Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21048/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione

1. La Corte d'appello di Ancona, con la pronuncia di cui in epigrafe, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui all'art. 189, commi 6 e 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

2. Avverso la sentenza di secondo grado l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi con i quali deduce l'errore nell'aver sussunto i fatti accertati nelle fattispecie di cui all'art. 189, commi 6 e 7, cod. strada, in luogo della fattispecie prevista dal comma quinto dello stesso articolo in ragione dell'assenza di danni a persone.

In subordine si prospetta l'errore consistente nell'aver ritenuto configurata anche la fattispecie di cui al comma settimo nonostante non vi fosse più la necessità di provvedere ai soccorsi per l'intervento soccorritore di altri.

3. Il ricorso è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

Le censure difatti si sostanziano in motivi diversi da quelli prospettabili in sede di legittimità perché costituite da doglianze in fatto, con le quali si prospettano anche erronee valutazioni fattuali del giudice di merito, non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione si vedano ex plurimis: Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584, e, tra le più recenti, Sez. 7, n. 9378 del 09/02/2022, Galperti, in motivazione; si veda altresì Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, in ordine ai motivi d'appello ma sulla base di principi rilevanti anche al ricorso per cassazione).

Di fronte alla specifica considerazione delle censure d'appello da parte della Corte territoriale (in ipotesi di c.d.

«doppia conforme»), che ha valorizzato non solo la provocazione dell'incidente da parte dell'imputato ma anche le conseguenti lesioni personali in offesa di [OSCURATO:PERSONA] e la repentina fuga di [OSCURATO:PERSONA] tanto da non essere rinvenuto nei pressi della propria vettura dagli automobilisti accorsi, il ricorrente si limita difatti a prospettare una propria alternativa lettura degli elementi probatori conducente in direzione opposta rispetto a quella del giudicante che, invece, ha sul punto reso motivazione esente da censure.

4. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. La Corte d'appello di Ancona, con la pronuncia di cui in epigrafe, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui all'art. 189, commi 6 e 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. 2. Avverso la sentenza di secondo grado l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi con i quali deduce l'errore nell'aver sussunto i fatti accertati nelle fattispecie di cui all'art. 189, commi 6 e 7, cod. strada, in luogo della fattispecie prevista dal comma quinto dello stesso articolo in ragione dell'assenza di danni a persone. In subordine si prospetta l'errore consistente nell'aver ritenuto configurata anche la fattispecie di cui al comma settimo nonostante non vi fosse più la necessità di provvedere ai soccorsi per l'intervento soccorritore di altri. 3. Il ricorso è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Le censure difatti si sostanziano in motivi diversi da quelli prospettabili in sede di legittimità perché costituite da doglianze in fatto, con le quali si prospettano anche erronee valutazioni fattuali del giudice di merito, non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione si vedano ex plurimis: Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584, e, tra le più recenti, Sez. 7, n. 9378 del 09/02/2022, Galperti, in motivazione; si veda altresì Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, in ordine ai motivi d'appello ma sulla base di principi rilevanti anche al ricorso per cassazione). Di fronte alla specifica considerazione delle censure d'appello da parte della Corte territoriale (in ipotesi di c.d. «doppia conforme»), che ha valorizzato non solo la provocazione dell'incidente da parte dell'imputato ma anche le conseguenti lesioni personali in offesa di [OSCURATO:PERSONA] e la repentina fuga di [OSCURATO:PERSONA] tanto da non essere rinvenuto nei pressi della propria vettura dagli automobilisti accorsi, il ricorrente si limita difatti a prospettare una propria alternativa lettura degli elementi probatori conducente in direzione opposta rispetto a quella del giudicante che, invece, ha sul punto reso motivazione esente da censure. 4. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 21048/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris