CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 07001/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 48-2021 proposto da: COMUNE di CAPACCIO, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]' CAVALIERI 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 381/2020 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 06/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 00048 sez. M3 - ud. 07-12-2021 -2- Corte di cassazione Sesta sezione civile - sottosezione Terza Considerato che: il Comune di Capaccio ricorreva, sulla base di un unico motivo, corredato da memoria, per la cassazione della sentenza n. 381 del 2020 della Corte di appello di Salerno esponendo che: - il comune procedeva a pignoramento nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Salerno, presso il terzo Banca della Campania, filiale di Salerno; - all'udienza per la dichiarazione di quantità l'esecutato si opponeva deducendo la prescrizione del credito, e l'indisponibilità delle somme staggite perché integranti canoni locatizi e corrispettivi per l'alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero comunque vincolate per la realizzazione d'interventi di edilizia convenzionata; - il giudice dell'esecuzione sospendeva la procedura coattiva e il giudizio di pieno merito era riassunto dallo IACP; - il Tribunale accoglieva l'opposizione con pronuncia confermata dalla Corte di appello secondo cui, in particolare, non poteva ritenersi sussistente l'effetto interruttivo permanente invocato con riguardo ad altro giudizio di opposizione esecutiva concernente il medesimo credito, posto che lo stesso era stato definito con dichiarazione di cessazione della materia del contendere, da valutare equipollente a una rinuncia alla domanda, tesa all'affermazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata, sottesa alla costituzione del creditore in quel giudizio; resisteva con controricorso lo IACP;RG n 48 del 202 i ('" Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] , Ritenuto che: con l'unico motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli arti. 2943, 2945, cod. civ., 307, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato equiparando la pronuncia di cessazione della materia del contendere alla rinuncia agli atti del giudizio ovvero alla relativa pretesa, ai fini della valutazione dell'effetto interruttivo permanente o istantaneo della prescrizione; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che: il ricorso è inammissibile per tardività; infatti, trattandosi di giudizio di opposizione all'esecuzione non opera la sospensione feriale dei termini; pur applicandosi, viceversa, la sospensione dei termini stabilita, in ragione dell'occorsa pandemia internazionale, dagli artt. 83, del decreto-legge n. 18 del 2020, e 36, del decreto-legge n. 23 del 2020, quali convertiti (dal 9 marzo all'il maggio 2020), il ricorso ha oltrepassato il termine di sei mesi dalla pubblicazione previsto dall'art. 327, cod. proc. civ., in tal caso decorrente quindi dal 12 maggio 2020, e spirato il 12 novembre 2020; in memoria parte ricorrente argomenta in senso contrario che l'opposizione alla c.d. ingiunzione fiscale non costituisce una opposizione esecutiva in senso proprio; aggiunge, la stessa parte, che, in ogni caso, la controversia ha avuto diversamente per oggetto la sussistenza del proprio diritto di credito, ovvero la sua mancata prescrizione; osserva in senso contrario il Collegio che, seppure la ricostruzione della fattispecie procedimentale dell'opposizione in parola si discosti da quella dell'opposizione all'esecuzione, con le conseguenti ricadute in tema di onere della prova (Cass., 08/04/2021, n. 9381) ovvero di sospensione feriale dei RG n 48 del 2021 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] ca #4;11:2'4 termini (Cass., Sez. U., 29/10/1968, n. 3608), tale constatazione non è idonea a spostare le conclusioni da trarre in questa sede; infatti, per il principio dell'apparenza, il regime d'impugnazione, e, di conseguenza, anche le norme relative al computo dei termini per impugnare, vanno individuati in base alla qualificazione che il giudice "a quo" abbia dato all'azione proposta in giudizio, quand'anche si contesti quest'ultima (Cass., 11/01/2012, n. 171, Cass., 13/11/2020, n. 25837, pag. 4, e, in fattispecie sovrapponibile, Cass., 08/11/2021, n. 32514); nel caso, la qualificazione della Corte di appello è stata in tal senso univoca: pag. 2, primo periodo della parte motiva, e pag. 9, primo capoverso; spese secondo soccombenza; P.Q.M. La Corte inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali di parte controricorrente liquidate in euro 4.000,00, oltre a 200,00 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali. Spese distratte in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. Roma, 7 dicembre 2021