CassazionedecretoSezione LDecisione del 5 febbraio 2025
Cassazione n. 09795/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 9151-2020proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO - [OSCURATO:PERSONA]' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE UNITA' DUBLINO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 12; -ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso il decreto n. 6639/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 21/02/2020 R.G.N. 42588/2018; [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.9151/2020 Cron. Rep. Ud.05/02/2025 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/02/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.il Tribunale di Roma, con decreto n. 6639/2020, in accoglimento del ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], annullava il provvedimento emesso il 16.5.2018 dal Ministero dell’Interno –Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione –[OSCURATO:PERSONA], con il quale era stato disposto il trasferimento del ricorrente in Austria; 2.con atto notificato il 9 marzo 2020, il Ministero dell’Interno ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, cui il richiedente ha resistito con controricorso, al solo fine di eccepire l’inammissibilità del ricorso, per inesistenza della notificazione al suo precedente difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], cancellata su propria richiesta dall’Ordine degli Avvocati di Udine dal 15 settembre 2019, anziché all’attuale Avv. [OSCURATO:PERSONA], che l’aveva sostituita nel giudizio davanti al Tribunale di Roma, con comparsa di costituzione del 6 dicembre 2019; 3.con ordinanza interlocutoria n. 17161/2024, questa Corte dichiarava nulla la suddetta notificazione e rinviava la causa a nuovo ruolo per la rinnovazione della notificazione del ricorso da parte del Ministero dell’Interno ai sensi dell’art. 291 c.p.c., entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza a cura della Cancelleria; 4.parte controricorrente ha depositato istanza e successiva memoria, con cui, osservato che l’Amministrazione non ha provveduto a rinotificare il ricorso, ha chiesto dichiararsi, ai sensi degli artt. 291 e 307 c.p.c., estinto il processo;5.al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza; [OSCURATO:PERSONA] 1.il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, non avendo la parte cui spettava rinnovare la notificazione del ricorso in forza della richiamata ordinanza interlocutoria, a ciò provveduto; 2.stante la costituzione di parte controricorrente, parte ricorrente deve esser condannata alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo; 3.non sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater DPR n. 115/2002, essendo parte soccombente un’amministrazione dello Stato che per valutazione normativo non è tenuta al versamento del contributo unificato (Cass. Sez.Un., 9938/2014; Cass. 1778/2016); P.Q.M La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 2.500 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge.