CassazionedecretoSezione LDecisione del 13 settembre 2022
Cassazione n. 33425/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12240/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio degli avvocato [OSCURATO:PERSONA] e ROSARIOSALONIA he la rappresentano e difendono; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso SENTENZA n. 181/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIAdepositata il26/10/2017 R.G.N. 654/2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/09/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE 1. la Corte d'Appello di Venezia ha confermato le sentenze (non definitiva e definitiva) del locale Tribunale con cui l’attuale [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. era stata condannata a pagare al dipendente [OSCURATO:PERSONA], poi pensionato (con decorrenza 1/12/2014), l'importo maggiorativo, di cui alla scrittura del 25/5/2010, pari all'importo dell'ultima indennità di mobilità percepita, moltiplicato per 14 mensilità, ed alla differenza di incentivo che l’azienda gli avrebbe riconosciuto a fronte di una decorrenza di pensione al dicembre 2014, oltre accessori, con gli importi meglio specificati nella seconda pronuncia, previa revoca del decreto ingiuntivo originariamente ottenuto dal pensionato sulla base di calcoli parzialmente diversi; 2. la questione oggetto di controversia riguarda l’interpretazione di una clausola integrativa del verbale di accordo formalizzato tra le parti in sede protetta il 25/5/2010 ; t a le accordo prevedeva, nell'ambito di piano di mobilità volontaria, secondo criteri generali condivisi in sede sindacale, la risoluzione del rapporto di lavoro dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] con riconoscimento di un incentivo all'esodo e di una somma a titolo transattivo; contestualmente veniva sottoscritta una “integrazione al verbale di conciliazione per eventuale mutamento pensionistico”,con cui la società si impegnava a integrare l'importo riconosciuto nel caso in cui “intervenissero mutamenti nell'attuale regime pensionistico relativamente all'età minima e/o alla contribuzione minima per il pensionamento”; tra il momento della sottoscrizione dell'accordo ed il raggiungimento dei requisiti anagrafici e contributivi ad ottobre 2013 intervenivano le leggi n. 122/2010, n. 202/2011, n. 214/2011, le quali, tramite il meccanismo delle c.d. finestre ed il differimento dell’erogazione del trattamento pensionistico rispetto alla maturazione dei requisiti, pur non incidendo sui requisiti per l'accesso alle prestazioni nel caso del lavoratore interessato, facevano sì che egli accedesse al trattamento pensionistico, anziché con decorrenza 1/10/2013 come programmato nell'accordo, soltanto 14 mesi dopo, ossia in data 01/12/2014; 3. i giudici di merito hanno ritenuto che quanto garantito dall'integrazione al verbale fosse proprio il passaggio tra la fruizione dell'indennità di mobilità e la fruizione del trattamento pensionistico senza soluzione di continuità, in relazione a possibili variazioni delle normative pensionistiche che sarebbero potute sopravvenire( e che in effetti erano sopravvenute), tenendo conto che dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] all’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ossia dalla cessazione dell'erogazione dell'indennità di mobilità alla decorrenza del trattamento pensionistico, il lavoratore poi pensionato non aveva percepito alcun trattamento; la Corte d'Appello disattendeva quindi la tesi della società,secondo cui detta garanzia non doveva applicarsi nel caso di specie perché, in capo al lavoratore interessato, non erano mutati i requisiti anagrafico e contributivo per l'accesso alla pensione, ma ne era stata soltanto differita la decorrenza 4. avverso la predetta sentenza la società propone ricorso per cassazione affidato ad unico articolato motivo, cui resiste con controricorso il pensionato; entrambe le parti h anno comunicato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1. la società ricorrente deduce violazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c.), segnatamente artt. 1362 ss. c.c., ossia delle norme e principi in materia di interpretazione delle clausole contrattuali: sostiene (come nei precedenti gradi di giudizio) che il significato letterale delle parole è prioritario nell'interpretazione delle clausole contrattuali e che il testo della clausola, che faceva riferimento a possibili mutamenti nel regime pensionistico “relativamente all'età minima e/o alla contribuzione minima per il pensionamento”, porta univocamente ad escludere la tutela richiesta dal lavoratore, che sarebbe stata operativa solo in caso di necessità di ulteriore copertura contributiva per l’accesso a pensione , ipotesi non verificatasi nel caso di specie. 