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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 16376/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

LIBERTA' di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 10 ottobre 2025, il Tribunale di Palermo rigettava l'istanzadi riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessain data 24 settembre 2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale diMarsala, con la quale era stata applicata al predetto la misura cautelare degliarresti domiciliari con il dispositivo di controllo a distanza ed il divieto dicomunicazione con persone diverse dai familiari conviventi e dal difensore, inrelazione al reato di cui all’art. 73, comma 4, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309.2.

La contestazione elevata nei riguardi dell’odierno ricorrente traeva origine dalrinvenimento nell’abitazione del medesimo, già sottoposto alla misura alternativaalla detenzione dell’affidamento in prova ai servizi sociali, di marijuana ritrovatain vari punti dell’abitazione e di un bilancino di precisione nonché nell’orto di unaserra adibita alla coltivazione della sostanza stupefacente costituita da due filaricon pali in alluminio, lacci e tiranti in pvc, ove si trovavano otto piante dimarijuana di altezza variabile dai 3 metri ai 70 centimetri tutte già mature e inabbondante inflorescenza.3.

Avverso detta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, haproposto ricorso per cassazione, articolando un solo motivo con cui deduce aisensi dell’art. 606, lett. b) ed e) cod.proc.pen. la violazione dell’art. 73, comma5, d.p.r. n. 309 del 1990, avuto riguardo alle circostanze dell’azione ed ai criteriivi stabiliti e dall’art. 275, comma 2, cod.proc.pen. nonché per mancanza dellamotivazione in punto di proporzionalità della misura.Si censura l’ordinanza impugnata laddove ha ritenuto la irrilevanza della quantitàdi principio attivo ricavabile dalla sostanza rinvenuta, ritenendo sufficiente laconformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine a giungere amaturazione ed a produrre sostanza stupefacente, dovendo invece il giudiceconsiderare tutti gli indicatori ai fini dell’applicabilità dell’art. 73 comma 5, d.p.r.n. 309 del 1990.Si assume altresì che la misura applicata é sproporzionata trattandosi diun’ipotesi di piccolo spaccio.4.

Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnatoconclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso é inammissibile.In primo luogo la censura non si confronta con l’ordinanza impugnata laddovesembra ritenere che la misura cautelare applicata all’imputato sia quella dellacustodia cautelare in carcere e non già quella degli arresti domiciliari, sia purecon il presidio del braccialetto elettronico (vedi in particolare pg. 3 del ricorso).Ma inoltre prospetta una questione, ovvero quella dell’applicabilità dell’art. 73,comma 5, d.p.r. n.309 del 1990 che non era stata in alcun modo introdotta conl’istanza di riesame.A riguardo trova applicazione il principio secondo cui è inammissibile il motivo diricorso per cassazione riferito alla mancanza di motivazione in ordine ad unaquestione non proposta con la richiesta di riesame cautelare depositata conriserva di motivi, né con la memoria presentata all'udienza camerale, essendoprecluso in sede di legittimità l'esame di questioni delle quali il giudicedell'impugnazione cautelare non era stato investito (Sez. 5, n. 3560 del10/12/2013, dep. 2014, Rv. 258553 – 01; ed anche Sez. 3 , n. 20003 del10/01/2020, Rv. 279505 - 03).2.

In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

Segue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila infavore della Cassa delle Ammende.

P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delleAmmende.Così deciso il 17 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMarina [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LIBERTA' di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 10 ottobre 2025, il Tribunale di Palermo rigettava l'istanzadi riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessain data 24 settembre 2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale diMarsala, con la quale era stata applicata al predetto la misura cautelare degliarresti domiciliari con il dispositivo di controllo a distanza ed il divieto dicomunicazione con persone diverse dai familiari conviventi e dal difensore, inrelazione al reato di cui all’art. 73, comma 4, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309.2. La contestazione elevata nei riguardi dell’odierno ricorrente traeva origine dalrinvenimento nell’abitazione del medesimo, già sottoposto alla misura alternativaalla detenzione dell’affidamento in prova ai servizi sociali, di marijuana ritrovatain vari punti dell’abitazione e di un bilancino di precisione nonché nell’orto di unaserra adibita alla coltivazione della sostanza stupefacente costituita da due filaricon pali in alluminio, lacci e tiranti in pvc, ove si trovavano otto piante dimarijuana di altezza variabile dai 3 metri ai 70 centimetri tutte già mature e inabbondante inflorescenza.3. Avverso detta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, haproposto ricorso per cassazione, articolando un solo motivo con cui deduce aisensi dell’art. 606, lett. b) ed e) cod.proc.pen. la violazione dell’art. 73, comma5, d.p.r. n. 309 del 1990, avuto riguardo alle circostanze dell’azione ed ai criteriivi stabiliti e dall’art. 275, comma 2, cod.proc.pen. nonché per mancanza dellamotivazione in punto di proporzionalità della misura.Si censura l’ordinanza impugnata laddove ha ritenuto la irrilevanza della quantitàdi principio attivo ricavabile dalla sostanza rinvenuta, ritenendo sufficiente laconformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine a giungere amaturazione ed a produrre sostanza stupefacente, dovendo invece il giudiceconsiderare tutti gli indicatori ai fini dell’applicabilità dell’art. 73 comma 5, d.p.r.n. 309 del 1990.Si assume altresì che la misura applicata é sproporzionata trattandosi diun’ipotesi di piccolo spaccio.4. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnatoconclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso é inammissibile.In primo luogo la censura non si confronta con l’ordinanza impugnata laddovesembra ritenere che la misura cautelare applicata all’imputato sia quella dellacustodia cautelare in carcere e non già quella degli arresti domiciliari, sia purecon il presidio del braccialetto elettronico (vedi in particolare pg. 3 del ricorso).Ma inoltre prospetta una questione, ovvero quella dell’applicabilità dell’art. 73,comma 5, d.p.r. n.309 del 1990 che non era stata in alcun modo introdotta conl’istanza di riesame.A riguardo trova applicazione il principio secondo cui è inammissibile il motivo diricorso per cassazione riferito alla mancanza di motivazione in ordine ad unaquestione non proposta con la richiesta di riesame cautelare depositata conriserva di motivi, né con la memoria presentata all'udienza camerale, essendoprecluso in sede di legittimità l'esame di questioni delle quali il giudicedell'impugnazione cautelare non era stato investito (Sez. 5, n. 3560 del10/12/2013, dep. 2014, Rv. 258553 – 01; ed anche Sez. 3 , n. 20003 del10/01/2020, Rv. 279505 - 03).2. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. Segue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila infavore della Cassa delle Ammende. P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delleAmmende.Così deciso il 17 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMarina [OSCURATO:PERSONA]
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