegittimità dell'ordine di esecuzione perché emesso dalla Procura della Repubblica reputata incompetente (appartenendo la competenza alla Procura generale presso la Corte d'appello di Trieste), nonché per mancanza del titolo esecutivo, rispetto alla sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine del 18 febbraio 2019, con richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordine di esecuzione. 2.Ricorre, avverso il descritto provvedimento il condannato, per il tramite del difensore, avv.

M. Aita, denunciando, con il primo motivo, nullità del provvedimento per violazione dell'art. 666, comma 2 e 3, cod. proc. pen., per essere stato adottato senza fissazione dell'udienza camerale. 2.1.Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. per mancanza del parere del Pubblico ministero. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, F. Lignola, ha fatto pervenire requisitoria scritta, con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta rinuncia all'impugnazione.

4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. in quanto è sopraggiunta valida ed efficace rinuncia all'impugnazione (cfr. rinuncia del 4 giugno 2022, fatta pervenire a mezzo p. e. c. , a firma del condannato e del difensore, avv.

M. Aita, con allegata procura speciale).

4.1. Va rilevato, altresì, che la difesa ha documentato la sopravvenuta concessione del beneficio dell'affidamento in prova, ai sensi dell'art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990. 4.2.All'inammissibilità per rinuncia, ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. d) cod. proc. pen. e per carenza di interesse non segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, considerato che in data 30 maggio 2022, successiva alla proposizione del ricorso, risulta concesso l'affidamento in prova ai sensi dell'art. 94, comma 2, TU Stup.

P.Q.M. 2 Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse.

Così deciso il 20 settembre 2022 Il Consigliere estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di UDINEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, F. Lignola, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il decreto impugnato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza depositata in data 11 dicembre 2021, avverso il nuovo ordine di esecuzione non sospeso, emesso il 3 dicembre 2021, n. 488/2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con la quale si deduceva l'illegittimità dell'ordine di esecuzione perché emesso dalla Procura della Repubblica reputata incompetente (appartenendo la competenza alla Procura generale presso la Corte d'appello di Trieste), nonché per mancanza del titolo esecutivo, rispetto alla sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine del 18 febbraio 2019, con richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordine di esecuzione. 2.Ricorre, avverso il descritto provvedimento il condannato, per il tramite del difensore, avv. M. Aita, denunciando, con il primo motivo, nullità del provvedimento per violazione dell'art. 666, comma 2 e 3, cod. proc. pen., per essere stato adottato senza fissazione dell'udienza camerale. 2.1.Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. per mancanza del parere del Pubblico ministero. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, F. Lignola, ha fatto pervenire requisitoria scritta, con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta rinuncia all'impugnazione. 4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. in quanto è sopraggiunta valida ed efficace rinuncia all'impugnazione (cfr. rinuncia del 4 giugno 2022, fatta pervenire a mezzo p. e. c. , a firma del condannato e del difensore, avv. M. Aita, con allegata procura speciale). 4.1. Va rilevato, altresì, che la difesa ha documentato la sopravvenuta concessione del beneficio dell'affidamento in prova, ai sensi dell'art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990. 4.2.All'inammissibilità per rinuncia, ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. d) cod. proc. pen. e per carenza di interesse non segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, considerato che in data 30 maggio 2022, successiva alla proposizione del ricorso, risulta concesso l'affidamento in prova ai sensi dell'art. 94, comma 2, TU Stup. P.Q.M. 2 Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse. Così deciso il 20 settembre 2022 Il Consigliere estensore I
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