CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 giugno 2022
Cassazione n. 28825/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 21102-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 44/46, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ONOFRIO, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - Oggetto R.G.N. 21102/2018 Cron. Rep. Ud. 15/06/2022 CC avverso la sentenza n. 5391/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 08/01/2018 R.G.N. 4688/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La Corte d’appello di Roma ha parzialmente accolto l’appello di [OSCURATO:PERSONA] e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato che tra il predetto e la RAI – [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora in avanti, RAI) è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal maggio 1989 ed ancora in corso, con inquadramento del lavoratore come programmista regista di IV livello fino al 1999 e, successivamente, come programmista regista di livello A; ha condannato la RAI alla ricostituzione del rapporto e al pagamento delle retribuzioni maturate dal 17.11.2009, data della messa in mora, fino alla pronuncia della sentenza, detratto quanto nelle more percepito dal lavoratore e documentato in atti, oltre accessori di legge. Ha respinto l’appello incidentale proposto dalla RAI e volto ad ottenere la restituzione di quanto asseritamente corrisposto al Barbieri in eccesso rispetto ai minimi contrattuali. 2. Avverso tale sentenza la RAI ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 3. Entrambe le parti hanno depositato memoria, ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ. Considerato che: 4. Con il primo motivo di ricorso si denuncia l'illegittimità della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione delle disposizioni contenute nei contratti collettivi [OSCURATO:PERSONA] del 1990, [OSCURATO:PERSONA] del 2000 e negli artt. 58 e 59 del [OSCURATO:PERSONA] 2004 – 2007, per avere i giudici di merito, dopo aver accertato la natura subordinata del rapporto di lavoro a far data da maggio 1989, riconosciuto il diritto del Barbieri all'attribuzione del profilo professionale di programmista regista di livello IV dal 1989 fino al 1999, e di livello A con decorrenza dal 1999; si assume che la Corte di merito abbia errato, anzitutto, nell’avere riconosciuto il diritto del lavoratore all’inquadramento, a far data dal 1999, nel livello A non contemplato dal CCL del 1990, applicabile ratione temporis, ma introdotto solo dal CCL del 2000; inoltre, per avere riconosciuto il livello apicale A di programmista regista sebbene tale facoltà fosse riservata al potere discrezionale dell’Azienda. 5. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la nullità della sentenza, ai sensi all'art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., in relazione all'art.112 cod. proc. civ., per avere la Corte di merito omesso di considerare e, comunque, di pronunciarsi sulle specifiche eccezioni e difese svolte dalla RAI sin dal primo grado di giudizio, e riproposte in appello, con riguardo all'attribuzione del livello di inquadramento A rimesso esclusivamente ad una valutazione discrezionale dell'Azienda. 6. Con il terzo motivo si censura la sentenza impugnata, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. per avere omesso di esaminare un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, costituito dalla circostanza che la RAI aveva riconosciuto al Barbieri elevati compensi esclusivamente sul presupposto della natura autonoma del rapporto e per avere, a causa di tale omesso esame, escluso che la RAI avesse diritto alla restituzione delle maggiori somme percepite dal Barbieri in esecuzione dei contratti di lavoro autonomo, nel periodo dedotto in giudizio, rispetto alle retribuzioni previste dai contratti collettivi. 7. La medesima statuizione, di rigetto l’appello incidentale, è impugnata con il quarto motivo di ricorso, sotto il profilo della violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1364, 1366, 1367, 1368, 1369 e 1371 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. 8. Con il quinto motivo di ricorso si denuncia la nullità della sentenza impugnata, ai sensi all'art.360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., in relazione all'art. 112 cod. proc. civ., per avere la Corte d'appello omesso di pronunciarsi sull'eccezione sollevata dalla RAI sin dal primo grado, reiterata con la memoria difensiva con appello incidentale condizionato, di “prescrizione decennale in ordine alla ricostruzione della carriera”, che, ove esaminata, avrebbe determinato una limitazione del thema decidendum alla ricostituzione della carriera del Barbieri esclusivamente per il periodo successivo al 17.11.1999. 9. Con il sesto motivo di ricorso si denuncia la nullità della sentenza impugnata, ai sensi all'art.360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., in relazione all'art. 112 cod. proc. civ., per avere la Corte d'appello omesso di pronunciarsi sulla domanda formulata dalla RAI sin dal primo grado e riproposta in appello, volta ad ottenere, in caso di accoglimento delle domande originariamente formulate dal lavoratore di accertamento della natura subordinata del rapporto, l'applicazione dell'indennità risarcitoria di cui all'art. 32, commi quinto e sesto, della legge n. 183 del 2010. 10. I primi due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente perché investono la medesima statuizione d’appello. Essi sono infondati. 11. La Corte di merito ha ricostruito il contenuto delle mansioni svolte dal Barbieri ed ha inquadrato l’attività del lavoratore nel profilo professionale di programmista regista, in base alla declaratoria contrattuale del CCL del 1990. Ha poi attribuito al lavoratore a partire dal 1989 il IV livello retributivo, quello di ingresso, ed ha rilevato come, a partire dal 1999, il ruolo del Barbieri si fosse arricchito divenendo egli “responsabile del team formato musica, che coinvolge colleghi interni ed esterni, i quali utilizzano software delicati, team che si occupava di predisporre le play list per tutti i programmi di Radio 2”. Ha quindi ritenuto che il ruolo rivestito a partire dal 1999 comportasse l’attribuzione del livello apicale A. 12. Non può condividersi l’assunto della società ricorrente, secondo cui il livello A di programmista regista non trova riscontro nel CCL del 1990 ma è stato introdotto dal CCL del 2000. 13. Come rilevato nel controricorso, il CCL del 1990 all’art. 8 prevedeva e disciplinava la qualifica di Quadro, di livello A e di livello B, includendo nei quadri di livello A il “programmista di 1° livello”. La normativa contrattuale del 1990 prevedeva, per la figura professionale di programmista regista, il 4° livello di ingresso cui corrispondeva la 4° classe retributiva; il passaggio al 3° livello (dopo tre anni) con la 3° classe retributiva; il passaggio al 2° livello (dopo ulteriori cinque anni) con la 1° classe retributiva e, infine, il riconoscimento del livello 1° apicale, cui corrispondeva la classe retributiva A. 14. Il CCL del 2000 ha denominato diversamente i due livelli più elevati in base alla sigla identificativa della classe retributiva, cioè il livello A con corrispondente classe retributiva A e il livello 1° con corrispondente 1° classe retributiva. 15. Il riferimento contenuto nella sentenza impugnata al livello A riferito all’epoca di vigenza del CCL del 1990 (rectius, livello 1° apicale, classe retributiva A), non integra pertanto la denunciata violazione delle disposizioni contrattuali. 16. Non è neppure fondato il rilievo di parte ricorrente sulla riserva all’Azienda della valutazione discrezionale ai fini del riconoscimento del livello apicale, non legato come quelli inferiori al mero decorso del tempo, atteso che, secondo l’orientamento consolidato formatosi in relazione all’art. 2103 cod. civ., compete al giudice, attraverso il procedimento logico giuridico ampiamente descritto dalla giurisprudenza di legittimità, operare il raffronto tra il contenuto delle mansioni svolte e le qualifiche descritte dal contratto collettivo di categoria (v. per tutte Cass. n. 30580 del 2019). 17. I rilievi svolti portano ad escludere la configurabilità del vizio di omessa pronuncia (oggetto del secondo motivo di ricorso), dovendosi ritenere che la Corte di merito abbia implicitamente respinto le eccezioni e difese sul punto svolte dalla società. 18. Questa Corte ha chiarito che ad integrare il vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia (v. Cass. n. 24155 del 2017; n. 17956 del 2015; n. 20311 del 2011). 19. Il terzo e il quarto motivo di ricorso sono inammissibili. 20. Il vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. è denunciato non in relazione all’omesso esame di fatti, intesi in senso storico – fenomenico (v. Cass., S.U. nn. 8053 e 8054 del 2014), bensì con riguardo alla applicazione delle norme di diritto in tema di errore essenziale. 21. Parimenti, la violazione dei canoni ermeneutici (quarto motivo) è dedotta al solo scopo di supportare la diversa qualificazione giuridica della corresponsione dei compensi di lavoro autonomo come frutto di errore essenziale. Questa Corte ha precisato come la censura di violazione degli artt. 1362 e ss. cod. civ. non possa limitarsi a prospettare una pur plausibile interpretazione alternativa degli atti richiamati, ma deve rappresentare elementi idonei a far ritenere erronea la valutazione ermeneutica operata dal giudice del merito, cui l'attività di interpretazione degli atti negoziali e degli atti unilaterali è riservata (Cass. n. 15890 del 2007; n. 9245 del 2007; n. 15471 del 2017; n. 19089 del 2018). 22. I motivi sono, comunque, infondati atteso che i giudici di appello hanno deciso conformemente ai principi enunciati da questa Corte in ipotesi di riqualificazione del rapporto di lavoro e che in questa sede si intende ribadire. 23 Si è ripetutamente affermato che nell'ipotesi in cui un rapporto di lavoro formalmente autonomo sia qualificato ope iudicis come subordinato, poiché il diritto del lavoratore alla retribuzione trae origine esclusivamente dalla previsione del c.c.n.l. in relazione al livello riconosciuto, deve trovare applicazione il solo criterio dell'assorbimento, salvo che per il TFR che matura alla cessazione del rapporto, senza che sia concepibile un controllo sui differenti titoli, sicché va escluso il diritto ad una applicazione cumulativa dei benefici previsti dal contratto individuale e da quello collettivo; ove si accerti che il compenso pattuito dalle parti sia superiore a quello minimo previsto dal contratto collettivo, il datore di lavoro, cui non è impedito di erogare un trattamento più favorevole, potrà ottenerne la restituzione solo ove dimostri che la maggiore retribuzione sia stata frutto di un errore essenziale e riconoscibile dell'altro contraente ex artt. 1429 e 1431 c.c. (v. Cass. n. 46 del 2017; n. 5552 del 2011; n. 4942 del 2000), di cui nel caso di specie non sono stati ravvisati i presupposti. 24. Col quinto motivo di ricorso è denunciata l’omessa pronuncia sull’eccezione di prescrizione formulata in relazione al diritto del lavoratore alla ricostruzione della carriera e alle differenze retributive. Si precisa (pag. 38 del ricorso) che il primo atto interruttivo della prescrizione risale al 17.11.2009 e che se la Corte avesse esaminato la questione avrebbe dovuto far decorrere l’eventuale diritto alla ricostruzione della carriera dal 17.11.1999, cioè dal decennio anteriore al citato atto interruttivo. 25. Neppure questo motivo può trovare accoglimento. 26. La sentenza impugnata ha riconosciuto il diritto del lavoratore alle differenze retributive dalla data di messa in mora (2009), giudicando implicitamente irrilevante la questione della prescrizione in relazione ai fatti giuridici costituenti presupposto dei diritti specificamente azionati (v. Cass. n. 12213 del 2004 e n. 10824 del 1997, n. 1206 del 1990, n. 306 del 1988, sull’azione di accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro; v. Cass. n. 9060 del 2004, n. 8228 del 2003, n. 14394 del 2000 sull’accertamento della anzianità di servizio). 27. Anche il sesto motivo è infondato dovendosi ritenere implicitamente respinta la censura di mancata applicazione dell’art. 32, legge 183 del 2010, ciò in conformità all’orientamento ormai consolidato di questa Corte. 28. Si è al riguardo sostenuto che “Il regime indennitario istituito dall'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010 non si applica all'ipotesi di conversione in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di un contratto di lavoro autonomo a termine dichiarato illegittimo”, sul rilievo che la disciplina dettata dall’art. 32, commi 5 e 6 cit. riguarda “i contratti a termine e le altre tipologie contrattuali previste dai commi 3 e 4 dell'art. 32 L. n. 183/10, tra cui non rientrano i contratti di lavoro autonomo, non potendo neppure invocarsi la disciplina di cui alla lett. d) del citato comma 4” (v. Cass. n. 29006 del 2020; v. anche Cass. n. 20209 del 2016). Di analogo tenore la sentenza Cass. n. 11424 del 2021 (non massimata) che ha ribadito l’estraneità, alla disciplina dell'indennità risarcitoria ex art. 32 cit., della “fattispecie di un rapporto di lavoro autonomo accertato giudizialmente ab origine come di lavoro subordinato e a tempo indeterminato, celato dietro lo schermo ripetuto di una molteplicità di successivi contratti di collaborazione autonoma”. Si è inoltre sottolineato (v. Cass. n. 35675 del 2021 non massimata) come tale interpretazione sia la sola coerente col testo dell’art. 32, comma 5 cit., che disciplina le conseguenze risarcitorie “nei casi di conversione del contratto a tempo determinato”, dovendo considerarsi la “conversione” comprensiva degli effetti operanti sul piano oggettivo -conversione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato- e sul piano soggettivo - rapporto alle dipendenze dell’utilizzatore e non più del somministratore- (in tal senso, per tutte, v. Cass.n. 17540 del 2014), all’interno della medesima qualificazione, come subordinato, del rapporto di lavoro. Con la conseguenza che risulta estranea al fenomeno di conversione la fattispecie oggetto di causa in cui si è operata giudizialmente una diversa qualificazione del rapporto di lavoro ab origine, da autonomo a subordinato a tempo indeterminato (v. Cass. n. 6577 del 2022). 29. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto. 30. La regolazione delle spese segue il criterio di soccombenza. 31. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 5.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dal