CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 37845/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 7343/2016R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via G. Palumbo n. 26, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legisdomicilia; –controricorrente – avverso la sentenza n. 8169/23/15, depositata il 17 settembre 2015 , della Commissione tributaria regionaledella Campania; Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 4 ottobre 2022, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del primo e del quintomotivo di ricorso, nel resto, e comunque, rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. –Con sentenza n. 8169/23/15, depositata il 17 settembre 2015, laCommissione tributaria regionale della Campania ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate, così riformando la decisione di prime cure che, - pronunciando sulla impugnazione di una cartella di pagamento emessa dietro iscrizione a ruolo dell’Invim dovuta dal contribuente, - aveva accolto il ricorso rilevando l’estinzione dell’obbligazione tributaria (ai sensi del d.p.r. n. 602 del 1973, art. 17) per tardiva iscrizione a ruolo. 1.1 –A fondamento del decisum, il giudice del gravame ha ritenuto che: - destituita di fondamento rimaneva l’eccezione svolta da parte appellata in ordine all’inammissibilità del gravame in quanto l’inversione dell’ordine degli adempimenti prescritti dal d.lgs. n. 546 del 1992, art. 53, c. 2, nel caso di notifica eseguita direttamente dalla parte, a mezzo del servizio postale, - dunque con consegna di copia dell’atto e deposito in segreteria delsuo originale, - secondo dicta della giurisprudenza di legittimità integrava una mera irregolarità, e risultando che «l'originale dell'atto di appello depositato presso la segreteria di questa Commissione regolarmente [era stato] sottoscritto dal funzionario delegato(il [OSCURATO:PERSONA])»; -non poteva convenirsi con le conclusioni cui era pervenuto il primo giudice in ordine alla disciplina applicabile, nella fattispecie, all’attività di riscossione del tributo in quanto, - rinvenendo la cartella di pagamento da pregresso «avviso di liquidazione divenuto definitivo, perché confermato con sentenza passata in giudicato», - rilevava (esclusivamente) il termine di prescrizione di cui all’art. 2953 cod. civ. e, ad ogni modo, non trovava applicazione il d.p.r. n. 602 del 1973, art. 17; - nemmeno poteva trovare accoglimento la questione posta dal contribuente con riferimento alla definizione agevolata del tributo siccome risultava «dalla stessa esposizione della parte che il provvedimentodi diniego dell'istanza di condono impugnato -in ipotesi non adeguatamente motivato - è stato sostituito da altro con il quale l'Amministrazione haconfermato la sua precedente determinazione.». 2. - [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di cinque motivi di ricorso; l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. Fissato all’udienza pubblica del 4 ottobre 2022, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal d.l. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, conv. in l. n. 176 del 2020, e dal sopravvenuto d.l. n. 228 del 2021, art. 16, c. 1, conv. in l. n. 15 del 2022, senza l’intervento in presenza del Procuratore Generale, che ha depositato conclusioni scritte, e dei difensori delle parti,che non hanno fatto richiesta di discussione orale. [OSCURATO:PERSONA] 1. –Col primo motivo il ricorrente denuncia violazione del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 53, sull’assunto che l’appello era stato proposto (solo) nei confronti di esso esponente, non anche contro l’agente della riscossione che aveva partecipato al giudizio di primo grado. Il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di nullità della gravata sentenza per violazione del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 53, c. 1, e art. 18, c. 3, deducendo il ricorrente che l’atto di gravame, - in difetto di compiuta delega, - non era stato «regolarmente sottoscritto» siccome la sottoscrizione ascrivibile ad un funzionario privo di delega.Col terzo motivo, anch’esso formulato ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione del d.p.r. n. 602 del 1973, art. 25, lett. c), deducendo che, - avuto riguardo alla data di formazione del giudicato (15 novembre 2001) ed a quella di notifica della cartella di pagamento (1 marzo 2011), -nella fattispecie il giudice del gravame avrebbe dovuto rilevare l’estinzione (per decadenza) dell’obbligazione tributaria nei suoi confronti azionata. Il quarto motivo, sempre ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., reca la denuncia di violazione del d.p.r. n. 131 del 1986, art. 76, c. 2, lett. b), risultando emessa la cartella di pagamento (ben) oltre il termine triennale, previsto dalla citata disposizione, con riferimento agli atti di liquidazione dell’imposta in esito a sentenza passata in giudicato. Col quinto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 5, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, con riferimento all’intervenuta definizione agevolata della lite, avendo il giudice del gravame omesso di indicare il provvedimento (in tesi) assunto dall’amministrazione sull’istanza del contribuente e, ad ogni modo, di considerare che detta definizione agevolata aveva formato oggetto di accertamento giudiziale passato in giudicato (sentenza n. 419, del 25 giugno 2013, della Commissione tributaria provinciale di Napoli). 