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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 2025

Cassazione n. 19273/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; v [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale locale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 7, co. 15 bis, d.lgs 285/1992.

2. Avverso la sentenza è stato proposto ricorso nell'interesse dell'Alicata affidato ad un unico motivo con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione circa la sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie contestata.

3. Il ricorso è inammissibile.

Le doglianze proposte si risolvono in una mera richiesta di rivalutazione del materiale probatorio già valutato dai giudici di merito che hanno adeguatamente motivato richiamando la deposizione dei testi appartenenti alla Polizia di Stato i quali, transitando lungo la via Almeyda notavano un rallentamento del traffico causato dalla presenza di un soggetto che all'altezza dell'incrocio, tramite gesti, invitava un utente della strada a parcheggiare seguendo le sue indicazioni.

L'uomo era identificato e si accertava che lo stesso risultava già sanzionato per la medesima violazione in data 20.4.2019 con ciò rimarcando la sistematicità e la ripetizione delle condotte (Sez. 7, n. 2883 del 12/12/2024 dep. 2025, non massimata).

La Corte territoriale ha applicato, invero il principio secondo cui il previo accertamento definitivo di un illecito amministrativo può costituire presupposto per la configurabilità di un reato quando la condotta successivamente posta in essere, dopo l'entrata in vigore della nuova norma incriminatrice, integri la fattispecie penale.

3. Alla inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 13 maggio 2025 [OSCURATO:PERSONA] ra est. _ [OSCURATO:PERSONA]. 1r-naf r DEPOSIT

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; v [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale locale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 7, co. 15 bis, d.lgs 285/1992. 2. Avverso la sentenza è stato proposto ricorso nell'interesse dell'Alicata affidato ad un unico motivo con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione circa la sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie contestata. 3. Il ricorso è inammissibile. Le doglianze proposte si risolvono in una mera richiesta di rivalutazione del materiale probatorio già valutato dai giudici di merito che hanno adeguatamente motivato richiamando la deposizione dei testi appartenenti alla Polizia di Stato i quali, transitando lungo la via Almeyda notavano un rallentamento del traffico causato dalla presenza di un soggetto che all'altezza dell'incrocio, tramite gesti, invitava un utente della strada a parcheggiare seguendo le sue indicazioni. L'uomo era identificato e si accertava che lo stesso risultava già sanzionato per la medesima violazione in data 20.4.2019 con ciò rimarcando la sistematicità e la ripetizione delle condotte (Sez. 7, n. 2883 del 12/12/2024 dep. 2025, non massimata). La Corte territoriale ha applicato, invero il principio secondo cui il previo accertamento definitivo di un illecito amministrativo può costituire presupposto per la configurabilità di un reato quando la condotta successivamente posta in essere, dopo l'entrata in vigore della nuova norma incriminatrice, integri la fattispecie penale. 3. Alla inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 13 maggio 2025 [OSCURATO:PERSONA] ra est. _ [OSCURATO:PERSONA]. 1r-naf r DEPOSIT
Sentenza Cassazione n. 19273/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris