Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 aprile 2023

Cassazione n. 19034/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, in quanto il denunciato vizio della motivazione in realtà mira a sollecitare una diversa lettura degli elementi di fatto e delle prove non consentita in questa sede a fronte di una motivazione lineare e logica; rilevato che i motivi di appello sono stati puntualmente esaminati e disattesi in sentenza con congrua e corretta motivazione, che smentisce la prospettazione difensiva (pag. 3-4 in cui si dà atto che i CC si qualificarono, mostrando il tesserino; che nessun atto arbitrario fu commesso; che il ricorrente sapeva della presenza in casa della droga e parte del provento dell'attività di cessione era a lui destinato); rilevato che anche il trattamento sanzionatorio e il diniego delle attenuanti generiche è sorretto da esaustiva motivazione, che attribuisce rilievo ai precedenti penali, all'intensità del dolo e alla personalità dell'imputato e reputa del tutto proporzionata la pena inflitta; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 3 aprile 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, in quanto il denunciato vizio della motivazione in realtà mira a sollecitare una diversa lettura degli elementi di fatto e delle prove non consentita in questa sede a fronte di una motivazione lineare e logica; rilevato che i motivi di appello sono stati puntualmente esaminati e disattesi in sentenza con congrua e corretta motivazione, che smentisce la prospettazione difensiva (pag. 3-4 in cui si dà atto che i CC si qualificarono, mostrando il tesserino; che nessun atto arbitrario fu commesso; che il ricorrente sapeva della presenza in casa della droga e parte del provento dell'attività di cessione era a lui destinato); rilevato che anche il trattamento sanzionatorio e il diniego delle attenuanti generiche è sorretto da esaustiva motivazione, che attribuisce rilievo ai precedenti penali, all'intensità del dolo e alla personalità dell'imputato e reputa del tutto proporzionata la pena inflitta; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 3 aprile 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19034/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris