CassazionedecretoSezione 1Decisione del 26 maggio 2026
Cassazione n. 16358/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 182/2024depositata il 26/01/2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/04/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 6041/2024Numero sezionale 1735/2026Numero di raccolta generale 16358/2026Data pubblicazione 26/05/20261. — In data 7.4.2023 [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. e un gran numero di altricreditori hanno chiesto l’apertura della procedura di Liquidazione giudizialenei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., che in data 8.6.2023 ha chiesto a suavolta l’ammissione alla procedura di concordato con riserva ex art. 44CCII.1.1. — Il Tribunale di Verona ha concesso termine sino al 28.8.2023per il deposito del piano e della relativa documentazione ex art. 39, commi1 e 2, CCII, prevedendo la costituzione di un fondo spese per laprocedura, gli adempimenti informativi periodici e la nomina di unCommissario giudiziale, che con apposita relazione ha dato atto delmancato deposito da parte di [OSCURATO:SOCIETA] della documentazione richiestae del suo inadempimento degli obblighi informativi.1.2. — In data 1.8.2023 [OSCURATO:SOCIETA] ha depositato istanza di prorogadel termine (adducendo l’impossibilità di accedere alla documentazionesocietaria sottoposta a sequestro da parte della Guardia di Finanza),rigettata con decreto del 10.8.2023 dal Tribunale che ha fissatoall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] udienza di comparizione delle parti ex art. 47, comma 4,CCII.1.3. — In data 28.8.2023 [OSCURATO:SOCIETA] ha depositato il piano e laproposta di concordato ex art. 84 CCII, unitamente all’attestazione ex art.87 CCII, e all’udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] ha reiterato l’istanza di proroga deltermine ovvero di rimessione in termini; in quella sede il P.M. ha chiestol’apertura della Liquidazione giudiziale della debitrice, dando atto di nonaver ricevuto richieste di copia della documentazione contabile e societariaoggetto di sequestro probatorio.1.4. — Con decreto del 14.9.2023 il Tribunale, rigettata l’istanza diproroga del termine ex art. 44, comma 1, lett. a) CCII, ha dichiaratoinammissibile la proposta di concordato e con separata sentenza ha apertola liquidazione giudiziale di [OSCURATO:SOCIETA].Numero registro generale 6041/2024Numero sezionale 1735/2026Numero di raccolta generale 16358/2026Data pubblicazione 26/05/2026In particolare, quanto al concordato preventivo, il Tribunale ha: i) ribaditol’improrogabilità del termine ex art. 44 CCII richiesto per poter produrre ladocumentazione economico-finanziaria di cui all’art. 39, comma 1, CCII edunque per poter depositare il piano e la proposta di concordato; ii)disatteso l’istanza di rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c. inquanto tardiva e non adeguatamente giustificata dal sequestro probatorio,stante la protratta inerzia della debitrice; iii) ritenuto comunque il pianoconcordatario manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori exart. 47, comma 1, lett. b), CCII, ravvisando diverse criticità incidenti inmodo radicale sulla fattibilità del piano.Quanto invece alla liquidazione giudiziale, il Tribunale ha ritenutosussistenti: i) la legittimazione attiva sia del P.M. (in relazione al profittoillecito conseguente ai reati di cui agli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 74/2000,contestati al legale rappresentante della società, con conseguenteemissione da parte del GIP di Verona del decreto di sequestro preventivoex artt. 321 c.p.p., 92 e 104 d.lgs. n. 271/1989 nei confronti dellasocietà) sia degli altri creditori, in ragione dei crediti da essi azionati, nonoggetto di specifica e apprezzabile contestazione da parte della società; ii)i presupposti soggettivi ed oggettivi per l’apertura della procedura, conriguardo allo stato di insolvenza e al superamento delle soglie dimensionalidi cui all’art. 2, comma 1, lett. d), CCII; iii) il superamento della sogliadebitoria di € 30.000,00 di cui all’art. 49, ultimo comma, CCII.1.5. — La Corte d’appello di Venezia ha rigettato il reclamo di NexyiuItalia ex art. 51 CCII, ritenendo in particolare, con corposa motivazione:i) irrilevante la questione relativa alla mancata concessione della prorogarichiesta, essendo stata esaminata nel merito la proposta concordatariacomunque depositata nel termine originariamente assegnato, condeclaratoria di inammissibilità del piano in quanto manifestamenteinidoneo alla soddisfazione dei creditori ex art. 47, comma 1 lett. b) CCII,per le significative criticità incidenti in modo radicale su struttura efattibilità del piano – non efficacemente contrastate dalla reclamante con ildeposito di due documenti allegati al reclamo (peraltro non autorizzato exNumero registro generale 6041/2024Numero sezionale 1735/2026Numero di raccolta generale 16358/2026Data pubblicazione 26/05/2026art. 47, comma 4, CCII) – con riguardo: a) alla carenza di analitiche,verificabili e documentate indicazioni sull’effettiva possibilità di incassare icrediti vantati verso clienti e collaboratori (trattandosi di documenticontenenti mere dichiarazioni di intenti basate su petizioni di principio nonaccompagnate da una credibile indicazione degli strumenti di recupero deicrediti, dei costi e dei tempi di prevedibile esazione); b) alla mancataindicazione del valore di liquidazione del patrimonio alla data delladomanda di concordato in ipotesi di liquidazione giudiziale ex art. 87, lett.c) CCII; c) alla mancata disamina delle azioni risarcitorie e recuperatorieesperibili e delle relative prospettive di realizzo; d) alla mancatasuddivisione dei creditori in classi, come richiesto obbligatoriamente dall’art. 85, comma 2, CCII; e) alla incerta e contraddittoria struttura delpiano, tale da rendere dubbia la stessa qualificazione in termini dicontinuità diretta o indiretta; e) all’inidoneità dell’attestazione rilasciatadal professionista indipendente ex art. 87, comma 3 CCII (non qualificatoai sensi di quanto previsto dall’art. 2, comma 1, lett. o) CCII), ritenuta dalTribunale lacunosa ed insufficiente; f) alla sottoposizione della quasitotalità del preteso attivo concordatario a sequestro preventivo opponibilealla procedura concordataria, adottato in sede penale, per le ipotesi direato di cui agli artt. 4 e 5, d.lgs. n. 74/2000, non impugnato con richiestadi riesame ex art. 324 c.p.p. né revocato, con inesistenza di somme dapoter utilmente distribuire ai creditori concordatari;ii) rilevante la natura decadenziale del termine fissato ai sensi dell’art. 44,comma 1, lett. a), CCII nella ritenuta insussistenza, in concreto, dellecondizioni per la concessione della proroga o per la rimessione in terminiex art. 153, comma 2, c.p.c., stante: a) l’impossibilità di qualificare comefactum principis la difficoltà di accesso alle scritture contabili e societarie;b) l’omessa prova di una tempestiva e diligente attivazione dellareclamante presso la competente autorità giudiziaria penale per ottenere ilriesame del provvedimento cautelare o la restituzione delle scritturecontabili sequestrate o il rilascio di copia delle stesse, richiesta solo aridosso della scadenza del termine per la presentazione del piano e dellaproposta, nonostante la società debitrice fosse a conoscenza del sequestroNumero registro generale 6041/2024Numero sezionale 1735/2026Numero di raccolta generale 16358/2026Data pubblicazione 26/05/2026probatorio da oltre quattro mesi prima della presentazione della domandadi concordato preventivo con riserva;iii) irrilevante l’asserita mancata legittimazione del P.M. a proporre ricorsoper la liquidazione giudiziale, comunque richiesta da altri creditori, anchein considerazione dell’ampliamento, nel nuovo Codice, dei suoi poteri diiniziativa, senza obbligo di rendere disponibili tutti gli atti relativi alleindagini poste a fondamento dell’istanza;iv) insussistente l’asserita necessità di una sospensione del procedimentodi apertura della liquidazione giudiziale, ai sensi art. 295 c.p.c., in attesadella definizione del procedimento penale iscritto a carico del legalerappresentante della società per reati finanziari, anche in considerazionedella persistente pendenza di analoga domanda dei creditori;v) insussistente l’asserita violazione del diritto di difesa della debitrice inragione delle modalità di formulazione della domanda di apertura dellaliquidazione giudiziale da parte del rappresentante del P.M. intervenuto inudienza, essendo comunque la debitrice a conoscenza delle contestazionimosse dalla Procura della Repubblica e quindi in grado di contestare nellecompetenti sedi la fondatezza della tesi accusatoria sottostante alprovvedimento di sequestro del GIP debitamente notificato allo stessolegale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA].2. — Avverso detta decisione [OSCURATO:SOCIETA] e il suo legalerappresentante, [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto ricorso percassazione affidato a due motivi. Gli intimati non hanno svolto difese. Ilpubblico ministero ha depositato memoria in cui ha concluso per il rigettodel ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE2.1. — Con il primo motivo i ricorrenti censurano la nullità delprocedimento e/o della sentenza per violazione del diritto di difesa e delprincipio del contraddittorio, ai sensi degli artt. 24 Cost., 6 CEDU, 101c.p.c., 44 CCII (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.), a causadella mancata concessione della proroga del termine assegnato ai sensiNumero registro generale 6041/2024Numero sezionale 1735/2026Numero di raccolta generale 16358/2026Data pubblicazione 26/05/2026dell’art. 44, comma 1, lett. a), CCII, in quanto il sequestro probatoriodella documentazione contabile societaria avrebbe comportatol’impossibilità di presentare entro quel termine la documentazioneeconomico-finanziaria di cui all’art. 39, comma 1, CCII.Viene altresì rappresentata una questione di legittimità costituzionaledell’art. 44 CCII per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost. nella parte incui tale norma non prevede la possibilità di prorogare il termine per ildeposito della documentazione, anche in presenza di domande perl’apertura della liquidazione giudiziale, quando l’imprenditore si trovinell’impossibilità giuridica e/o materiale di depositare la documentazionecontabile rilevante nei termini stabiliti dall’art. 44 CCII.2.2. — Con il secondo mezzo si deduce, in subordine, la nullità dellasentenza per violazione dell’art. 51, ultimo comma, CCII e/o dell’art. 94c.p.c. (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.), con riguardo alladisposta condanna del legale rappresentante della società debitrice alpagamento delle spese processuali e del contributo unificato.3. — Entrambi i motivi sono inammissibili, anche ai sensi dell’art.360-bis c.p.c., al di là delle improprie modalità di allestimento del ricorso,che, nelle circa cento pagine di cui si compone, ingloba pedissequamentee inammissibilmente una congerie di atti e provvedimenti.4. — Il primo motivo lo è innanzitutto per carenza di interesse,poiché la Corte territoriale, dopo aver dichiarato non concedibile laproroga del termine assegnato ai sensi dell’art. 44 CCII, o comunque larimessione in termini del debitore ai fini del deposito della proposta diconcordato completa in ogni sua parte, ha esaminato la domandacomunque presentata nel termine concesso e l’ha ritenuta inammissibileper insormontabili carenze della fattibilità del piano concordatario, senzache i motivi affrontino, nel merito, le relative statuizioni.In ogni caso la richiesta di proroga non aveva alcuna possibilità di essereaccolta, a fronte dell’inequivocabile tenore letterale dell’art. 44, comma 1,lett. a), CCII, nella versione applicabile ratione temporis, anteriore alNumero registro generale 6041/2024Numero sezionale 1735/2026Numero di raccolta generale 16358/2026Data pubblicazione 26/05/2026d.lgs. n. 136 del 2024, che lo esclude irrefutabilmente in presenza, comenel caso di specie, di domande per l’apertura della liquidazione giudiziale.Aspetto, questo, che risulta dirimente anche rispetto alla ritenutamancanza anche dell’ulteriore requisito dei ”giustificati motivi”, parimentiprevisto dalla norma ai fini della concessione della proroga.4.1. — Da quanto sopra discende la totale inconsistenza, e quindi lamanifesta infondatezza, della prospettata questione di legittimitàcostituzionale dell’art. 44 CCII, norma che, alla luce dell’intero corponormativo del nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – sulpunto, in perfetta continuità con il precedente impianto della leggefallimentare – risulta chiaramente improntata a criteri (oggettivi) dicelerità e (soggettivi) di serietà dell’iniziativa concordataria, ove assuntadal debitore allo scopo di contrastare l’iniziativa del P.M. e dei creditorivolta all’apertura della liquidazione giudiziale, ai cui fini la concretascansione procedurale dei termini è ragionevolmente rimessa alladiscrezionalità del legislatore.5. — Il secondo motivo è inammissibile perché versato nel merito.5.1. — L'art. 51, comma 15, CCII impone al giudicedell'impugnazione di dichiarare se sussista la mala fede del legalerappresentante nel conferimento della procura al fine di contestarel’apertura della liquidazione giudiziale e, in caso positivo, di condannarlo alpagamento, in solido con la società, sia delle spese legali che dell'ulterioreimporto pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato.Questa Corte ha già avuto modo di precisare che tale condanna puòessere censurata in cassazione solo dalla parte da questa incisa, sicché, inassenza di autonoma impugnazione del relativo capo della decisione,proposta individualmente o anche congiuntamente dalla società, si formail giudicato interno, da cui deriva l'inammissibilità del ricorso percassazione proposto su tale capo dalla sola società (Cass. Sez. 1,16/09/2025, n. 25402, Rv. 676306 - 01); e che si tratta altresì di regolavalevole anche per il giudizio di legittimità, sia per il tenore generale dellaNumero registro generale 6041/2024Numero sezionale 1735/2026Numero di raccolta generale 16358/2026Data pubblicazione 26/05/2026rubrica, sia perché il ricorso per cassazione è espressamente previsto edisciplinato nei precedenti commi 13 e 14 della stessa disposizione (Cass.Sez. 1, 27/10/2025, n. 28483, Rv. 676525 - 01).Se dunque il presupposto della condanna del legale rappresentante ex art.51, comma 15, CCII, è la sua “mala fede” nell’avere conferito la procura aldifensore della parte rappresentata – sin dalla formulazione rationetemporis applicabile, anteriore alle correzioni apportate con il d.lgs. n. 136del 2024 – allora il significato da attribuire a tale espressione non può cheessere quello fatto proprio dalla consolidata giurisprudenza di questa Cortecirca l’identica locuzione che costituisce il presupposto della condannadella parte soccombente per responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96c.p.c.E dunque per “mala fede” deve intendersi la consapevolezzadell’infondatezza della domanda o comunque delle tesi sostenute, adifferenza della “colpa grave” (anch’essa presupposto alternativo dellacondanna ex art. 96 c.p.c.), la quale si concretizza nella carenza dellaordinaria diligenza volta all’acquisizione di detta consapevolezza (ex multisCass. Sez. U., n. 22405/2018; Cass. n. 1009/2023).5.2. — Ebbene, come affermato in una recente pronuncia di questaCorte, la mala fede del rappresentante ben può essere desunta dalla«inammissibilità del ricorso, perché privo di qualsiasi aggancio alla ratiodecidendi chiaramente esposta nella sentenza impugnata» (Cass. n.28483/2025).E così è avvenuto nel caso di specie, avendo la corte d’appello disposto lacondanna sulla base di specifica motivazione – «il reclamo, per le ragioniesposte nei punti che precedono, risulta palesemente infondato e nellasostanza gravemente defatigatorio, in quanto basato su dati e ragionievidentemente sganciati dalla realtà dei fatti e proposto al solo fine diposticipare la definitività della sentenza di apertura della liquidazione, nonavendo, all’evidenza, alcuna possibilità di essere accolto» – noncensurabile in questa sede se non per il vizio di cui all’art. 360, comma 1,n. 5, c.p.c., qui non dedotto.Numero registro generale 6041/2024Numero sezionale 1735/2026Numero di raccolta generale 16358/2026Data pubblicazione 26/05/20266. — Alla declaratoria di inammissibilità non segue statuizione sullespese, in assenza di difese degli intimati, mentre sussistono i presuppostiprocessuali per il cd. raddoppio del contributo unificato. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti in solido,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15/04/2026.Il PresidenteMassimo Ferro