2. – Il primo motivo di rico rso è destituito di fondamento, e va senz’altro disatteso. 2.1 –In termini generali, occorre premettere che la Corte ha avuto modo di precisareche la disposizione di cui al d.lgs. n. 546 del 1992, art. 53, c. 2, - alla cui stregua «Il ricorso in appello è proposto … nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado», -non fa venir meno la distinzione tra cause inscindibili e cause scindibili (Cass., 27 ottobre 2017, n. 25588; Cass., 18 settembre 2015, n. 18361; Cass., 12 novembre 2014, n. 24083; Cass., 3 gennaio 2014, n. 45), categoria, la seconda, cui deve ascriversi il litisconsorzio facoltativo correlato alle posizioni processuali dell’agente della riscossione e dell’Ente impositore quando l'appello sia stato proposto, così come nella fattispecie, in ordine all'esistenza dell'obbligazione tributaria (v. Cass., 5 novembre 2021, n. 31922; Cass., 27 ottobre 2017, n. 25588). 2.2 – La Corte, peraltro, anche in fattispecie di litisconsorzio necessario ha rimarcato che ilrispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall'art. 111 Cost., comma 2, e dalla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, artt. 6 e 13) impone al Giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, espresso dall'art. 101 c.p.c., da effettive garanzie di difesa (art. 24 Cost.) e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità (art. 111 Cost., comma 2), dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti; ne consegue, pertanto, che qualora il giudice del merito non abbia integrato il contraddittorio necessario nei confronti dell'Ente impositore è ammissibile la cassazione della sentenza d'appello solo se nel successivo giudizio di rinvio il ricorrente possa ottenere una pronuncia diversa e più favorevole rispetto a quella impugnata(Cass., 21 luglio 2022, n. 22897). 3. –Del pari destituito di fondamento è il secondo motivo di ricorso che pur prospetta profili di inammissibilità.3.1 -Il ricorrente, difatti, risolve il contenuto delle sue censure nella mera riproposizione di tesi difensive, - per di più incentrate, esclusivamente, sulla copia notificata dell’atto di appello, -senza, così, tenerconto dello specifico accertamento svolto dal giudice del gravame in ordine alla sottoscrizione dell’atto originale. E da un siffatto accertamento l’impugnata sentenza ha tratto implicazioni in iure conformi ai principi di diritto posti dalla Corte, essendosi statuito che, in caso di notificazione dell'atto d'impugnazione a mezzo posta o tramite consegna presso l'Ufficio, l'utilizzazione di copia dell'atto per la notifica ed il deposito dell'originale nella segreteria della commissione tributaria, pur invertendo lo schema procedimentale delineato dall'art. 22, comma primo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, richiamato dall'art. 53, comma secondo, non dà luogo ad una nullità insanabile, ma ad una mera irregolarità; essa, pertanto, non comporta l'inammissibilità dell'impugnazione, non potendosi far discendere tale sanzione dalla mancanza, nella copia notificata dell'atto, della sottoscrizione dell'autore, la quale dev'essere ritenuta presente per relationem, attraverso il rinvio implicito all'originale depositato presso la segreteria della commissione, e ben potendo eventuali contestazioni essere risolte dal giudice tributario mediante l'ordine di esibizione dell'originale del ricorso, ai sensi dell'art. 22, comma quinto(così Cass., 22 marzo 2006, n. 6391 cui adde Cass., 30 giugno 2010, n. 15444; Cass., 15 maggio 2008, n. 12185). 3.2 - In tema di capacità di stare in giudizio (e, quindi, di impugnare), la Corte ha, poi, dato costante applicazione al principio di presunzione di provenienza dell’atto dall’amministrazione competente, rilevando che: -il d.lgs. n. 546 del 1992, art. 10 e art. 11, c. 2, riconoscono la qualità di parte processuale e conferiscono la capacità di stare in giudizio all'ufficio locale dell'agenzia delle entrate nei cui confronti è proposto il ricorso, organicamente rappresentato dal direttore o da altra persona preposta al reparto competente, da intendersi con ciò stesso delegata in via generale a sostituire il direttore nelle specifiche competenze; - ove non sia contestata la provenienza dell'atto d'appello dall'ufficio competente, questo deve ritenersi ammissibile fintantoche non sia eccepita - e provata - la non appartenenza del sottoscrittore all'ufficio appellante, o, comunque, l'usurpazione del potere d'impugnare la sentenza di primo grado, dovendosi altrimenti presumere che l'atto provenga dall'ufficio e ne esprima lavolontà; - l’inammissibilità dell’appello proposto in difetto di una delega specifica ad appellare la sentenza può essere dichiarata solo se il contribuente eccepisce l'abusiva posizione del firmatario dell'impugnazione, adempiendo all'onere di dimostrare la veridicità di tale assunto (v. Cass., 31 gennaio 2019, n. 2901; Cass., 25 gennaio 2019, n. 2138; Cass., 30 ottobre 2018, n. 27570; Cass., 30 ottobre 2018, n. 27570; Cass., 26 luglio 2016, n. 15470; Cass., 21 marzo 2014, n. 6691; Cass., 15 gennaio 2009,n. 874). 