2. il motivo risulta inammissibile; 3. l 'interpretazione degli atti negoziali - che è riservata al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove rispettosa dei criteri legali di ermeneutica contrattuale e sorretta da motivazione immune da vizi - va condotta sulla scorta di due fondamentali elementi che si integrano a vicenda, e cioè il senso letterale delle espressioni usate e la ratiodel precetto contrattuale, nell'ambito non già di una priorità di uno dei due criteri,ma in quello di un razionale gradualismo dei mezzi d'interpretazione, i quali debbono fondersi ed armonizzarsi nell'apprezzamento dell'atto negoziale (cfr. Cass. n. 701/2021; n. 11666/2022); 4. in questo senso, deve altresì darsi conto dell ’evoluzione dell’orientamento circa la gerarchia dei criteri ermeneutici: secondo gli approdi più recenti della giurisprudenza di legittimità, in tema di interpretazione del contratto, l'elemento letterale, pur assumendo funzione fondamentale nella ricerca della effettiva volontà delle parti, deve invero essere riguardato alla stregua degli ulteriori criteri ermeneutici e, segnatamente, di quelli dell'interpretazione funzionale ex art. 1369 c.c. e dell'interpretazione secondo buona fede ex art. 1366 c.c., avuto riguardo allo "scopo pratico" perseguito dalle parti con la stipulazione del contatto, e quindi della relativa "causa concreta" (Cass. n. 34795/2021) ; specificamente nell'interpretazione dei contratti aziendali, il criterio letterale va integrato, nell'obiettivo normativamente imposto di ricostruire la volontà delle parti, con gli altri canoni ermeneutici idonei a dare rilievo alla "ragione pratica" del contratto, in conformità agli interessi che le parti medesime hanno inteso tutelare, nel momento storico di riferimento, mediante la stipulazione negoziale (così Cass. n. 2173/2022 e riferimenti giurisprudenziali ivi richiamati); 5. va ulterior ment e precisa to che la censura di violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, al pari di quella per vizio di motivazione, non può risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione, posto che, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito - alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito - censurare in sede di legittimità il fatto che sia stata privilegiata l'altra; per il principio di autonomia del ricorso per cassazione ed il carattere limitato di tale mezzo di impugnazione, si deve escludere l’ammissibilità di una sostanziale prospettazione di tesi difformi da quelle recepite dal giudice di merito, di cui si chiede a tale stregua un riesame, inammissibile in sede di legittimità (v. Cass. n. 27702/2020, n. 16368/2014, n. 24539/2009, n. 10131/2006, nonché, sulla conclusione che l'interpretazione del contenuto di verbale di conciliazione postula un'indagine sulla volontà delle parti e si risolve in un accertamento di fatto, Cass. n. 10981/2020, n. 14911/2007); 6. nel caso in esame, i giudici di merito, sulla base di un’interpretazione del dato negoziale logica e conseguente, tenuto conto anche del momento storico caratterizzato da contestuali fenomeni di messa in mobilità dei lavoratori più anziani e di elevazione dell'età pensionistica, hanno ricostruito la clausola in questione in termini di garanzia della continuità tra retribuzione, trattamento di mobilità, trattamento pensionistico, pienamente operativa alla luce delle modifiche normative intervenute nel periodo, in conformità della volontà delle parti negoziali assistite dalle parti sociali; 7. il ricorso deve pertanto es sere dichiarato inammissibile, con regolazione delle spese del presente grado di giudizio secondo soccombenza e conseguente raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 5.000 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificat