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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 28854/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorson. 15560/2021 propost o da: [OSCURATO:PERSONA] ( C.F. : [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) , rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 71S69 F839P; indirizzo pec: [OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate – Riscossione (C .

F .: 13756881002), in persona del Direttore p.t., rappresentatae difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ; [OSCURATO:TELEFONO] ; pec : [OSCURATO:EMAIL]), presso i cui uffici è domiciliat a in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente – -avverso la sentenza n. 5866/14/2020 emessa d a l la CTR Campan i a in data 01/12/2020 e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Iscrizione ipotecaria – Imposta registro [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli l'iscrizione ipotecaria n. 4654/7117 del 26 giugno 2017 derivante dalla cartella esattoriale n. 07120150097932105000 relativa all'imposta di registro 2012.

L'iscrizione riguardava un immobile sito in Sant'Anastasia iscritto in catasto al fol. 4, particella 115, subb 5 e

6. Il contribuente sosteneva di non aver mai avuto la notifica della cartella ed eccepiva la prescrizione della pretesa tributaria.

2. Con sentenza del 25 gennaio 2019 la Commissione accoglieva il ricorso, evidenziando che l'Agenzia aveva prodotto la relata di notifica della cartella solo in data 24 gennaio 2019 e, dunque, senza rispettare il termine perentorio di cui all'art. 32, comma 1, d.lgs. n. 564/1992.

3. Sull’impugnazione dell'Agenzia, la CTR della Campania accoglieva il gravame, evidenziando che l ‘Ufficio aveva prodotto, invero già in primo grado, la documentazione attestante la notifica della cartella di pagamento avvenuta in data 5 novembre 2015 ex art. 143 c.p.c. e che era stata versata in atti copia della relata di notifica della cartella di pagamento, copia dell'avviso di deposito atti presso la casa comunale, copia della richiesta di pubblicazione all'albo pretorio ex art. 60 d.P.R. n. 600/1973, copia della certificazione anagrafica, copia della relata di pubblicazione all'albo pretorio, copia delle risultanze anagrafiche e la richiesta cancellazione anagrafica per irreperibilità.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi.

L’Agenzia delle Entrate Riscossione ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e 55, 27, 16 e 16 bis d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., per non essersi la CTR pronunciata sulla questione controversa relativa alla legittimità della iscrizione ipotecaria non preceduta dalla rituale notificazione del preavviso di cui all’art. 77, comma 2 bis, d.P.R. n. 602/1973.

1.1. Il motivo è fondato.

Il ricorrente, in osservanza del principio di autosufficienza, ha trascritto (cfr. pag. 7) nel ricorso il passaggio delle controdeduzioni depositate in appello con il quale, a seguito dell’accoglimento, ad opera della CTP, del suo ricorso originario per via della mancanza della prova della notificazione della cartella di pagamento e dell’impugnazione proposta dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, aveva dedotto che anche per la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria «non vi è agli atti né la comunicazione dell’eventuale deposito di essa presso la casa comunale né vi è l’avviso di ricevimento della raccomandata con la quale la comunicazione del deposito stesso sarebbe stata effettuata al signor [OSCURATO:PERSONA]».

Con riferimento a tale domanda, tempestivamente riproposta in appello, la CTR ha omesso di pronunciarsi.

L'Amministrazione finanziaria, prima di iscrivere l'ipoteca su beni immobili ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine - che può ess ere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dall'art. 77, comma 2 bis, del medesimo d.P.R., come introdotto dal d.l. 14 maggio 2011, n. 70, conv. con modif. dalla legge 12 luglio 2011, n. 106), in trenta giorni - per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l'omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell'ipoteca l'iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d'illegittimità (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 19667 del 18/09/2014; conf.

Cass., Sez. 6 -5, Sentenza n. 23875 del 23/11/2015).

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 59 e 60 d.P.R. 600/1973 e 140 e 143 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che la cartella di pagamento gli era stata notificata presso la “residenza anagrafica” in Acerra (NA) alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 14, anziché presso il “domicilio fiscale” in [OSCURATO:PERSONA]Arco alla via Masarda n. 7, come desumibile dagli estratti di ruolo depositati in giudizio, e che, in ogni caso, la notifica ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. e), dPR n. 600/1973 non era stata preceduta dalle ricerche del contribuente nel luogo del domicilio fiscale.

2.1. Il motivo è fondato.

In tema di procedura di notificazione semplificata ex art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, il messo notificatore, quando accerta l'irreperibilità assoluta del destinatario, deve indicare le ricerche che ha effettuato, con conseguente invalidità della notifica se il predetto si è limitato a sottoscrivere un modello prestampato, che, riportando generiche espressioni, impedisce ogni controllo del suo operato, non essendovi, in tal caso, attestazioni del pubblico ufficiale notificatore, impugnabili mediante querela di falso (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 14658 del 24/05/2024; conf.

Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 781 del 12/01/2025).

In particolare, il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste, per gli "irreperibili assoluti", dall'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., deve svolgere le ricerche volte a verificare che il contribuente non abbia più né l'abitazione né l'ufficio o l'azienda nel Comune nel quale aveva il domicilio fiscale (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 8823 del 03/04/2024).

Il sistema delineato dall'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, secondo cui si applica l'art. 140 c.p.c. quando siano conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario, ma egli (o ogni altro possibile consegnatario) non sia stato ivi rinvenuto, in quanto temporaneamente irreperibile, mentre si osserva la disciplina di cui all'art. 60 cit., comma 1, lett. e), quando il contribuente, all'esito delle ricerche effettuate nel Comune del domicilio fiscale dal messo notificatore, risulti irreperibile perché trasferito in un luogo sconosciuto, non è stato innovato dalla sentenza della Corte cost. n. 258 del 2012, che, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 (corrispondente all'attuale comma 4), ha soltanto uniformato le modalità di svolgimento del procedimento di notifica delle cartelle di pagamento a quelle previste per gli atti di accertamento, eliminando una diversità priva di valida ratio giustificativa ed in contrasto con l'art. 3 della Costituzione (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 27729 del 25/10/2024).

Orbene, nel caso di specie, non vi è traccia delle predette ricerche, né, comunque, la CTR ha proceduto alla relativa verifica.

Da ultimo, il rilievo formulato dall’Agenzia a pagina 14 del controricorso è destituito di fondamento, atteso che il contribuente ha impugnato l’iscrizione ipotecaria, da un lato, deducendo che non gli era stata notificata la prodromica cartella di pagamento (ai fini della tempestività della impugnazione cd. recuperatoria) e, dall’altro lato, affermando che l’iscrizione non era stata preceduta dalla comunicazione preventiva (vizio proprio).

3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso merita di essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata.

La causa va, per l’effetto, rinviata, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania.

