Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 207/2011
ECLI:EU:T:2011:224
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 18 maggio 2011 – [OSCURATO:PERSONA] / UAMI – [OSCURATO:PERSONA] de Centroamérica (KIOWA)
(causa T‑207/08)
«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo KIOWA – Marchi comunitario e nazionale figurativi anteriori COHIBA – Impedimento relativo alla registrazione – Insussistenza di rischio di confusione – Insussistenza di somiglianza tra i segni – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]»
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o
simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 29,
63-64)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 31 marzo 2008 (procedimento R 1189/2007-2),
relativa ad un procedimento di opposizione tra la [OSCURATO:PERSONA], SA e la [OSCURATO:PERSONA] de Centroamérica, SL.
Dati della causa
Richiedente il marchio comunitario:
[OSCURATO:PERSONA] de Centroamérica, SL
Marchio comunitario di cui trattasi:
Marchio figurativo KIOWA per prodotti e servizi della classe 34 – domanda di registrazione n. 3963931
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione:
[OSCURATO:PERSONA], SA
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione:
Marchio figurativo COHIBA (marchio comunitario n. 3323292), marchio denominativo COHIBA (marchio spagnolo n. 1271173) e marchio
figurativo COHIBA (marchio spagnolo n. 2052344) per prodotti della classe 34
Decisione della divisione di opposizione:
Rigetto dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso:
Rigetto del ricorso
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
[OSCURATO:PERSONA], SA sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato
interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).
3)
[OSCURATO:PERSONA] de Centroamérica, SL sopporterà le proprie spese.