CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 febbraio 2023
Cassazione n. 12597/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 36630/22 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta che ha confermato la sua condanna per il reato di tentativo di spendita, senza concerto, di una banconota da 50 euro falsificata; Rilevato che il primo ed unico motivo in cui si articola il ricorso, con cui si contesta l'errata valutazione in ordine alla sussistenza del falso grossolano, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte d'Appello con motivazione razionale e giuridicamente ineccepibile; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 febbraio 2023 Il Consigliere e