P.Q.M accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di second

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorson. 15560/2021 propost o da: [OSCURATO:PERSONA] ( C.F. : [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) , rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 71S69 F839P; indirizzo pec: [OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate – Riscossione (C . F .: 13756881002), in persona del Direttore p.t., rappresentatae difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ; [OSCURATO:TELEFONO] ; pec : [OSCURATO:EMAIL]), presso i cui uffici è domiciliat a in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente – -avverso la sentenza n. 5866/14/2020 emessa d a l la CTR Campan i a in data 01/12/2020 e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Iscrizione ipotecaria – Imposta registro [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli l'iscrizione ipotecaria n. 4654/7117 del 26 giugno 2017 derivante dalla cartella esattoriale n. 07120150097932105000 relativa all'imposta di registro 2012. L'iscrizione riguardava un immobile sito in Sant'Anastasia iscritto in catasto al fol. 4, particella 115, subb 5 e 6. Il contribuente sosteneva di non aver mai avuto la notifica della cartella ed eccepiva la prescrizione della pretesa tributaria. 2. Con sentenza del 25 gennaio 2019 la Commissione accoglieva il ricorso, evidenziando che l'Agenzia aveva prodotto la relata di notifica della cartella solo in data 24 gennaio 2019 e, dunque, senza rispettare il termine perentorio di cui all'art. 32, comma 1, d.lgs. n. 564/1992. 3. Sull’impugnazione dell'Agenzia, la CTR della Campania accoglieva il gravame, evidenziando che l ‘Ufficio aveva prodotto, invero già in primo grado, la documentazione attestante la notifica della cartella di pagamento avvenuta in data 5 novembre 2015 ex art. 143 c.p.c. e che era stata versata in atti copia della relata di notifica della cartella di pagamento, copia dell'avviso di deposito atti presso la casa comunale, copia della richiesta di pubblicazione all'albo pretorio ex art. 60 d.P.R. n. 600/1973, copia della certificazione anagrafica, copia della relata di pubblicazione all'albo pretorio, copia delle risultanze anagrafiche e la richiesta cancellazione anagrafica per irreperibilità. 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi. L’Agenzia delle Entrate Riscossione ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e 55, 27, 16 e 16 bis d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., per non essersi la CTR pronunciata sulla questione controversa relativa alla legittimità della iscrizione ipotecaria non preceduta dalla rituale notificazione del preavviso di cui all’art. 77, comma 2 bis, d.P.R. n. 602/1973. 1.1. Il motivo è fondato. Il ricorrente, in osservanza del principio di autosufficienza, ha trascritto (cfr. pag. 7) nel ricorso il passaggio delle controdeduzioni depositate in appello con il quale, a seguito dell’accoglimento, ad opera della CTP, del suo ricorso originario per via della mancanza della prova della notificazione della cartella di pagamento e dell’impugnazione proposta dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, aveva dedotto che anche per la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria «non vi è agli atti né la comunicazione dell’eventuale deposito di essa presso la casa comunale né vi è l’avviso di ricevimento della raccomandata con la quale la comunicazione del deposito stesso sarebbe stata effettuata al signor [OSCURATO:PERSONA]». Con riferimento a tale domanda, tempestivamente riproposta in appello, la CTR ha omesso di pronunciarsi. L'Amministrazione finanziaria, prima di iscrivere l'ipoteca su beni immobili ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine - che può ess ere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dall'art. 77, comma 2 bis, del medesimo d.P.R., come introdotto dal d.l. 14 maggio 2011, n. 70, conv. con modif. dalla legge 12 luglio 2011, n. 106), in trenta giorni - per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l'omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell'ipoteca l'iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d'illegittimità (Cass., Sez. U, Sentenza n. 19667 del 18/09/2014; conf. Cass., Sez. 6 -5, Sentenza n. 23875 del 23/11/2015). 2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 59 e 60 d.P.R. 600/1973 e 140 e 143 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che la cartella di pagamento gli era stata notificata presso la “residenza anagrafica” in Acerra (NA) alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 14, anziché presso il “domicilio fiscale” in [OSCURATO:PERSONA]Arco alla via Masarda n. 7, come desumibile dagli estratti di ruolo depositati in giudizio, e che, in ogni caso, la notifica ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. e), dPR n. 600/1973 non era stata preceduta dalle ricerche del contribuente nel luogo del domicilio fiscale. 2.1. Il motivo è fondato. In tema di procedura di notificazione semplificata ex art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, il messo notificatore, quando accerta l'irreperibilità assoluta del destinatario, deve indicare le ricerche che ha effettuato, con conseguente invalidità della notifica se il predetto si è limitato a sottoscrivere un modello prestampato, che, riportando generiche espressioni, impedisce ogni controllo del suo operato, non essendovi, in tal caso, attestazioni del pubblico ufficiale notificatore, impugnabili mediante querela di falso (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 14658 del 24/05/2024; conf. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 781 del 12/01/2025). In particolare, il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste, per gli "irreperibili assoluti", dall'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., deve svolgere le ricerche volte a verificare che il contribuente non abbia più né l'abitazione né l'ufficio o l'azienda nel Comune nel quale aveva il domicilio fiscale (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 8823 del 03/04/2024). Il sistema delineato dall'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, secondo cui si applica l'art. 140 c.p.c. quando siano conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario, ma egli (o ogni altro possibile consegnatario) non sia stato ivi rinvenuto, in quanto temporaneamente irreperibile, mentre si osserva la disciplina di cui all'art. 60 cit., comma 1, lett. e), quando il contribuente, all'esito delle ricerche effettuate nel Comune del domicilio fiscale dal messo notificatore, risulti irreperibile perché trasferito in un luogo sconosciuto, non è stato innovato dalla sentenza della Corte cost. n. 258 del 2012, che, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 (corrispondente all'attuale comma 4), ha soltanto uniformato le modalità di svolgimento del procedimento di notifica delle cartelle di pagamento a quelle previste per gli atti di accertamento, eliminando una diversità priva di valida ratio giustificativa ed in contrasto con l'art. 3 della Costituzione (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 27729 del 25/10/2024). Orbene, nel caso di specie, non vi è traccia delle predette ricerche, né, comunque, la CTR ha proceduto alla relativa verifica. Da ultimo, il rilievo formulato dall’Agenzia a pagina 14 del controricorso è destituito di fondamento, atteso che il contribuente ha impugnato l’iscrizione ipotecaria, da un lato, deducendo che non gli era stata notificata la prodromica cartella di pagamento (ai fini della tempestività della impugnazione cd. recuperatoria) e, dall’altro lato, affermando che l’iscrizione non era stata preceduta dalla comunicazione preventiva (vizio proprio). 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso merita di essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata. La causa va, per l’effetto, rinviata, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania. P.Q.M accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di second
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