CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 ottobre 1980
Cassazione n. 39970/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il 01/10/1980 avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 19ifil/2023 R.G. 207:5 Motivi della decisione 1. L'imputato BIDOLLARI Eri ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Milano ha confermato la pronunzia di condanna emessa a suo carico dal Tribunale di Monza che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 73 d. P. R 309/1990, qualificato ai sensi del comma 5. Ne chiede l'annulla- mento lamentando, con unico motivo, violazione di legge in relazione alla dosime- tria della pena. 2. Il ricorso è inammissibile. A fronte delle puntuali e corrette argomentazioni svolte dalla Corte di appello, il ricorrente si limita a formulare censure oltremodo generiche, senza illustrare le ragioni di diritto che le sorreggono. E' d'uopo ram- mentare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugna- zione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento che si contesta. Confronto qui del tutto mancante, avendo il ricorrente, in presenza di una motivazione detta- gliata ed esaustiva, avanzato doglianze prive di critica analisi censoria alle argo- mentazioni della sentenza impugnata ma ripropositive di censure già adeguata- mente vagliate e disattese dai giudici di merito. 3. Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna della ricorrente medesima al paga- mento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000,00 euro, in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 20.09.2023 Il Consigliere estensore Il 11esidente [OSCURATO:PERSONA] D E PO T A T A . IN