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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 febbraio 2022

Cassazione n. 14080/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con unico, stringato, motivo, il ricorrente deduce l'erronea applicazione della legge e la manifesta illogicità della motivazione in relazione all'analisi e alla valutazione della prova; Considerato che l'assai generico ricorso - di fatto incomprensibile - non indica le prove di cui si deduce l'illogica valutazione né le norme di legge asseritamente violate e che non è in alcun modo scandito dalla necessaria critica analisi delle corrette e non illogiche argomentazioni poste alla base della decisione impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 4 febbraio 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] na DEPOSITATO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con unico, stringato, motivo, il ricorrente deduce l'erronea applicazione della legge e la manifesta illogicità della motivazione in relazione all'analisi e alla valutazione della prova; Considerato che l'assai generico ricorso - di fatto incomprensibile - non indica le prove di cui si deduce l'illogica valutazione né le norme di legge asseritamente violate e che non è in alcun modo scandito dalla necessaria critica analisi delle corrette e non illogiche argomentazioni poste alla base della decisione impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 febbraio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] na DEPOSITATO
Sentenza Cassazione n. 14080/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris