CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 novembre 1991
Cassazione n. 40825/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 04MVVEN nato il 15/11/1991 avverso l'ordinanza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettetseatits le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 22 gennaio 2022 della Corte di appello di Torino che, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen. il beneficio della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa dal Tribunale di Alba, sez. dist. di Bra, con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 24 giugno 2013, definitiva il 28 settembre 2013. La Corte di appello ha evidenziato che Moldovan, nel quinquennio dal passaggio in giudicato della sentenza concessiva del beneficio, il 7 marzo 2015 aveva commesso un altro delitto in ordine al quale era stato condannato dal Tribunale di Torino con sentenza del 31 marzo 2015, definitiva il 26 febbraio 2019. 2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 3, 10, 24, 76 e 111 Cost., e inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 109, 143 e 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., perché il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare che il condannato, detenuto in Roma, con tempestiva comunicazione a mezzo PEC aveva chiesto di poter partecipare all'udienza camerale. La Corte di appello, che non aveva disposto la traduzione di Moldovan né aveva attivato la possibilità di una partecipazione a distanza in video-collegamento, avrebbe in questo modo leso il diritto del condannato a partecipare all'udienza camerale, costituzionalmente garantito. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. Giova premettere in diritto che, ai sensi dell'art. 666, comma 4, cod. proc. pen., «l'udienza si svolge con la partecipazione del difensore e del pubblico ministero. L'interessato che ne fa richiesta è sentito personalmente; tuttavia, se è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice, è sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo, salvo che il giudice ritenga di disporre la traduzione».Sul punto, la giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di chiarire che, in tema di contraddittorio nel procedimento di esecuzione, ai sensi dell'art. 666, comma 4, cod. proc. pen., l'interessato, detenuto in un luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice che procede, non ha diritto di essere tradotto in udienza, ma soltanto (su sua richiesta) di essere sentito dal magistrato di sorveglianza del luogo in cui si trova, prima del giorno fissato per l'udienza, con la conseguenza che la sua omessa audizione non è causa di nullità assoluta, ma integra una nullità del procedimento di ordine generale e a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 12786 del 19/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280860). Nel caso in esame, Moldovan non aveva richiesto di essere sentito dal Magistrato di sorveglianza di Roma (territorialmente competente, essendo lo stesso detenuto presso il carcere di Rebibbia, in Roma), nonostante fosse stato reso edotto in merito a tale suo diritto dal giudice dell'esecuzione con provvedimento del 18 gennaio 2022. 2. In forza di quanto sopra, la Corte ritiene che il giudice dell'esecuzione non abbia leso il diritto del condannato di partecipare all'udienza camerale; il ricorso, quindi, deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes