CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 31 maggio 2024
Cassazione n. 40537/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen. e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte depositate in data 16/09/2024 dal sostituto Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria difensiva depositata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] con allegata l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Catania, sezione riesame. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata ordinanza il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania convalidava la misura precautelare dell'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare disposta in data 08/05/2024 dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 384 bis cod. proc. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di tentata estorsione in danno dei genitori ed applicava la misura cautelare di tal natura accompagnata dal divieto di avvicinamento alla abitazione e ai luoghi frequentati dalle persone offese, prescrivendo il mantenimento della distanza non inferiore a 500 metri. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso in cassazione l'indagato tramite il difensore fiduciario con il quale si deduce violazione dell'art. 606, comma 1 lett. c) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 384 bis, 391 e 178 lett. c) codice di rito. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare ancorchè illegittimamente disposto dalla polizia giudiziaria in quanto: -relativo a fattispecie di reato (tentata estorsione) che non rientra nella categoria dei delitti elencati nell'art. 282 bis, comma 6, cod. proc. pen. per i quali è consentita tale misura precautelare; -mancante della autorizzazione scritta del pubblico ministero ovvero resa in forma orale con successiva conferma per iscritto o per via telematica. Il provvedimento adottato è dunque affetto da nullità e sussiste l'interesse dell'indagato ad impugnare poiché allo stesso è seguita, contestualmente, l'applicazione di misura cautelare che, pur non avendo natura coercitiva, ha comunque determinato effetti pregiudizievoli rappresentati dalla privazione del proprio domicilio e dal fatto che questi risulta essere stato in tal modo gravato da un precedente di polizia, potenzialmente valutabile per l'applicazione di una misura di prevenzione. Con memoria difensiva tempestivamente depositata il difensore ha segnalato l'intervenuto annullamento da parte del Tribunale del riesame del titolo cautelare adottato in esito alla convalida sul presupposto della non punibilità della condotta ex art. 649 cod.pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato con riferimento al primo profilo di doglianza il cui accoglimento assorbe il secondo. 2. In tema di convalida dell'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare disposto ai sensi dell'art. 384-bis codice di rito, il giudice deve verificare la sussistenza dei presupposti legittimanti l'eseguito allontanamento, valutando la legittimità dell'operato della polizia in relazione allo stato di flagranza e alla ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dall'art. 282-bis, comma 6, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 17680 del 27/05/2020, P., Rv. 278965). 2 / i 3. Nel caso di specie la misura precautelare è stata disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di tentata estorsione in danno dei genitori, come si evince dalla imputazione provvisoria riportata nella richiesta di convalida presentata dal pubblico ministero al giudice per le indagini preliminari, che è illecito non compreso nell'elenco tassativo dei reati indicati nell'art. 282-bis, comma 6, cod. proc. pen. Né può farsi riferimento al comma 2-bis dell'art. 384-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 24.11.2023 n. 168, che contempla l'allontanamento urgente dalla casa familiare anche per i delitti consumati e tentati commessi con minaccia o violenza alla persona puniti con la reclusione superiore nel massimo a tre anni (nei quali, quindi, rientrerebbe anche il reato di tentata estorsione oggetto di addebito provvisorio) e che, tuttavia, riguarda la diversa ipotesi di misura precautelare disposta non dalla polizia giudiziaria, bensì dal pubblico ministero con decreto motivato. 4. All'accoglimento del ricorso nei termini sopra indicati consegue l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Catania. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione