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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 gennaio 2024

Cassazione n. 40641/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Milano - decidendo a seguito di annullamento con rinvio disposto da questa corte con sentenza n. 20238/2023 - limitatamente al riconoscimento della recidiva - ha confermato la sentenza del Tribunale di Lecco del 28/02/2020, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 77 di multa per il delitto di tentato furto pluriaggravato in concorso.

2. Avverso tale sentenza l'imputato propone ricorso per cassazione, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al riconoscimento della recidiva. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La sentenza impugnata procede ad integrare la sentenza di primo grado, che aveva riconosciuto la sussistenza della recidiva senza motivare debitamente, confermando la prima statuizione alla luce della progressione criminosa tra i reiterati precedenti in materia di immigrazione ed il presente reato, che rende evidente il dispregio dell'imputato al rispetto delle regole e delle pronunce giudiziarie (pag. 5 sentenza).

Tale valutazione, effettuata in concreto, appare ossequiosa sia del principio di diritto stabilito da questa corte con la citata sentenza della Sez. 4, n. 20283 del 01/02/2023 (la quale evidenziava la necessità di indicare l'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggiore capacità a delinquere del reo), che della sedimentata giurisprudenza della Corte, secondo cui (v.

Sez.

U n. 20798del 24/02/2011, Indelicato, Rv. 249664 - 01) il giudizio sulla recidiva non riguarda l'«astratta pericolosità» del soggetto o un suo status personale svincolato dal fatto reato, ma postula, piuttosto, la valutazione della gravità dell'illecito commisurata alla maggiore attitudine a delinquere manifestata dal soggetto agente, idonea ad incidere sulla risposta punitiva - sia in termini retributivi che in termini di prevenzione speciale - quale aspetto della colpevolezza e della capacità di realizzazione di nuovi reati, soltanto nell'ambito di una relazione qualificata tra i precedenti del reo e il nuovo illecito da questo commesso, che deve essere concretamente significativo in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti, e avuto riguardo ai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen., sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo.

L Ancora, si è precisato che il giudice è tenuto a verificare «se e in qual misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice» (Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Saraco, Rv. 284425 - 01).

Tale dovere, tuttavia, può ritenersi adempiuto anche nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782), e può essere adempiuto anche implicitamente, ove si dia conto della ricorrenza dei requisiti di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, come nel caso in cui la sentenza richiami la negativa personalità dell'imputato desumibile dalla particolare pericolosità sociale della condotta da costui posta in essere (Sez. 6, n. 20271 del 27/04/2016, Duse, Rv. 267130 - 01).

E' dunque necessario che, dal complesso della motivazione, emerga che il giudice ha valutato i parametri di cui sopra e ritenuto che il nuovo delitto costituisca espressione di una «maggiore capacità delinquenziale», valutazione, nel caso di specie, ampiamente sussistente.

Il motivo di ricorso, inoltre, che si limita ad una pedissequa ripetizione della analoga doglianza formulata con i motivi di appello, senza confrontarsi criticamente con la sentenza, che sul punto ha esplicitamente integrato la sentenza di primo grado, è inammissibile per genericità (Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, non massimata e Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217).

3. Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso.

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condannalo ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Amm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Milano - decidendo a seguito di annullamento con rinvio disposto da questa corte con sentenza n. 20238/2023 - limitatamente al riconoscimento della recidiva - ha confermato la sentenza del Tribunale di Lecco del 28/02/2020, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 77 di multa per il delitto di tentato furto pluriaggravato in concorso. 2. Avverso tale sentenza l'imputato propone ricorso per cassazione, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al riconoscimento della recidiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La sentenza impugnata procede ad integrare la sentenza di primo grado, che aveva riconosciuto la sussistenza della recidiva senza motivare debitamente, confermando la prima statuizione alla luce della progressione criminosa tra i reiterati precedenti in materia di immigrazione ed il presente reato, che rende evidente il dispregio dell'imputato al rispetto delle regole e delle pronunce giudiziarie (pag. 5 sentenza). Tale valutazione, effettuata in concreto, appare ossequiosa sia del principio di diritto stabilito da questa corte con la citata sentenza della Sez. 4, n. 20283 del 01/02/2023 (la quale evidenziava la necessità di indicare l'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggiore capacità a delinquere del reo), che della sedimentata giurisprudenza della Corte, secondo cui (v. Sez. U n. 20798del 24/02/2011, Indelicato, Rv. 249664 - 01) il giudizio sulla recidiva non riguarda l'«astratta pericolosità» del soggetto o un suo status personale svincolato dal fatto reato, ma postula, piuttosto, la valutazione della gravità dell'illecito commisurata alla maggiore attitudine a delinquere manifestata dal soggetto agente, idonea ad incidere sulla risposta punitiva - sia in termini retributivi che in termini di prevenzione speciale - quale aspetto della colpevolezza e della capacità di realizzazione di nuovi reati, soltanto nell'ambito di una relazione qualificata tra i precedenti del reo e il nuovo illecito da questo commesso, che deve essere concretamente significativo in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti, e avuto riguardo ai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen., sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo. L Ancora, si è precisato che il giudice è tenuto a verificare «se e in qual misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice» (Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Saraco, Rv. 284425 - 01). Tale dovere, tuttavia, può ritenersi adempiuto anche nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782), e può essere adempiuto anche implicitamente, ove si dia conto della ricorrenza dei requisiti di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, come nel caso in cui la sentenza richiami la negativa personalità dell'imputato desumibile dalla particolare pericolosità sociale della condotta da costui posta in essere (Sez. 6, n. 20271 del 27/04/2016, Duse, Rv. 267130 - 01). E' dunque necessario che, dal complesso della motivazione, emerga che il giudice ha valutato i parametri di cui sopra e ritenuto che il nuovo delitto costituisca espressione di una «maggiore capacità delinquenziale», valutazione, nel caso di specie, ampiamente sussistente. Il motivo di ricorso, inoltre, che si limita ad una pedissequa ripetizione della analoga doglianza formulata con i motivi di appello, senza confrontarsi criticamente con la sentenza, che sul punto ha esplicitamente integrato la sentenza di primo grado, è inammissibile per genericità (Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, non massimata e Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217). 3. Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condannalo ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Amm