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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 207/2011

ECLI:EU:T:2011:224
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 18 maggio 2011 – [OSCURATO:PERSONA] / UAMI – [OSCURATO:PERSONA] de Centroamérica (KIOWA) (causa T‑207/08) «Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo KIOWA – Marchi comunitario e nazionale figurativi anteriori COHIBA – Impedimento relativo alla registrazione – Insussistenza di rischio di confusione – Insussistenza di somiglianza tra i segni – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]» Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 29, 63-64) Oggetto Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 31 marzo 2008 (procedimento R 1189/2007-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la [OSCURATO:PERSONA], SA e la [OSCURATO:PERSONA] de Centroamérica, SL.

Dati della causa Richiedente il marchio comunitario: [OSCURATO:PERSONA] de Centroamérica, SL Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio figurativo KIOWA per prodotti e servizi della classe 34 – domanda di registrazione n. 3963931 Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione:

[OSCURATO:PERSONA], SA

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: Marchio figurativo COHIBA (marchio comunitario n. 3323292), marchio denominativo COHIBA (marchio spagnolo n. 1271173) e marchio figurativo COHIBA (marchio spagnolo n. 2052344) per prodotti della classe 34 Decisione della divisione di opposizione: Rigetto dell’opposizione Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA], SA sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI). 3) [OSCURATO:PERSONA] de Centroamérica, SL sopporterà le proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 18 maggio 2011 – [OSCURATO:PERSONA] / UAMI – [OSCURATO:PERSONA] de Centroamérica (KIOWA) (causa T‑207/08) «Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo KIOWA – Marchi comunitario e nazionale figurativi anteriori COHIBA – Impedimento relativo alla registrazione – Insussistenza di rischio di confusione – Insussistenza di somiglianza tra i segni – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]» Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 29, 63-64) Oggetto Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 31 marzo 2008 (procedimento R 1189/2007-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la [OSCURATO:PERSONA], SA e la [OSCURATO:PERSONA] de Centroamérica, SL. Dati della causa Richiedente il marchio comunitario: [OSCURATO:PERSONA] de Centroamérica, SL Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio figurativo KIOWA per prodotti e servizi della classe 34 – domanda di registrazione n. 3963931 Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: [OSCURATO:PERSONA], SA Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: Marchio figurativo COHIBA (marchio comunitario n. 3323292), marchio denominativo COHIBA (marchio spagnolo n. 1271173) e marchio figurativo COHIBA (marchio spagnolo n. 2052344) per prodotti della classe 34 Decisione della divisione di opposizione: Rigetto dell’opposizione Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA], SA sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI). 3) [OSCURATO:PERSONA] de Centroamérica, SL sopporterà le proprie spese.
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