4. – L’infondatezza del terzo e del quarto motivo di ricorso, - che vanno congiuntamente trattati per la comune questione di fondo che li connota in iure, -consegue, poi, dai principi di diritto che la Corte, sul punto, ha reiteratamente affermato. 4.1 - La Corte, con consolidato orientamento interpretativo, ha difatti statuito che una volta divenuto definitivo , per mancata impugnazione, l'avviso di rettifica e liquidazione dell’imposta di registro, ovvero dell’Invim, ai fini della riscossione del credito opera unicamente il termine decennale di prescrizione di cui al d.p.r. n. 131 del 1986, art. 78, non trovando applicazione il termine di decadenza contemplato dal d.p.r. n. 602 del 1973, art. 25, in quanto l'imposta di registro non è ricompresa tra i tributi ai quali fa riferimento il d.lgs. n.46 del 1999, art. 23 (che ha esteso le disposizioni di cui al d.p.r. n. 602 del 1973, art. 15, c. 1, quanto all’iscrizione a ruolo a titolo provvisorio, e art. 25, c. 1, quanto ai termini di decadenza, solo all’IVA; v. Cass., 10 marzo 2021, n. 6606; Cass., 11 maggio 2018, n. 11555; Cass., 30 giugno 2016, n. 13418; Cass., 24 settembre 2014, n. 20153; Cass., 9 luglio 2014, n. 15619; Cass., 6 giugno 2014, n. 12748; Cass., 2 dicembre 2013, n. 27028); e si è, in particolare, rimarcato che la disposizione di cui al d.p.r. n. 602 del 1973, art. 17 (ora art. 25), ha trovato applicazione (ratione temporis), quanto alla riscossione dell’imposta di registro, fino al 1° luglio 1999 (data di entrata in vigore del d.lgs. n. 46 del 1999), a seguito della modifica del sistema di riscossione coattiva introdotto con il d.p.r. n. 43 del 1988 (il cui art. 67, in effetti, espressamente contemplava l'imposta di registro), laddove, a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 46 del 1999, art. 23, detta disposizione è applicabile solo alla riscossione delle imposte sui redditi e dell'IVA. 4.2 –Quanto, poi, al (pur) evocato d.p.r. n. 131 del 1986, art. 76, c. 2, lett. b), il motivo di ricorso (anche qui) pretermette ogni considerazione degli specifici accertamenti svolti dalla gravata sentenza che, per l’appunto, ha rilevato che «in data 22-3-2001, erano stati ritualmente notificati nuovi avvisi di liquidazione contenenti la rideterminazione del tributo dovuto inrelazione all'esito della sentenza della Commissione Tributaria depositata il 29-9-2000»; accertamento questo che, pertanto, esclude (già) in astratto ogni decadenza in relazione alla (ulteriore) attività liquidatoria dell’amministrazione (v. Cass., 10 marzo 2021, n. 6606; Cass., 16 luglio 2020, n. 15184; Cass., 24 settembre 2014, n. 20153). 5. – L’ultimo motivo di ricorso prospetta anch’esso profili di inammissibilità e, ad ogni modo, è destituito di fondamento.Il fatto (in tesi decisivo) dedotto col motivo in trattazione è stato, difatti, specificamente esaminato dal giudice del gravame che, come anticipato, ha rilevato che l’atto di diniego della definizione agevolata, -dapprima assunto in difetto di motivazione, - era stato reiterato con motivata conferma del diniego (già) opposto. In disparte, poi, che viene eccepito un giudicato esterno che (inequivocamente) si era formato in epoca (ben) antecedente la gravata pronuncia, -così che la relativa questione risulta inammissibile in questa sede di legittimità, essendosi statuito che l'eccezione di giudicato esterno può essere proposta nel corso del giudizio di legittimità a condizione che si sia formato dopo la conclusione del processo di appello, così che l'eccezione è preclusa, e il motivo d'impugnazione è inammissibile, se il giudicato sia intervenuto nelle more del giudizio d'appello senza tempestiva deduzione in quella sede (v., ex plurimis, Cass., 15 marzo 2022, n. 8289; Cass., 31 maggio 2019, n. 14883; Cass., 22 gennaio 2018, n. 1534; Cass., 18 ottobre 2017, n. 24531; Cass., 7 maggio 2008, n. 11112), -v’è che lo stesso contenuto del dedotto giudicato altro non esprime se non la (mera) conferma di quanto già accertato dalla sentenza impugnata, e dunque che l’atto di diniego era stato annullato, in autotutela, per difetto di motivazione con adozione di altro atto motivatodi diniego. 6. – Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte ricorrente nei cui confronti sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto (d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1 quater). P.Q.M. La Corte, rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in € 2.500,00, oltre spese prenotate a debito; aisensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore im